proprieta industriale, Codice della
proprietà industriale, Còdice della. – Adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, tale codice – che rientra tra quelli definiti di settore (v. ) – disciplina i diritti di proprietà industriale, immediatamente definendo in tal modo, all’art. 1, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Il provvedimento ha abrogato, riorganizzando la materia tenendo conto delle indicazioni progressivamente venute dall’Unione Europea e dell’enorme evoluzione della tecnica, molteplici atti normativi risalenti, in gran parte, alla prima metà del 20° secolo. Si compone di 246 articoli suddivisi in capi e sezioni, che contengono l’enunciazione di principi fondamentali; la disciplina relativa all’esistenza, all’ambito di applicazione e all’esercizio di ognuno dei diritti di proprietà industriale richiamati in precedenza; le norme sulla relativa tutela giurisdizionale; quelle che ne regolano le specifiche procedure di acquisto e mantenimento; quelle sul precipuo ordinamento professionale (caratterizzato, tra l’altro, dall’esistenza di un albo dei consulenti in proprietà industriale e del relativo Consiglio dell’ordine) e sulle competenze in materia dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e del ministero dello Sviluppo economico.