proprieta intellettuale
proprietà intellettuale locuz. sost. f. – Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Sono protetti da p. i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. I diritti di p. i. vengono assicurati per due principali motivi: da un lato, offrendo una protezione legale del prodotto, forniscono l’incentivo al creatore di investire nella creazione e allo stesso tempo regolano l’accesso da parte di terzi a tale prodotto; dall’altro lato, mirano a stimolare la creatività rendendo disponibile al pubblico l’oggetto della creazione, favorendo così la disseminazione della conoscenza generata e quindi promuovendo sviluppo economico e sociale. I diritti di p. i. possono essere suddivisi in due distinte categorie principali: la proprietà industriale e il copyright. I diritti di proprietà industriale includono i marchi e i brevetti. Per quanto riguarda i primi, la loro tutela mira a stimolare e assicurare una competizione equa e a proteggere i consumatori permettendo a questi ultimi di effettuare scelte informate tra vari beni e servizi. Tale protezione ha durata indefinita in funzione del carattere distintivo che tale segno mantiene nel tempo. I brevetti sono invece finalizzati a tutelare la protezione dei risultati degli investimenti nello sviluppo dell’invenzione, al fine di incentivarli. Gli investimenti in ricerca e sviluppo, infatti, sono per loro natura affetti da incertezza e spesso il prodotto o l’innovazione tecnica che ne risulta è facilmente appropriabile (copiabile) da terzi a un basso costo: assicurando un monopolio temporaneo all’investitore, il brevetto consente di proteggere le innovazioni effettuate e di ridurre il livello di incertezza insito nelle scelte di investimento in ricerca e sviluppo. Gli strumenti di questo secondo insieme di diritti industriali hanno durata finita: la tutela del brevetto solitamente si protrae vent’anni. Nella categoria del copyright rientrano i lavori artistici, letterari e di disegno architettonico, composizioni musicali, dipinti, sculture, film e programmi per computer. Questi diritti hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore e si estendono anche ad altri analoghi prodotti, quali fonogrammi, suoni e broadcasting. A partire dagli inizi del 21° sec. la legge sul diritto d’autore, originariamente dedicata solo alla tutela dei prodotti relativi alla scrittura, si è estesa in modo esplicito a molte nuove tipologie di creazione, quali programmi informatici, materiali audiovisivi e opere filmiche. Inoltre sono stati introdotti nuovi strumenti di tutela alternativi, come il , generato dai creatori e utilizzatori di prodotti informatici, che consiste nel rendere completamente disponibile al pubblico la creazione generata, con l’obbligo, per chi utilizza tale prodotto, di mantenerlo disponibile a tutti anche nelle sue parti modificate (v. ).