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PROSSENETICO

di Giannetto Longo - Enciclopedia Italiana (1935)
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PROSSENETICO

Giannetto Longo

. È un contratto col quale taluno si obbliga a prestare, come mediatore, la sua opera per avvicinare due persone al fine di far concludere tra loro un matrimonio. Sembrerebbe che si potessero qui applicare le norme relative alla mediazione, sia per quanto attiene alla valutazione dell'attività svolta da chi assume l'obbligo di far conchiudere il matrimonio, sia per quanto attiene al suo diritto alla retribuzione convenuta e nella forma in cui essa si convenne (v. mediazione). Ma la validità del contratto di prossenetico è stata vivamente contestata nella dottrina e, talvolta, negata dalla giurisprudenza, anche delle maggiori corti.

Chi ha contestato l'efficacia del contratto argomentò dalla illiceità della causa, poiché disse turpe l'agire di chi eserciti funzioni di mediatore allo scopo di favorire l'unione coniugale di due persone: conseguentemente respingeva la fondatezza di ogni pretesa alla provvigione. È da ritenere però più aderente alla realtà sociale l'opinione di quegli scrittori e più equo lo spirito di quei giudicati che, secondo una recente tendenza, non vedono in tale contratto una causa illecita, ai sensi dell'art. 1122 cod. civ. Dovrebbe, nella specie, trattarsi di una causa illecita, in quanto contraria al buon costume; ora, il buon costume non si offende provocando una unione matrimoniale: si potrebbe parlare di attività diretta a ledere norme del buon costume, qualora si trattasse di favorire unioni voluttuarie o, comunque, passeggere; ma il buon costume è salvo, anzi protetto, favorendo il formarsi del vincolo indissolubile del matrimonio.

Bibl.: G. P. Chironi, Questioni di diritto civile, Torino 1890; F. Ferrara, Teoria del negozio illecito nel codice civile italiano, Milano 1902, n. 82; G. Venzi, Note aggiunte alle Istituzioni di diritto civile di E. Pacifici-Mazzoni, Firenze 1926, IV, p. 315 (qui, altre indicazioni di dottrina e giurisprudenza).

Vedi anche
diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... validità validità In diritto, conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge e idoneità dello stesso a produrre gli effetti ai quali è destinato. Con significato più astratto, nella teoria generale del diritto, il criterio in base al quale si stabilisce che una norma è valida, o perché ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
prossenètico
prossenetico prossenètico s. m. [dal lat. tardo proxenetĭcum, der. di proxeneta «prosseneta»] (pl. -ci), letter. – Compenso per la mediazione; senseria. P. matrimoniale, attività di mediazione, svolta da un terzo a fine di lucro, diretta...
prossenetismo
prossenetismo s. m. [der. di prosseneta], letter. – Azione, comportamento da prosseneta (nel sign. deteriore della parola), da ruffiano.
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