protesto
Atto autentico con il quale viene constatato, da un pubblico ufficiale abilitato (notaio, ufficiale giudiziario o, in mancanza, segretario comunale), il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Il p. può essere indicato sul titolo, sulla copia o sul duplicato, ovvero su atto separato: in quest’ultimo caso deve esserne fatta menzione sul titolo, sulla copia o sul duplicato. Deve inoltre contenere le indicazioni prescritte dall’art. 77 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933) per la cambiale, e dall’art. 63 della legge assegno (r.d. 1736/1933) per l’assegno bancario: data, nome del richiedente, indicazione del luogo eccetera. Il p. è il presupposto dell’azione di regresso: deve essere tempestivo, cioè, per la cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista, e deve essere fatto nei due giorni feriali successivi alla scadenza; per l’assegno, entro il termine di presentazione. Il p. dell’assegno bancario va levato contro il trattario (art. 62 r.d. 1736/1933); per la cambiale tratta, il p. può essere levato anche per la mancata accettazione da parte del trattario; esso deve essere fatto nel luogo ove questa deve essere presentata per l’accettazione, mentre il p. per mancato pagamento in uno dei luoghi indicati dall’art. 44 della legge cambiaria. Esso, inoltre, deve essere eseguito entro il termine per la presentazione all’accettazione (art. 51 r.d. 1669/1933). La l. 108/1996, al fine di diminuire il discredito nei rapporti commerciali prodotto dalla pubblicazione del p. nei confronti di chi lo ha subito, dispone che il debitore protestato, una volta che abbia adempiuto l’obbligazione per la quale il p. è stato levato, trascorso un anno senza aver subito ulteriore p., ha diritto a ottenere la riabilitazione. Per effetto della riabilitazione, il p. si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto (art. 17). Con la l. 235/2000, che ha coordinato la nuova disposizione con la normativa vigente (l. 77/1955), è stato inoltre precisato che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al p. anche dal Registro informatico dei p., tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’art. 3 bis del d.l. 381/1995, convertito in l. 480/1995.