protettorato
Istituto giuridico internazionale, creato per mezzo di un trattato, che instaura una relazione particolare tra due Stati: uno di essi si assume l’obbligo di tutelare l’altro e garantirne l’integrità territoriale, esercitando di fatto un controllo sulla sua politica interna ed estera. Tipico dell’età coloniale, il p. fu ampiamente utilizzato, soprattutto nel sec. 19° e agli inizi del 20°, nei rapporti tra le potenze europee e i territori extraeuropei su cui esse intendevano mantenere un’influenza senza tuttavia giungere alla loro annessione. Dopo la Prima guerra mondiale, la maggior parte dei p. fu convertita in mandati della Società delle nazioni e, con l’avvento dell’ONU, in amministrazioni fiduciarie. L’istituzione di un rapporto di p., derivando dalla stipulazione di un trattato, si fondava sul consenso dello Stato protetto e i rapporti con lo Stato protettore erano regolati dal diritto internazionale; per questo non possono ritenersi validi i p. imposti con un atto unilaterale, come per es. il p. tedesco su Boemia e Moravia, stabilito (1939) in seguito all’occupazione militare. L’istituto del p. è giuridicamente scomparso con la decolonizzazione.