PROTONOTARIO APOSTOLICO
. Ai sette notarî regionali, istituiti fin dai primi secoli nella chiesa romana per redigere gli Atti dei martiri, ed ai quali a poco a poco furono accresciute le attribuzioni, nel sec. XIV vennero aggiunti altri sette notarî col titolo di protonotarî (= primi notarî) formanti un collegio, con l'incarico di registrare tutti gli atti emanati dalla curia di Roma e detti perciò apostolici. Il loro ufficio fu sempre importantissimo, e per molti secoli fu una via aperta al cardinalato. Sisto V portò il loro numero a 12, ma Gregorio XVI (1838) lo restituì a 7 e fissò il loro titolo in quello di protonotarii de numero participantium. Le loro attribuzioni sono state determinate da Pio X (Motuproprio Inter multiplices, 21 febbraio 1905) e ultimamente da Pio XI (Costituzione Ad incrementum decoris, 15 agosto 1934). Essi sono veri prelati, hanno l'uso dei pontificali, firmano le bolle papali, funzionano negli atti dei concilî generali, dei concistori e delle beatificazioni e canonizzazioni, possono nominare un protonotario onorario ogni anno. Vi sono poi i protonotarî detti extra collegium: a) soprannumerarî (canonici delle tre basiliche patriarcali di Roma e di alcune cattedrali); b) ad instar partecipantium (nella maggior parte nominati personalmente dal papa); c) titolari o onorarî (vicarî generali e vicarî capitolari, membri di alcuni capitoli, ecc.). Gli appartenenti a queste tre classi sono anch'essi prelati.