PUBBLICA QUIETE, Disturbo della
Tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica il codice penale italiano prevede all'art. 659 quella del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, che passa comunemente sotto il nome di disturbo della quiete pubblica. L'interesse, che questa disposizione del codice penale tutela, è l'ordine pubblico in quanto esso ha riferimento alla quiete pubblica, che è una delle condizioni necessarie per un ordinato sviluppo dei rapporti della vita sociale.
L'elemento materiale del reato si scinde, nella previsione legislativa, in due ipotesi: la prima consiste nel disturbare mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. L'indicazione dei mezzi deve considerarsi tassativa. Si discute molto sul suono delle campane: queste, come mezzi di esecuzione del reato, rientrano tra gli strumenti sonori di cui parla la legge, sebbene per determinare l'esistenza del reato occorra far riferimento al fine dell'uso prolungato; il reato dovrà intendersi escluso se l'uso prolungato avvenga per fini liturgici, inerenti alle sacre funzioni. La forma di perpetrazione del reato, oltre che commissiva, può anche essere omissiva, come nel caso di colui che non impedisce strepito di animali con disturbo del riposo delle persone. Se il disturbo non si verifica, viene anche meno il reato. Per stabilire l'estremo del disturbo si avrà riguardo alla sensibilità media delle persone. La seconda ipotesi concerne il fatto dell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità. L'elemento subbiettivo del reato consiste nella volontarietà del fatto senza che sia ammessa una ricerca sulla coscienza o volontarietà di agire in opposizione a un imperativo di legge. La pena per la prima ipotesi è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila, per la seconda dell'ammenda da lire mille a cinquemila.