pubblicita ingannevole
pubblicità ingannévole locuz. sost. f. – Sul piano del diritto la pubblicità commerciale indica il messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività professionale al fine di promuovere la vendita di un bene o la prestazione di un servizio. Messaggio che risulta ingannevole allorché è idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto. Sulla scorta dell’art. 1 del d. lgs. 2 agosto 2007 n. 145, la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta per garantire non tanto la libertà e la consapevolezza del consumatore, quanto la posizione degli operatori concorrenti. In particolare, le disposizioni contenute in tale decreto hanno lo scopo di tutelare i professionisti dal pregiudizio conseguente all’uso di messaggi non rispondenti al vero da parte di operatori concorrenti. Scopo, questo, che consente di distinguere la normativa sulla p. i. da quella sulle pratiche commerciali scorrette dettata dal Codice del consumo. Al fine di determinare se la pubblicità è ingannevole occorre, in particolare, considerare tutti gli elementi della comunicazione: quelli che attengono alle caratteristiche del prodotto o del servizio reclamizzato; quelli che sono riferibili al prezzo o alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; quelli che identificano il committente del messaggio pubblicitario. La legge considera ingannevole la pubblicità relativa ai prodotti pericolosi per la salute e per la sicurezza, quando il messaggio omette di darne notizia inducendo a trascurare le regole di prudenza e di vigilanza; ovvero quando abusa della credulità o mancanza di esperienza di bambini e adolescenti. Nella prospettiva di tutela del professionista, è opportuno considerare anche le regole sulla pubblicità comparativa (anch’esse contenute nel d. lgs. 2007/145) e precisamente quelle che prescrivono le condizioni di liceità del messaggio che identifichi esplicitamente o implicitamente un concorrente ovvero i beni o servizi offerti da un concorrente. In particolare, la pubblicità comparativa è lecita se: a) non è ingannevole; b) opera un confronto tra beni o servizi omogenei; c) raffronta oggettivamente caratteristiche essenziali di beni o servizi; d) non ingenera sul mercato confusione né provoca discredito ai danni di un concorrente; e) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio di un concorrente; f) non presenta un bene o servizio come contraffazione di beni o servizi protetti da marchio o da una denominazione commerciale depositati. Il d. lgs. 145/2007 assegna all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a sanzionare la pubblicità ingannevole. In particolare, all’esito di un procedimento introdotto d’ufficio, su istanza di ogni soggetto o di un’organizzazione che ne abbia interesse, l’Autorità può adottare provvedimenti amministrativi con i quali vieta la diffusione del messaggio – qualora questo non sia stato ancora portato a conoscenza del pubblico – ovvero ne inibisce la continuazione. Provvedimenti, questi, che possono essere pronunciati anche in via d’urgenza. Inoltre, l’Autorità può applicare sanzioni pecuniarie a carico dell’operatore pubblicitario. Avverso le decisioni adottate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato è consentito il ricorso al giudice amministrativo.