PUBBLICITÀ (XXVIII, p. 481; App. III, 11, p. 524)
Diritti sulle pubbliche affissioni. - I diritti sulle pubbliche affissioni si risolvono in una prestazione tributaria effettuata dal privato a favore del comune allorché quest'ultimo cura, a richiesta del privato stesso, l'esposizione di manifesti, avvisi e fotografie, di qualunque materia costituiti, negli appositi spazi da esso riservati nell'ambito del proprio territorio. Tali diritti, pertanto, sono dovuti in fissione, per cui se gl'interessati non richiedono tale servizio e procedono all'affifissione diretta per mezzi pubblicitari, la conseguente p. non dà luogo all'obbligo di corrispondere i diritti, ma rientra nella sfera dell'imposta comunale sulla pubblicità.
La disciplina dei diritti sulle pubbliche affissioni è contenuta nel d.P.R. 26 ott. 1972, n. 639, art. 28 seg., che regola anche, nella sua prima parte, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Ai sensi di tale legge il servizio di affissione è stato reso obbligatorio per tutti i comuni che abbiano una popolazione residente superiore ai 3000 abitanti: i diritti relativi a tale servizio devono essere corrisposti per ciascun foglio esposto e in ragione della durata dell'esposizione secondo l'ammontare stabilito nella tariffa adottata. Questa colpisce con aliquota differenziata e decrescente il primo giorno di esposizione e tutti quelli successivi (art. 30 d.P.R. cit.). Sono poi previsti aumenti e riduzioni di tariffa in base al tipo, all'entità e alla durata della commissione (per es., per le affissioni di urgenza, per quelle notturne e festive). Per quanto attiene l'accertamento del tributo, la sua riscossione coattiva e l'applicazione delle eventuali sanzioni, si applicano le disposizioni relative all'imposta di pubblicità.
Imposta comunale.- Nel nuovo sistema della finanza locale derivante dall'attuazione della legge delega sulla riforma tributaria 9 ott. 1971, n. 825, l'imposta sulla p. e i diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal d.P.R. 26 ott. 1972, n. 639, costituiscono, insieme con l'imposta locale sui redditi (ILOR), l'imposta sull'incremento di valore degl'immobili (INVIM) e le quote di partecipazione di tributi erariali, elementi essenziali dell'autonomia finanziaria dei comuni (v. finanza locale).
L'imposta sulla p. si applica a ogni forma pubblicitaria, comprese le insegne e le iscrizioni, visiva e acustica, esposta o effettuata nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, esclusi i manifesti, avvisi o fotografie, qualora essi siano assoggettati ai diritti sulle pubbliche affissioni (v. sopra). Ove, peraltro, gl'interessati, com'è loro consentito, non richiedano il servizio di affissione e procedano all'affissione diretta dei mezzi pubblicitari in spazi di loro spettanza, l'attività pubblicitaria rientra nell'ambito dell'imposta sulla pubblicità. Al riguardo la legge chiarisce che se la p. viene effettuata su beni di proprietà o di godimento o appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento dei relativi canoni di affitto o di concessione né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio e aree pubbliche.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del tributo la legge distingue tra diversi tipi di pubblicità. In particolare essa ha riguardo alla p. ordinaria, effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, ecc.; sonora, effettuata con proiezioni (anche in locali aperti al pubblico a mezzo di proiezioni cinematografiche), con veicoli pubblicitari o adibiti ai trasporti dell'azienda, con aeromobili e in forma ambulante.
Per ciascuna di queste forme di p. o tipo di affissione la legge stabilisce il limite massimo di tariffa che comuni appartenenti alla stessa classe non possono superare. Agli effetti della classificazione i comuni sono ripartiti in sette classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'applicazione dell'imposta e dei diritti. I comuni capoluoghi di provincia si considerano della classe immediatamente superiore a quella cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.
Una volta individuata, attraverso la classificazione, la tariffa applicabile al singolo mezzo pubblicitario, l'imponibile è determinato con l'impiego di una molteplicità di parametri, i quali fanno prevalente riferimento alle dimensioni temporali (giorni, mesi) e spaziali (m2) del presupposto d'imposta. L'entità del tributo varia, pertanto, in funzione della durata dell'esposizione e delle dimensioni del mezzo pubblicitario.
Soggetto passivo del tributo è chiunque effettua la p. e, in solido, chi produce, vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Tali soggetti hanno l'obbligo di presentare, prima d'iniziare la p., un'apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della p. stessa. Sulla base di tale dichiarazione, l'ente impositore applica i parametri e la tariffa relativa a ciascun mezzo pubblicitario descritto nella dichiarazione e procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, la quale dev'essere versata in un'unica soluzione o in rate trimestrali, a seconda che il periodo della p. sia inferiore o superiore all'anno solare. In caso di variazione della p. dev'essere presentata un'apposita denuncia integrativa, che darà luogo a una nuova liquidazione d'imposta, se la variazione comporta modifica della superficie esposta e del tipo di p. effettuata. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il comune (o il soggetto cui sono affidati in concessione ad aggio l'accertamento o la riscossione) può, con apposito avviso notificato al contribuente, rettificare la dichiarazione o procedere all'accertamento d'ufficio della p. effettuata e non dichiarata.
L'imposta si riscuote applicando il procedimento della riscossione delle entrate patrimoniali dello stato disciplinato dal T.U. 14 apr. 1910, n. 639.
Bibl.: R. Aricò, Sul nuovo contenzioso dell'imposta comunale di pubblicità, in Boll. trib., 1973; Ministero delle Finanze, Circolare n. 12 del 23 nov. 1973; R. De Felice, Gestione in economia del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in Nuova Rass., 1973; C. Parlato, Lineamenti della nuova imposta comunale sulla pubblicità, in Boll. trib., 1973; G. Allotta, Problematica della nuova imposta sulla pubblicità, in Nuova riv. trib., 1975.