PUNTI FRANCHI
. Il deposito o punto franco è un recinto che, per finzione della legge doganale, si considera fuori della cinta doganale. Nei riguardi del punto franco la merce si trova nelle stesse condizioni nelle quali si troverebbe qualora non fosse entrata in Italia. Essa pertanto non viene né accertata, né verificata dalla dogana al momento della sua entrata nel punto franco, né durante la giacenza nello stesso; può quindi essere sottoposta a qualsiasi manipolazione che ne alteri il carattere, la natura e la qualità anche ai fini doganali senza che la dogana possa invocare alcun diritto. Il dazio viene pagato in relazione alla merce che esce dal punto franco per entrare nel territorio del regno; non viene pagato per la merce riesportata. Nei magazzini generali (v.), invece, la merce viene controllata all'atto della sua immissione nel magazzino e viene semplicemente differito il pagamento del dazio, il quale però è dovuto in relazione alla merce immessa nel magazzino e alla sua quantità e qualità (salva l'ipotesi della riesportazione). Da ciò la grande utilità dei punti e depositi franchi, specie nei centri marittimi, dove essi servono ad attirare le merci che vengono ivi eventualmente manipolate per essere poi riesportate o introdotte nel regno. A tenore del testo unico della legge doganale 6 agosto 1893 le disposizioni sulle fedi di deposito rilasciate dai magazzini generali sono estese alle merci custodite sotto diverso regime doganale nei depositi franchi.
Bibl.: L. Bolaffio, Il codice di commercio commentato, Torino 1922, 5ª ed., I, pp. 378 e 423.