pupillo
Nel diritto romano era detto p. il minore di età che alla morte del padre non fosse giunto ai 14 anni, se maschio, a 12, se femmina. Il termine compare con questo valore in Cv IV XXVII 13 Ahi malestrui e malnati, che disertate vedove e pupilli, che rapite a li men possenti, che furate e occupate l'altrui.