quadro intermedio
Prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (art. 2095 c.c., modificato con l. 190/1985). La legge riconosce lo status giuridico dei q., distinguendolo da quello degli impiegati e operai, da un lato, e da quello dei dirigenti, dall’altro. La definizione legale, volutamente generica, rinvia, per le opportune specificazioni, alla contrattazione collettiva (➔ lavoro, contratto collettivo di).
I requisiti di appartenenza alla categoria dei q. sono stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), ovvero aziendali, nell’ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa. ● Nei CCNL sono stabiliti i criteri di definizione dell’area q. sulla base dei livelli retributivi dell’inquadramento e alcuni diritti che riguardano i minimi tabellari della retribuzione, alcune norme inerenti gli orari di lavoro e gli straordinari, il riconoscimento della formazione come aspetto rilevante. I CCNL non sempre stabiliscono quale sia il confine che distingue i q. (➔ anche colletto blu/bianco) dalle altre categorie occupazionali, né chiariscono in modo esplicito le caratteristiche della professione e le modalità di selezione e di entrata nella stessa. I risultati, quindi, sono in gran parte generici, in particolare nel settore privato, e rimandano al livello aziendale. I criteri utilizzati dalle aziende dipendono dalle caratteristiche e dalle politiche del personale di ogni singola impresa. ● In generale, nelle imprese tradizionali, consolidate e operanti in mercati e con processi di elevata stabilità, si privilegia una lettura ‘gerarchica’ della categoria dei q., mentre, in quelle maggiormente dinamiche, prevale l’alternativa di attribuire il ruolo di q. a quei collaboratori con capacità professionali specifiche indipendentemente dalla posizione gerarchica.