qualifica
Posizione professionale che viene attribuita al prestatore di lavoro dipendente, secondo le sue capacità e le mansioni che gli sono affidate; in base a essa è stabilito il suo trattamento giuridico, economico e previdenziale. L’assegnazione della q. è fatta, al momento dell’assunzione, dall’imprenditore, il quale deve comunicarla al lavoratore e ha l’obbligo di adoperarsi affinché quest’ultimo sia effettivamente assegnato alla q. di assunzione. Nello svolgimento del rapporto, il prestatore d’opera può essere adibito a mansioni diverse da quelle inerenti alla q. per la quale è stato assunto, purché equivalenti alle ultime effettivamente svolte, con esclusione di qualsiasi diminuzione della retribuzione e, in caso di mansioni superiori, con diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. Le q. vanno identificate secondo i criteri legali e contrattuali di classificazione delle mansioni e devono essere distribuite per gradi entro le varie categorie di dipendenti, in modo che sia prestabilito l’ordinamento gerarchico dell’impresa. ● La q. funzionale è ognuna delle 8 categorie di funzioni (per ciascuna delle quali è richiesto un determinato titolo di studio) in cui è inquadrato il personale civile e militare dello Stato italiano, con un corrispondente livello retributivo di base, stabilito dalla contrattazione collettiva (➔ lavoro, contratto collettivo di).