QUARANTIE
. Il mutarsi della costituzione veneziana, che nei più antichi tempi aveva come suoi capisaldi il doge e l'assemblea generale o contio, fece sì che si creassero degli organi particolari di carattere politico o giudiziario, i quali assorbivano le funzioni appartenenti in origine a quelli. Così, per la suprema decisione delle cause civili e penali si creò sul finire del sec. XII (sembra nel 1179), un consiglio composto di quaranta membri, la quarantia, nel quale si ponevano persone di provata competenza e autorità. Essa ebbe il suo pieno assetto soltanto nei primi anni del sec. XIII.
Tale quarantia è nominata dal Maggior Consiglio, e non ne fa parte se non chi sia ascritto a questo corpo. Nei primi tempi è presieduta dal doge, ma poi ha i suoi capi, ai quali viene dato un posto importante nello stato, così che essi, ad es., hanno diritto d'intervenire alle sedute del collegio. Il moltiplicarsi delle cause e l'ingrandimento dello stato veneziano portarono alla creazione di due nuove quarantie, la prima creata al principio del sec. XV per le cause civili della città e del dogato, la seconda formata nel 1492 per quelle della terraferma. Alle quarantie sono deferite soltanto le cause di valore superiore a 800 ducati, limite che poi fu elevato a 2000.
I capi e vicecapi delle quarantie erano nominati dai consigli stessi che presiedevano, e avevano una propria competenza sulle questioni interlocutorie sollevate nelle cause presentate al consiglio. Dalle decisioni prese da un capo in tali questioni si ricorreva in appello al consiglio.
Bibl.: M. Ferro, Dizionario dello Jus commune Veneto, Venezia 1779, v. Quarantia; A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., Torino 1900, VI, i, p. 54 segg.; G. Maranini, La costituzione di Venezia dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio, Venezia s. a., p. 263 segg.