QUERELA
. Della querela e della facoltà di rimetterla già si è detto sotto la voce azione: Azione penale. Infatti, essa è talvolta necessaria per legittimare l'esercizio dell'azione penale. Benché il querelante non eserciti azione penale privata, tuttavia può considerarsi una parte del procedimento, in quanto domanda l'attuazione della legge. Il codice non pone limitazioni alla soggettività del diritto di querela, salvo per quanto riguarda i minori degli anni quattordici e gl'interdetti a cagione di infermità di mente: essa spetta quindi, di regola, a ogni persona lesa dal reato, qualunque sia la sua condizione e il suo stato personale. Si ammette l'esercizio del diritto di querela per via di rappresentanza conferita in seguito a speciale mandato (art. 9 cod. proc. pen.) o per diritto di sostituzione processuale (art. 120 cod. pen.), che spetta per i minori degli anni quattordici e per gl'interdetti a cagione d'infermità di mente al genitore e al tutore; per i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e per gl'inabilitati, qualora essi stessi non lo esercitino, o al genitore o al tutore o al curatore. Il diritto di querela può essere esercitato da un curatore speciale nel caso in cui la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non vi sia chi esercita la patria potestà o la tutela ovvero chi la esercita sia in conflitto di interessi col rappresentato (art. 121 cod. pen.). In tali casi il curatore speciale è nominato dal presidente del tribunale o dal pretore (art. 11 cod. proc. pen.).
Per effetto della "sostituzione personale" il rappresentante fa valere con la querela un interesse del rappresentato, mediante un atto volitivo proprio: ciò rende la querela del sostituto processuale indipendente dalla volontà, anche contraria, del rappresentato. Ove più siano le persone offese da uno stesso reato, la querela compete a tutti o a ciascuno di essi. La querela non abbisogna di formule sacramentali. È sufficiente una qualsiasi istanza, purché esposta nel senso che si proceda contro il querelato.
Il codice del 1930 ha abolito, per i reati di diffamazione e di ingiuria, l'istanza di citazione dell'imputato, che, rivolta dall'offeso al presidente del tribunale o al pretore, teneva luogo di querela. Si trattava di un'ingiustificata deviazione dal principio dell'officialità dell'azione penale.
La querela è indivisibile: una volta proposta, si estende a tutti coloro che hanno partecipato alla consumazione del reato (art. 123 cod. pen.). Il nuovo codice penale stabilisce un termine per proporre querela: il decorso del termine determina la decadenza del diritto di querela. Il termine è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto e, in ogni caso, non oltre un anno dalla commissione del fatto. Dati gli speciali effetti della costituzione di parte civile, questa non equivale a querela. L'identifieazione del querelante, o conferma della querela, non è formalità essenziale per la validità della medesima.
Il diritto di querela, quale diritto strettamente personale, è intrasmissibile. Quando la querela sia stata presentata, la morte dell'offeso non estingue il reato. Un'eccezione al principio dell'intrasmissibilità del diritto di querela è stabilita nell'art. 597 del codice penale, il quale dispone che, se la persona offesa muore prima di avere dato querela, possono proporla i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
Il diritto di querela si perde altresì per rinunzia, la quale può essere espressa (diretta) o tacita (fatti incompatibili con la volontà di querelarsi), ovvero manifestarsi per equipollenza, cioè per atti che importino rinuncia al risarcimento dei danni. Una rinuncia preventiva alla querela non sarebbe ammissibile, come quella che assicurerebbe l'impunità per reati futuri.
La disciplina della querela, considerata come una condizione per la punibilità del reato, appartiene al diritto sostanziale penale ed è contenuta perciò nel codice penale. Le forme e i modi con cui si esercita il diritto di querela sono stabiliti, invece, nel codice di procedura penale.
Correlativa e insieme antitetica alla querela è la "remissione". Soggetto di essa è lo stesso soggetto della querela, quegli cioè che ha presentato la querela in nome proprio come parte lesa, ovvero come rappresentante autonomo, o per sostituzione processuale o per mandato giudiziale. Le norme sulla remissione, in quanto costituisce una causa di estinzione del reato, sono date dagli articoli 152 a 156 del cod. pen. La remissione è processuale o extraprocessuale: quest'ultima può essere espressa ovvero tacita, risultare cioè dal fatto che il querelante abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione non produce effetti se non sia fatta prima della condanna, salvo l'eccezione stabilita per i delitti di adulterio e di concubinato (art. 563 cod. pen.).
Nell'interesse del querelato la remissione non produce effetto se egli stesso non l'accetta. La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni: essa non estingue il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni ex delicto, salvo che nell'atto della remissione sia stata fatta espressa rinuncia. L' "istanza", secondo il nuovo codice penale, è la domanda della persona offesa, necessaria talvolta perché siano punibili delitti commessi all'estero procedibili d'ufficio. La "richiesta" è atto amministrativo col quale l'autorità competente chiede al pubblico ministero che si proceda. per un determinato reato (v. articoli 127 e 313 cod. pen.). L'istanza e la richiesta sono soggette a termini di decadenza: esse sono irrevocabili.