Questioni di giurisdizione
Si ricordano i principii generali in materia di riparto di giurisdizione. Si dà conto di alcune significative novità giurisprudenziali in tema di immunità dalla giurisdizione, di tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione e di responsabilità per danno erariale.
La giurisdizione indica ciò che fanno i giudici, i poteri ad essi attribuiti. I poteri dei giudici possono essere determinati in relazione a quelli di soggetti che giudici non sono ovvero in relazione a quelli di altri giudici. Questo secondo profilo riguarda la competenza giurisdizionale. Dal primo dei punti di vista indicati, invece, la giurisdizione coincide con il merito: negato il potere giurisdizionale, si nega la possibilità di accesso alla giustizia e, quindi, si nega il diritto. Nelle pagine che seguono si darà conto delle novità sopravvenute in riferimento vuoi alla prima delle nozioni indicate: ai rapporti tra la giurisdizione e soggetti o organi ad essi estranei; vuoi alla seconda: ai rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali ed a quelli tra giudici ordinari e giudici stranieri; in particolare, alle novità sopravvenute in tema di immunità giurisdizionale e di rapporti tra giudici ordinari, amministrativi e contabili. Non sono, invece, affrontate le questioni relative alla deroga alla giurisdizione ovvero alla possibilità di sottrarsi, mediante atti di autonomia privata, alla giurisdizione statale.
La giurisdizione statale, intesa quale potere di dettare la regola del caso concreto nei confronti dei cittadini e nell’ambito del territorio dello Stato, è, indubbiamente, un fenomeno limitato nel tempo; è collegato alla affermazione degli stati nazionali ed è eroso dai fenomeni di globalizzazione1. In questo ambito, tuttavia, non appare possibile contestare che l’esercizio della giurisdizione costituisca esercizio di sovranità; che prescinda dal consenso di coloro che vi sono soggetti. Ai sensi dell’art. 101, co. 1, Cost., «la giustizia è amministrata in nome del popolo» e a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1, co. 2, Cost., appartiene la sovranità. La Corte costituzionale ha, da tempo, riconosciuto che ciascun giudice può essere parte dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; ha esteso tali principî anche al pubblico ministero ed ha riconosciuto che l’esercizio dell’azione penale è una prerogativa costituzionale, l’esercizio della quale non può essere condizionato dall’esterno2. Ciascun magistrato, vuoi giudicante, vuoi requirente, può essere parte dei conflitti tra poteri dello Stato, rivendicare le prerogative dell’ordine giudiziario nei confronti del Governo, del Parlamento e del Presidente della Repubblica ovvero essere da questi organi costituzionali convenuto, qualora, a sua volta, abbia invaso le loro prerogative. La definizione della giurisdizione come «potere diffuso» assume, pertanto, sul piano positivo, una precisa portata precettiva. Ai sensi del l’art. 111, co. 1, Cost., la giurisdizione «si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Il riferimento al processo, che deve essere giusto, consente di sciogliere la contraddizione tra gli artt. 1, co. 2, e 101, co. 1, Cost., da una parte, e l’art. 102, co. 2, Cost., dall’altra. Il bilanciamento tra l’esercizio della sovranità e la soggezione alla legge è garantito dalla circostanza che l’interpretazione della legge costituisce il risultato del processo. Questo, per essere «giusto» deve essere «regolato dalla legge», deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti», «in condizioni di parità», «davanti a un giudice terzo …» e «… imparziale »; e si è anche stabilito che «la legge ne assicura la ragionevole durata». La decisione emanata all’esito di un tale percorso costituisce attuazione della giurisdizione ed esercizio di sovranità. Ai sensi dell’art. 102, co. 1, Cost. «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario». I magistrati, togati ed onorari, addetti agli uffici del giudici di pace, ai tribunali ordinari, alle corti di appello, alla Corte di cassazione, ai tribunali per i minorenni, agli uffici di sorveglianza, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle sezioni specializzate agrarie ed a quelle per la proprietà industriale costituiscono la magistratura ordinaria. Ad essa si affiancano le giurisdizioni speciali: la giurisdizione amministrativa, prevista dagli artt. 103, co. 1, 113 e 125, co. 2, Cost.; la giurisdizione contabile, prevista dall’art. 103, co. 2, Cost.; la giurisdizione tributaria3; nonché quella militare, ai sensi dell’art. 103, co. 3, Cost.4. Sono anche considerati organi giurisdizionali speciali la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio notarile e gli altri organi disciplinari le cui decisioni possono essere impugnate per cassazione. Tutti i giudici, ordinari e speciali, togati ed onorari, esercitano la giurisdizione; hanno il potere di dettare la regola del caso concreto in Italia e nei confronti dei cittadini.
Tanto premesso, si dà conto delle più recenti soluzioni offerte dalla giurisprudenza alle principali questioni di giurisdizione, in particolare in tema di immunità dalla giurisdizione, di tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione e di responsabilità per danno erariale.
3.1 Le immunità
La negazione della giurisdizione, dell’accesso alla giustizia e, quindi, alla fine, dello stesso diritto è regolata nelle stesse forme previste per le questioni relative alla legittimazione del giudice, alla competenza giurisdizionale. Sennonché, comunque siano risolte queste ultime, è possibile che un processo si svolga e che un giudice stabilisca chi ha ragione e chi ha torto. La commistione tra le due ipotesi trova il suo fondamento in ragioni storiche5 ed emerge, ancora oggi, dalla contraddittorietà dei testi normativi: ai sensi dell’art. 37, co. 2, l. 11.3.1953, n. 87, che regola i conflitti di attribuzione, «restano ferme le norme vigenti, per le questioni di giurisdizione», ma l’art. 37 c.p.c., tra le questioni di giurisdizione, include i rapporti tra giudici e pubblica amministrazione. La distinzione tra conflitti di giurisdizione e di attribuzione è netta nell’art. 362, co. 2, c.p.c., ma la relazione tra giudici e pubblica amministrazione è qualificata come questione di giurisdizione anche dall’art. 41, co. 2, c.p.c. La contraddizione è evidente nell’art. 386 c.p.c.; la disposizione corrisponde all’art. 4 l. 31.3.1877, n. 3761, oggetto, all’epoca, di un vivace dibattito parlamentare sull’emendamento che introdusse l’inciso «quando prosegue il giudizio»: senza quest’ultimo, infatti, l’organo regolatore avrebbe potuto occuparsi esclusivamente della individuazione del giudice; grazie ad esso, quando il giudizio non prosegue, la decisione sulla giurisdizione pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda e, quindi, la decisione sulla giurisdizione è, in realtà, una decisione sul merito. I conflitti di attribuzione tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato sono definiti dalla Corte costituzionale6. I limiti della giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, degli Stati stranieri e delle istituzioni internazionali sono considerati una questione di giurisdizione, regolata nelle stesse forme previste per le questioni di competenza giurisdizionale. Sennonché, si è affermato che l’immunità degli Stati «non può … essere invocata in presenza di comportamenti … che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità»7: la Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario su una domanda di risarcimento danno proposta nei confronti della Repubblica federale tedesca per fatti configurabili come crimini contro l’umanità. Nell’ambito della medesima controversia, la stessa corte ha rigettato il ricorso contro la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna del tribunale greco di Leivadia8. L’immunità degli Stati può essere utilmente invocata per gli atti jure imperii: è stata, quindi, riconosciuta per i provvedimenti di moratoria emessi dalla repubblica Argentina per scopi «di governo della finanza in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione in un contesto storico di grave emergenza nazionale»9. L’immunità è stata anche riconosciuta in relazione alla domande dirette all’accertamento dell’illegittimità della installazione di armi nucleari, la condanna alla rimozione di esse e al risarcimento dei danni: in questa ipotesi, secondo la corte, l’attività imputata allo Stato straniero costituisce manifestazione dell’esercizio dei suoi poteri sovrani e non è riconducibile alla categoria dei crimini contro l’umanità10. In questa prospettiva, meritano di essere ricordate anche le decisioni sull’immunità della Santa Sede in riferimento alle azioni di risarcimento per abusi sessuali11: l’attore aveva fondato la pretesa risarcitoria nei confronti su tre concorrenti argomenti: la responsabilità sussidiaria della Santa Sede per le attività degli enti ecclesiastici, la responsabilità per i fatti illeciti commessi dal dipendente, la responsabilità diretta della Santa Sede per la negligenza per la mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti di un soggetto pericoloso; l’autore delle molestie, infatti, era stato trasferito, già negli anni ’50, dall’Irlanda a Chicago e, quindi, nell’Oregon; il giudice di primo grado aveva dichiarato la giurisdizione in base alla prima e alla seconda delle ragioni addotte dall’attore e l’aveva declinata rispetto alla terza; la Corte di appello, con la decisione condivisa dalla Corte suprema, ha confermato la pronuncia in riferimento al secondo ed al terzo argomento e l’ha riformata in riferimento al primo: ha ritenuto insindacabile il comportamento della Santa Sede, pur riconoscendone la responsabilità per i fatti commessi dal dipendente.
3.2 Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali
Ai sensi dell’art. 102, co. 1, Cost., la regola generale è nel senso che «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari»; a questa previsione fa eco l’art. 1 c.p.c., per il quale «la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari». Sono affatto eccezionali e, quindi, insuscettibili di applicazione estensiva o analogica le ipotesi in cui la funzione giurisdizionale sia esercitata da giudici speciali. Ai sensi dell’art. 103, co. 1, Cost., «il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi». Ai sensi dell’art. 103, co. 2, Cost. «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge». I confini della giurisdizione tributaria sono segnati dall’art. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 54612. Quelli della giurisdizione dei giudici italiani nei confronti dei giudici stranieri sono segnati dalla l. 31.5.1995, n. 218, e dal reg. 2001/44/CE, attualmente oggetto di revisione. Il criterio generale e comune a tali provvedimenti è dato dal domicilio del convenuto; ad esso si aggiungono quelli collegati ai fori speciali in ragione della materia.
3.3 La giurisdizione amministrativa
Nell’ambito della giurisdizione amministrativa, quella generale di legittimità è la regola e quella esclusiva l’eccezione. Nell’ambito della legge ordinaria, i confini della giurisdizione amministrativa sono segnati dall’art. 7 c.p.a. Nelle ipotesi specificatamente indicate dall’art. 134 c.p.a. il giudice amministrativo può sindacare anche il merito delle scelte amministrative. La giurisdizione esclusiva è limitata a «particolari materie», elencate nell’art. 133 c.p.a. La tutela risarcitoria è regolata dall’art. 30 c.p.a., sotto la rubrica «Azione di condanna». Dopo la sentenza 22.7.1999, n. 50013, e dopo le pronunce della Corte costituzionale che hanno fatto giustizia del riparto di giurisdizione per blocchi di materie14, si era posto il problema della tutela risarcitoria, qualora questa non fosse stata chiesta congiuntamente all’azione di annullamento dell’atto o del silenzio della p.a.: non si dubitava della sussistenza della giurisdizione amministrativa, qualora l’azione tendesse all’annullamento dell’atto (o del silenzio) unitamente al risarcimento del danno, ma era apparso problematico il caso in cui il risarcimento fosse stato chiesto separatamente dall’annullamento dell’atto o indipendentemente da questo. La Cassazione ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa15. Sennonché, di fronte al rifiuto del giudice amministrativo di adeguarsi al «precedente», la Corte ha ribadito tale criterio di riparto di giurisdizione ed ha affermato che il rifiuto del giudice amministrativo di riconoscere il diritto al risarcimento indipendentemente dall’annullamento dell’atto (o del silenzio) equivale alla negazione della propria giurisdizione, cosicché i relativi provvedimenti possono essere impugnati per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e il principio di diritto enunciato dalla Corte vincola il giudice di rinvio16. L’art. 30 c.p.a. ha attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo, ma ha stabilito un termine di decadenza di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione risarcitoria; la disposizione è stata considerata irragionevole e frutto di una «logica compromissoria »: è stata rimessa alla Corte costituzionale17. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, peraltro, aveva negato il diritto al risarcimento, allorché la tempestiva impugnazione dell’atto avrebbe, ragionevolmente, evitato il danno18. Il conflitto tra Corte di cassazione e Consiglio di Stato sulla tutela risarcitoria nei confronti della p.a. è, quindi, ancora aperto ed attende di essere risolto. Era considerato principio pacifico quello per il quale «l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute (Cass., 7.2.1997, n. 1187; 8.8.1995, n. 8681; 29.7.1995, n. 8300; 20.11.1992, n. 12386; 6.10.1979, n. 5172) o l’integrità personale»19. Sennonché, pronunciando nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in una vicenda relativa alla emergenza rifiuti in Campania, la Corte ha affermato che, nelle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice speciale, questo ha giurisdizione anche qualora siano coinvolti diritti fondamentali, quale, appunto, il diritto alla salute20. Quella pronuncia ha fornito argomenti per l’emanazione dell’art. 4 d.l. 23.5.2008, n. 90, conv. in l. 14.7.2008, n. 123, per il quale «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» e «la giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati». Le risposte della Corte costituzionale e della Cassazione sono state nel senso che l’espressione «tutte le controversie» vada comunque interpretata in base ai principii generali in tema di riparto di giurisdizione21. In questo senso è anche la lettera dell’art. 133, lett. p), c.p.a., nel quale è specificato che i «comportamenti della pubblica amministrazione», in subiecta materia, sono quelli «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere». L’indirizzo per il quale in materia di diritti fondamentali ed incomprimibili non può essere ipotizzata alcuna immunità22, né l’esercizio di un potere amministrativo e, quindi, la giurisdizione è del giudice ordinario ha trovato conferma in relazione a provvedimenti discriminatorii per ragioni etniche23.
3.4 La giurisdizione contabile
Ai sensi dell’art. 13 r.d. 12.7.1934, n. 1214, e dell’art. 1, co. 1 e 4, l. 14.1.1994, n. 20, la giurisdizione contabile riguarda la responsabilità per danno erariale e le controversie pensionistiche. Sennonché, nella applicazione di queste disposizioni, la Corte regolatrice ha accolto una interpretazione estensiva, diretta a comprendere nella giurisdizione contabile anche materie non espressamente indicate24; ed ha anche affrontato la questione relativa alla responsabilità degli amministratori degli enti economici e delle società a partecipazione pubblica25. Nei confronti di queste pronunce appare scontato obiettare che la giurisdizione speciale presuppone una espressa previsione in tal senso e non può essere affermata in base al criterio della «natura delle risorse finanziarie» utilizzate. La sua estensione, inoltre, non si giustifica in base all’esigenza di una più efficace tutela del patrimonio pubblico, perché i ristretti confini della responsabilità per danno erariale, la previsione di condoni e le limitazioni ai poteri di indagine dei procuratori regionali rendono più appetibile, per i convenuti, questa responsabilità, rispetto a quella ordinaria26. La giurisprudenza più recente, peraltro, appare orientata a correggere il tiro. Sul riparto di giurisdizione in materia di responsabilità per danno erariale degli organi societari, si è affermato che «occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione » e si è specificato che assumono rilevanza «la natura giuridica dell’atto di investitura – provvedimento, convenzione o contratto –» e le qualità del soggetto che la riceve27; che, pertanto «compete al giudice contabile la giurisdizione in ordine alle azioni di responsabilità amministrativa esercitate per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai componenti del consiglio di amministrazione e da dipendenti della stessa società e degli enti pubblici azionisti, in seguito alla nomina del direttore generale e alla conclusione di contratti attinenti al trattamento economico del direttore generale e degli ex direttori generali», mentre «compete al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle azioni esercitate per ottenere la dichiarazione della nullità da cui si assume essere affetti i contratti attinenti al trattamento economico del direttore generale o degli ex direttori generali»28; che non sussiste la giurisdizione contabile per i danni provocati alla società, mentre sussiste per quelli all’immagine del Ministero dell’economia e delle finanze29. Ogni questione relativa alla tutela del danno all’immagine delle pp.aa., peraltro, appare definita dall’art. 17, co. 30 ter, d.l. 1.7.2009, n. 78, conv. in l. 3.8.2009, n. 102, e modificato dall’art. 1 d.l. 3.8.2009, n. 103, conv. in l. 3.10.2009, n. 141: la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimità30 e la Cassazione ne ha escluso l’efficacia retroattiva31.
3.5 La giurisdizione tributaria
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR della Liguria32. La Commissione lamentava la mancata espressa previsione della translatio judicii nel processo tributario e, quindi, della possibile lesione del diritto di azione e di difesa nel caso in cui fosse stata declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’azione fosse sottoposta ad un termine di decadenza. La Corte ha risposto che la translatio judicii tra giudici di diverse giurisdizioni è stata riconosciuta vuoi dalla stessa Corte, vuoi dalla Corte di cassazione33 e che è oggi regolata, in generale, dall’art. 59 l. 18.6.2009, n. 69. Nella motivazione, la Corte ha ribadito la sussistenza della giurisdizione tributaria, pur non espressamente prevista dalla Costituzione.
3.6 Giudici italiani e giudici stranieri
Sulle questioni di riparto di giurisdizione internazionale si attende la revisione del reg. 2001/44/CE.
1 V., da ultimo, anche per indicazioni alle intense ricerche sul tema, Picardi, La crisi del monopolio statuale della giurisdizione e la proliferazione delle corti, in Atti del XVII Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2011, 5 ss.
2 Il riconoscimento alla magistratura della qualità di parte attiva dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato risale a C. cost., 22.10.1975, n. 231, in Foro it., 1975, I, 2405, e C. cost., 30.5.1977, n. 87, ivi, 1977, I, 1332; il riconoscimento alla magistratura della qualità di parte passiva dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato a C. cost., 24.7.1981, n. 150, ivi, 1982, I, 369. La qualità di parte attiva alla magistratura requirente fu riconosciuta da C. cost., 1.7.1993, n. 264, e n. 265, ivi, 1993, I, 2073. A quelle decisioni ne sono seguite molte altre per le quali l’esercizio dell’azione penale costituisce una prerogativa costituzionale, cosicché sono ammissibili i conflitti vuoi per rimuovere i presunti ostacoli al suo esercizio, vuoi per impedirne lo svolgimento: tra le ultime, v. C. cost., 3.4.2009, n. 106, ivi, 2009, I, 1657, e C. cost., 21.3.2011, n. 104, ivi, 2011, I, 1974; nonché, da ultima, C. cost., 22.7.2011, n. 241.
3 Ritenuta preesistente alla Costituzione dalla Corte costituzionale con la sentenza 27.12.1974, n. 287, in Foro it., 1975, I, 1, seguita da C. cost., 23.4.1998, n. 144, ivi, 1998, I, 3028, e da C. cost., 14.5.2008, n. 130, ivi, 2008, I, 1729.
4 L’art. 2, co. 603 ss., della Legge finanziaria per il 2008, l. 24.12.2007, n. 244, ne ha ridotto l’organico a complessive cinquantotto unità ed ha disposto il «transito» nella magistratura ordinaria.
5 V. Cipriani, Sul difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, nota a Cass., 27.7.1998, n. 7339, in Foro it., 1999, I, 2009.
6 V. sopra nt. 2. Adde, per la illegittimità costituzionale della previsione dell’immunità per le «alte cariche dello Stato»: C. cost., 20.1.2004, n. 24, in Foro it., 2004, I, 321; C. cost., 19.10.2009, n. 262, ivi, 2009, I, 2873; nonché, in relazione al «legittimo impedimento», C. cost., 25.1.2011, n. 23, ivi, 2011, I, 297.
7 Così Cass., 29.5.2008, n. 14201 e n. 14199, in Foro it., 2009, I, 1568.
8 Cass. 20.5.2011, n. 11163. Era, tuttavia, sopravvenuto l’art. 1, co. 1, d.l. 12.2.2010, n. 10, conv. in l. 23.6.2010, n. 98, che ha stabilito: «l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all’accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte».
9 Cass., 27.5.2005, n. 11225, in Foro it., 2005, I, 3046.
10 Cass., 25.2.2009, n. 4461, in Foro it., 2009, I, 2103.
11 Corte Suprema degli Stati Uniti, 25.6.2010 e U.S. Corte d’appello per il Nono circuito, 3.3.2009, in Foro it., 2010, IV, 490.
12 Per la illegittimità costituzionale della disposizione che attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche se relative alla violazione di disposizioni non tributarie, v. C. cost., 14.5.2008, n. 130, in Foro it., 2008, I, 1729.
13 In Foro it., 1999, I, 2487.
14 C. cost., 5.7.2004, n. 204, e 28.7.2004, n. 281, in Foro it., 2004, I, 2596; 11.5.2006, n. 191, in Foro it., 2006, I, 1625.
15 Cass., 13.6.2006, n. 13659, in Foro it., 2007, I, 3181.
16 Cass., 23.12.2008, n. 30254, in Foro it., 2009, I, 731.
17 TAR Sicilia, 7.9.2011, in www.giustizia- amministrativa.it.
18 Cons. St., A.P., 23.3.2011, n. 3.
19 Così Cass., 13.6.2006, n. 13659, cit.
20 Cass., 28.12.2007, n. 27187, in Foro it., 2008, I, 766. La decisione richiama, in motivazione C. cost., 27.4.2007, n. 140 (ibid., 435), ma il richiamo non si manifesta pertinente, perché il giudice delle leggi si era occupato della tutela risarcitoria chiesta per la violazione di diritti fondamentali, non anche della giurisdizione esclusiva per la loro diretta tutela.
21 C. cost., 5.2.2010, n. 35, in Foro it., 2010, I, 2975; C. cost., 18.2.2010, n. 54, in Giur. cost., 2010, 660; C. cost., 22.12.2010, n. 371, in Foro it., 2011, I, 311; Cass., 11.6.2010, n. 14126, ibid., 313.
22 Cfr. Cass., 29.5.2008, n. 14201 e n. 14199, citt.
23 Cass., 15.2.2011, n. 3670, in Foro it., 2011, I, 1101; Cass., 30.3.2011, n. 7186. In generale, v. Carratta, Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2010, 27.
24 Nel senso che «il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti», v. Cass., 1.3.2006, n. 4511, in Foro it., 2006, I, 1734.
25 Nel senso che «il discrimen tra le due giurisdizioni risiede nella natura – pubblica o privata – delle risorse finanziarie di cui esso si avvale»: Cass., 25.5.2005, n. 10973, in Foro it., 2005, I, 2674.
26 Né la situazione sembra destinata a mutare per effetto dell’art. 16 bis l. 28.2.2008, n. 31, che ha convertito il d.l. 31.12.2007, n. 248, che ha espressamente escluso la giurisdizione contabile in riferimento alle società quotate. Non sembra, infatti, possa fondatamente sostenersi che la disposizione implichi o presupponga che l’accertamento della responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica non quotate sia attribuita al giudice contabile.
27 Cass., 3.7.009, n. 15599, in Foro it., 2010, I, 1534.
28 Cass., 22.12.2009, n. 27092, in Foro it., 2010, I, 1472.
29 Cass., 19.12.2009, n. 26806, in Foro it., 2010, I, 1473.
30 C. cost., 15.12.2010, n. 355, in Foro it., 2011, I, 644, alla quale adde C. cost., 21.7.2011, nn. 219, 220 e 221.
31 Cass., 6.7.2011, n. 14831, in Foro it., 2011, Anticipazioni e novità.
32 C. cost., 13.7.2011, n. 212.
33 Cass., 22.2.2007, n. 4109; C. cost., 12.3.2007, n. 77, in Foro it., 2007, I, 1009.