QUESTUA (dal lat. quaerere; fr. quête; sp. cuesta; ted. Gabensammeln; ingl. quest)
La questua è la domanda diretta e personale (e la conseguente raccolta) di oblazioni, date a titolo di liberalità da più persone per un determinato fine religioso (la richiesta può provenire da religiosi mendicanti o da altri per essi allo scopo di provvedere loro i mezzi con cui possano campare, oppure da chicchessia per scopi religiosi svariati, come per sopperire alle spese d'una festa religiosa, a quelle per restauro e adornamento d'una chiesa, a quelle per l'acquisto di arredi sacri, ecc.). Essa si diversificherebbe (rigorosamente parlando) dalla colletta, che è la domanda e raccolta di oblazioni diretta a un fine civile. Però la legge italiana di pubblica sicurezza accomuna questue e collette sotto lo stesso concetto, sottoponendone molte a licenza di polizia. Tale sottoposizione a licenza dipende dal principio che qualunque forma di carità dev'essere, se non promossa, certo sorvegliata dallo stato, e dal principio, inoltre, che le questue e collette possono abusare della pubblica fiducia (art. 2, legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza: "i comitati e le istituzioni temporanee mantenute con oblazioni di terzi non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza preventiva autorizzazione del prefetto e sono sottoposte alla vigilanza dello stesso allo scopo d'impedire abusi della pubblica fiducia").
La domanda di fondi o oggetti non può essere fatta senza licenza nemmeno a mezzo della stampa o per pubblica sottoscrizione; ma, per essere obbligati a munirsi di licenza, occorre che la domanda ci sia (non che si abbia un'offerta spontanea) e non sia avanzata per richiedere un compenso o un adempimento di obbligazione. Per il concordato con la S. Sede (approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 2), le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno e all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà. Invece tutte le altre questue o collette non possono essere fatte, come si è detto, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza (questore), e questa può essere concessa solo nel caso in cui la questua abbia scopo patriottico o scientifico o benefico o di sollievo a pubblici infortunî. Nella licenza devono essere determinate le condizioni e la durata di essa: la licenza vale solo per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata. Gl'incaricati della raccolta (indicati nella domanda con le loro generalità) devono essere maggiorenni e di buona complotta, muniti della carta d'identità e di speciale tessera: chi chiede la licenza di colletta può essere sottoposto a cauzione, da non restituirsi se non quando sia provato che il ricavato delle collette fu erogato secondo il progetto presentato e le condizioni prescritte.
L'art. 301 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza (21 gennaio 1929, n. 32) stabilisce che si devono intendere fatte a scopo di beneficenza e possono essere autorizzate le questue dirette a raccogliere (anche fuori dei templi) fondi o oggetti per il mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.
Pare esclusa dall'obbligo della licenza la questua privata, entro case altrui, e rivolgendosi a persone determinate, conosciute o fatte conoscere da amici. Non esistono penalità specifiche per le contravvenzioni a tali disposizioni, se non quella generale dell'art. 17 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
In genere in tutti i paesi europei la questua pubblica (colletta) può essere fatta solo o da organi o da enti autorizzati o dopo permesso delle autorità di polizia.
Bibl.: O. Ranelletti, Polizia di sicurezza, nel Trattato di diritto amministrativo di V. E. Orlando, IV.