quietanza
Documento contenente una dichiarazione di conseguito pagamento. La validità della q. è di regola condizionata dall’esistenza della firma del creditore. In un documento valido come ricevuta, la formula ‘per q.’ precede la firma di chi riscuote.
La data di rilascio riveste una notevole importanza in sede giudiziaria, ma non costituisce un requisito essenziale, potendosi la stessa eventualmente dimostrare, ove la legge lo consenta, con altri mezzi di prova. L’atto di q. è soggetto a tassa di bollo.
Le ricevute possono essere in conto o a saldo. La dicitura ‘q. a saldo’ comporta, da parte del creditore, l’ammissione di non avere più nulla a pretendere e può anche costituire la prova di una transazione o di una rinuncia alla maggiore somma cui egli avrebbe avuto diritto. In genere, nella pratica, il nome di q. è riservato solo alle ricevute a saldo, ma la distinzione non trova però riscontro in sede legislativa, dove si usa il termine q. anche per indicare la ricevuta di un pagamento parziale, cioè in conto.