QUINQUAGESIMA
. Tassa doganale del 2% pagata nelle città marittime dell'antichità, tanto per l'esportazione quanto per l'importazione della merce e calcolata in base al valore denunziato. In Grecia questa tassa è detta πεντηκοστή (dorico πεντακοστά). I dati che possiamo raccogliere per Atene e per altre città portuali fanno supporre che nell'esazione di queste tasse doganali ci fossero ovunque regole uguali. Una quinquagesima sembra documentata come portorio anche nella Spagna romana. Vi erano magistrati portuali (πεντηκοστόλογοι) ai quali si facevano le denunzie delle merci soggette alla tassa e che ne verificavano l'esattezza mediante l'esame dei documenti di bordo. I tentativi di evasione erano colpiti da una multa consistente nel decuplo della tassa dovuta.
Magistratura simile ai πεντη κοστόλγοι erano in Grecia gli ἐλλιμενισταί. Non è chiara la differenza fra gli uni e gli altri: è probabile che questi ultimi si occupassero del pagamento della tassa doganale sui bagagli dei passeggeri (ἐλλιμήνιον).
Bibl.: G. Busolt, Die griechischen Staats-und Rechtsaltertümer, 2ª ed., Monaco 1926; R. Cagnat, in Daremberg e Saglio, Dict. d. ant. grec. et rom., s. v. Portorium; Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum, 3ª ed., n. 936.