RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
. È la più importante delle pubblicazioni ufficiali dello stato italiano: essa è la continuazione della Raccolta degli atti del governo, fondata in Torino nel 1832: l'attuale denominazione fu disposta con r. decr. 21 aprile 1861, n. 2.
Le disposizioni ad essa relative fanno parte del testo unico sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi, approvato con r. decr. 24 settembre 1931, n. 1256, e del relativo regolamento 2 settembre 1932, n. 1293. La Raccolta è stampata a cura della Libreria dello stato, sotto la direzione del ministro guardasigilli. In essa si pubblicano per esteso tutte le leggi, i decreti reali aventi carattere regolamentare e quelli la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini. I decreti reali che non presentano, invece, tale interesse vengono pubblicati per sunto o estratto; quelli che riguardano enti o persone singole non devono essere pubblicati, ed egualmente è disposto per quei provvedimenti, la cui pubblicazione potrebbe nuocere agl'interessi dello stato. Ogni ministero deve pubblicare, con decreto reale udito il parere del Consiglio di stato, un elenco dei decreti che devono essere inseriti nella Raccolta per estratto e un elenco di quelli completamente esclusi dalla medesima.
Le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale sono distinti con un numero di ordine progressivo per ogni annata: con lo stesso numero tali atti vengono inseriti nella Gazzetta ufficiale (v.) per gli effetti della pubblicazione legale. La Raccolta consta annualmente di varî volumi, ciascuno dei quali è corredato da due indici, cronologico e per materia; l'ultimo volume dell'anno si chiude con gl'indici complessivi; ogni dieci anni viene pubblicato un indice decennale.
La stampa degli atti, quale risulta dalla Raccolta, si presume conforme all'originale, fino a che non se ne provi l'inesattezza: tale prova può essere fornita solo con l'esibizione di un atto autentico rilasciato dal ministro guardasigilli. Gli eventuali errori di stampa, che possono mutare il significato del contenuto degli atti, vengono corretti per ordine dello stesso ministro, con nota da inserirsi in fine al volume in cui l'atto fu pubblicato. Circa gli effetti della pubblicazione nella Raccolta al fine dell'entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, v. legge: Dottrina.