RACCOMANDATARIO
. La parola non è usata dalla legge, ma si trova nell'uso mercantile. Essa si adopera per designare la persona, o ditta, incaricata dal proprietario o dall'armatore (armatore gerente o armatore noleggiatore) di rappresentarli e tutelare i loro interessi, fuori del luogo di loro dimora, relativamente alle operazioni di carico e scarico e alla spedizione della nave. La figura del raccomandatario rientra, genericamente, nel quadro del mandato.
Il mandato può essere più o meno ampio e perciò vi sono raccomandatarî di diverse specie: a) i semplici consegnatarî, eletti di volta in volta dall'armatore quando una nave, per caso, si reca nel porto dove il consegnatario risiede; b) i raccomandatarî propriamente detti, eletti dal proprietario o dall'armatore per le operazioni relative a tutte le navi che si recano abitualmente in un determinato porto; c) i rappresentanti o agenti delle società di navigazione, nazionali ed estere. Le funzioni e le facoltà fondamentali del raccomandatario sono più o meno estese a seconda della categoria a cui egli appartiene. In genere, però, l'ufficio principale del raccomandatario è quello di stipulare i contratti di noleggio e di provvedere alla loro esecuzione nel porto dove risiede, oltre che di procurare alla nave quanto le occorre, assistendo il capitano nei suoi rapporti con le autorità e con i privati cittadini. Il mccomandatario ha il diritto e il dovere di regolare e incassare i noli e le indennità spettanti agli armatori, sia a titolo di controstallie sia per qualunque altro titolo, e di regolare e pagare, coi mezzi a lui forniti dai suoi rappresentati, le indennità da essi eventualmente dovute ai caricatori o ai ricevitori. Nei limiti delle funzioni sostanziali che gli sono affidate ha, anche, la rappresentanza processuale del proprietario e dell'armatore delle navi, sia attivamente sia passivamente. L'utilità pratica dell'istituto del raccomandatario è manifesta. Nei tempi in cui il traffico marittimo era meno intenso e più lento, le navi, abbandonando il porto, non lasciavano di solito lo strascico di questioni insolute; coloro che avevano avuto rapporti col capitano di una nave, volevano definire ogni rapporto con la nave stessa prima che si allontanasse, sapendo che difficilmente sarebbe presto ritornata. Oggi, invece, per la celerità delle operazioni di caricamento e di scaricamento dei piroscafi, onde evitare i gravissimi danni per controstallie, i capitani affrettano la partenza ed è quindi utile, per non dire necessario, che rimanga ai raccomandatarî la cura di consegnare ai destinatarî le merci scaricate, di riscuotere i noli, di regolare le vertenze, di tutelare giudizialmente gl'interessi, attivi o passivi, dei proprietarî o degli armatori e di regolare poi con essi direttamente i loro conti. I raccomandatarî, però, non hanno ingerenza nelle funzioni tecniche del capitano: essi esplicano piuttosto funzioni amministrative. La loro responsabilità è disciplinata dalle regole del mandato: sia di fronte al proprietario o armatore della nave, sia rispetto ai terzi.
Bibl.: F. Parisi, Raccomandatario della nave, in Digesto italiano; id., La figura giuridica del raccomandatario di navi, in Dir. comm., I (1914), p. 353 segg.; A. Ascoli e L. Montessori, Del commercio marittimo e della navigazione, n. 123 segg.; C. Vivene, I raccomandatari nella navigazione a vapore, in Archivio giuridico, XXIII, p. 309 segg.; L. Bolaffio, Il diritto commerciale, 2ª ed., Torino 1922, p. 218 segg.