RACCOMANDATARIO (XXVIII, p. 663)
Il nuovo codice della navigazione, entrato in vigore il 21 aprile 1942, ha introdotto nel sistema della legge scritta il nome del raccomandatario e la disciplina dell'istituto. Il codice dichiara, anzitutto, che al contratto di raccomandazione si applicano le regole del mandato; stabilisce, poi, che il raccomandatario può promuovere azioni od essere convenuto in giudizio per l'armatore o il vettore, che la sua procura va pubblicata e che, in difetto di tale pubblicazione, si presume la rappresentanza generale.
Il codice si occupa, infine, di alcune specie di raccomandazione che si verificano: a) quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa, nel qual caso si applicano le norme relative agli istitori; b) quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti per l'armatore in una certa zona, nel qual caso si applicano le norme sul contratto di agenzia; c) quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e concludere affari in nome proprio per conto dell'armatore, nel qual caso si applicano le norme del mandato senza rappresentanza (articoli 287-291 cod. nav.; articoli 2203 segg., 1743 segg.; 1731 segg. cod. civ.).