RACHIMBURGI
. Nel processo franco il giudice che presiedeva al giudizio aveva soltanto funzioni disciplinari e non prendeva parte né alla ricerca del principio giuridico, secondo il quale si doveva decidere la controversia (dicere legem), né all'approvazione della sentenza (collaudatio). La prima funzione spettava a persone che, a quanto pare, erano scelte dal giudice e avevano l'obbligo di proporre la sentenza, che poi veniva approvata dagli uomini liberi presenti all'assemblea giudiziale. Le persone scelte per proporre la sentenza si chiamavano, secondo la legge Salica (c. LVIII), rachimburgi e dovevano essere idonei, come la legge stessa ci dice. Non è certo se questa idoneità dipendesse dall'avere una certa quantità di beni, così da garantire le pene dalle quali i rachimburgi potevano essere colpiti ove si rifiutassero di esercitare il loro ufficio o lo esercitassero contro la legge, oppure se fosse costituita dall'appartenenza a un ceto elevato fra i liberi. Quest'ultima ipotesi sembra confortata dal fatto che rachimburgi si chiamavano coloro che avevano la capacità d'esplicarne le funzioni, anche se in quel momento non l'esercitavano. Se i rachimburgi si rifiutavano di proporre la legge da applicare, erano colpiti da una pena di 120 denari, che si triplicava quando fosse tramontato il sole e non avessero ottemperato all'invito ricevuto dall'attore.
Coll'avvento di Carlo Magno, i rachimburgi furono sostituiti dagli scabini. Probabilmente nel Regno Italico sono corrispondenti ai boni homines, che si trovano menzionati nei documenti dei secoli X-XII.
Bibl.: H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Monaco 1928, I, p. 204; II, p. 295.