referto
Relazione scritta rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale (r. radiologico, r. elettrocardiografico, r. elettroencefalografico, ecc.) e, più particolarmente, la comunicazione che il medico, o in genere chi esercita una professione sanitaria (per es., anche un’ostetrica), è tenuto a presentare all’autorità giudiziaria per quei casi in cui ha prestato la sua opera o assistenza a persone il cui stato patologico può essere conseguenza di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio e non solo dietro querela di parte (art. 334 cod. proc. pen.); omissione e ritardo del r. sono reati previsti dal codice penale (art. 365).