REFERTO
. È la notizia, che il sanitario deve dare all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, dei casi che possono presentare i caratteri di delitto (art. 365 cod. pen.). L'obbligo del referto riposa sull'interesse dello stato di avere nella repressione dei reati il concorso di quelle categorie di persone che, più di ogni altra, possono averne notizia. Le particolari modalità dell'obbligo posto a carico dei sanitarî dall'art. 365 cod. pen. sono determinate dal cod. proc. pen. (art. 4). Esso prescrive che il referto sia presentato entro ventiquattro ore; e, se vi sia grave pericolo nel ritardo, immediatamente. Unico nella legislazione comparata, il codice penale italiano dichiara esente dall'obbligo del referto il sanitario, quando l'osservanza di tale dovere esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale. Il dovere del referto si arresta quindi là dove sorge un interesse del cliente che sia in contrasto effettivo con quello. Ai termini dell'art. 439 del codice penale del 1889, che considerava contravvenzione l'omissione di referto, il sanitario rispondeva di omesso referto anche se l'omissione era da ascrivere a semplice colpa o a negligente valutazione delle circostanze che avrebbero potuto fargli ritenere trattarsi, nel caso, delle conseguenze di un delitto non addebitabile al suo assistito. Per il codice del 1930, l'omissione, per configurare il delitto di omesso referto, deve essere dolosa (art. 365).