regime valutario
Complesso di norme che disciplinano, in uno Stato, le operazioni valutarie e di cambi con l’estero.
Il r. di cambio (➔ anche cambio) è il meccanismo istituzionale che sovrintende alla determinazione del tasso di cambio di una valuta, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio fra domanda e offerta. I r. di cambio adottati rientrano in 3 grandi categorie: tasso perfettamente fisso (hard peg), tasso perfettamente flessibile (independent floating), r. intermedi variamente denominati. Fa testo in questo ambito la classificazione adottata, dal 1990, dal Fondo Monetario Internazionale (➔ FMI). Essa prevede 8 classi, di cui 2 nella categoria del tasso perfettamente fisso, 5 intermedie e 1 nella categoria del tasso perfettamente variabile. Nella classe 1, la valuta legale è quella di un altro Paese, molto più importante e al quale ci si vuole agganciare con un tasso di cambio fisso e irrevocabile, garantito da riserve valutarie nella moneta forte. Il Paese che sceglie questo r. rinuncia alla sua indipendenza; in questa classe rientrano, per es., le unioni valutarie. L’euro è il più significativo esempio di tale r. di cambio, raggiunto mediante definitiva rinuncia alla propria divisa sostituita da quella comunitaria. Nella classe 2 rientrano gli accordi valutari (currency boards) fra due o più Paesi che si impegnano a garantire una certa parità di cambio fra le loro valute, tramite uno stretto coordinamento delle loro politiche monetarie e la rinuncia alle funzioni di emissione e prestatore di ultima istanza (➔) delle rispettive banche centrali. All’estremo opposto, la classe 8 (independent floating) è quella in cui il tasso di cambio contro ogni altra valuta è lasciato liberamente fluttuare. I r. intermedi sono compromessi di varia gradazione, come per es. i conventional fixed pegs (dove si definisce un cambio fisso, ma senza un impegno irrevocabile a difenderlo), i crawling pegs (aggancio di cambio fisso a una moneta o a un paniere di monete, ma con la previsione di procedere ad aggiustamenti, anche frequenti, ogniqualvolta sia conveniente), i managed floating, in cui il tasso può variare liberamente, ma con l’annuncio che si farà qualche sforzo per mantenerlo (ove possibile) a un livello prefissato ovvero entro una banda di oscillazione ristretta.
In matematica finanziaria, il r. finanziario è il principio fondante comune a una famiglia di leggi. Esso non è applicabile solo nel calcolo della variabile finanziaria cui l’etichetta si riferisce. I principali r. finanziari sono r. dell’interesse semplice, r. dell’interesse composto, r. dello sconto commerciale. Il primo si basa sul principio che gli interessi non diventano produttivi di altri interessi durante un’operazione finanziaria. Gli interessi sono direttamente proporzionali al capitale iniziale C, alla durata dell’operazione t (espressa in anni) e al tasso annuo di interesse i; formalmente risulta I=Cit. Il r. si applica anche ad altre leggi, oltre a quella dell’interesse: per es., alla legge del montante M, che nel r. di capitalizzazione semplice si calcola con la M=C+I=C+CIt=C(1+it). Nella pratica finanziaria, questo r. è usato solo per operazioni di durata inferiore all’anno. Nel r. dell’interesse composto, gli interessi generati si trasformano con continuità in nuovo capitale. La legge più significativa di tale r. è quella di formazione del montante. Essa è descritta dalla M=C(1+i)t dalla quale si deduce I=M−C=C((1+i)t−1). È applicato per il calcolo di valori attuali o di montanti di operazioni complesse con una molteplicità di introiti ed esborsi o, talvolta, per operazioni semplici di durata superiore all’anno. Per operazioni di durata t superiore a un anno e non intera, si usa anche un r. di capitalizzazione mista, in cui il montante è descritto dalla M=C(1+i)n(1+i(t−n)), ove n è il massimo intero inferiore a t. Si applica, cioè, il r. di capitalizzazione composta, per la massima durata intera dell’operazione e quella semplice per l’ulteriore periodo inferiore all’anno. Il r. dello sconto commerciale richiede che lo sconto D sia proporzionale al capitale finale K, alla durata t e al tasso annuo di sconto d; formalmente D=Kdt, dalla quale si ricava la legge di formazione del valore attuale P=K−D=K−Kdt=K(1−dt).