REGIONE
. Con l'istituzione della regione come ente territoriale autonomo il decentramento costituzionale è attuato al massimo consentito dall'opposta esigenza dell'unità ed indivisibilità della repubblica (v. decentramento, in questa App.); ancora un passo avanti e si passerebbe dallo stato regionale al federale; perciò tutto un sistema di limitazioni che tendono da un lato ad assicurare con un certo grado d'indipendenza della regione la maggiore realizzazione degl'interessi locali e dall'altro a salvaguardare la sovranità e l'interesse generale dello stato. Se i poteri, i diritti, gl'interessi proprî della regione segnano un limite all'attività degli organi anche supremi dello stato, non perciò l'ordinamento regionale ha carattere d'originarietà; dipende sempre da quello statale che pone e delimita ("riconosce" dice l'art. 5, ma in senso politico) l'autonomia regionale e può anche modificarla e sopprimerla, ma con una particolare procedura. Per la sua posizione garantita verso lo stato e per alcuni poteri che esercita sul piano nazionale (può fare proposte di legge alle camere e richiedere il referendum e concorre con i suoi organi all'elezione del presidente della repubblica) la regione assume rilevanza costituzionale.
Lo stesso fine del decentramento porta a una differenziazione degli ordinamenti regionali che conseguirà dall'esercizio delle attività in cui si concreta l'autonomia. Ma se per la maggioranza delle regioni la costituzione contiene tali attività entro certi limiti, esigenze particolari hanno indotto a concedere un'autonomia più accentuata a cinque di esse (v. italia: Ordinamento politico, in questa App.), i cui statuti (che non possono essere qui considerati), prevedendo poteri più ampî in deroga alle norme costituzionali generali, richiedono l'adozione con legge costituzionale.
Potere statutario. - Si manifesta l'autonomia della regione in primo luogo attraverso il potere che questa ha di darsi con lo statuto una propria organizzazione. Ma già qui s'afferma con una serie di limiti l'esigenza dello stato di garantirsi. È la costituzione che ripartisce il territorio dello stato in 19 regioni (art. 131), e se gl'interessi locali legittimano le popolazioni a rendersi promotrici della creazione, della soppressione e della modificazione territoriale d'una regione, l'assetto regionale può esser mutato solo per legge statale, costituzionale nei primi due casi; i consigli regionali hanno in questa materia solo funzione consultiva ed i loro pareri sono obbligatorî (se pure può parlarsi di obbligatorietà di fronte a una legge costituzionale), ma non vincolanti. È ancora la costituzione che determina gli organi fondamentali della regione, ne fissa le funzioni (il consiglio regionale, elettivo, che esercita le potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi, può fare proposte di legge alle Camere, elegge nel suo seno la Giunta e il presidente della Giunta, e può revocarli; la Giunta, organo esecutivo; il presidente della Giunta, che rappresenta la regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti e dirige le funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione) e stabilisce per i consiglieri insieme alle prerogative (insindacabilità delle opinioni e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni, dal che si deduce l'assenza d'un mandato imperativo degli elettori ai consiglieri) alcune incompatibilità, mentre altrc incompatibilità saranno previste da una legge ordinaria che regolerà anche il sistema d'elezione, il numero dei consiglieri, i casi d'ineleggibilità. Quanto allo statuto, atto di complessività ineguale deliberato dal consiglio regionale ed approvato con legge dello stato, dev'essere in armonia con la costituzione e le leggi statali e deve, tra l'altro, prevedere e regolare l'esercizio d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Potere legislativo. - La potestà attribuita alla regione di emanare provvedimenti con efficacia di legge formale costituisce il mezzo più idoneo per rendere le leggi aderenti alle condizioni reali delle popolazioni. Ma anche questa attività è circondata di cautele. L'art. 117 elenca intanto tassativamente le materie, strettamente connesse con la vita regionale, devolute alla potestà legislativa della regione: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione (esclusi quindi le provincie ed i comuni che sono enti autonomi); circoscrizioni comunali (a quelle provinciali provvede lo stato); polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie potranno aggiungersi a quelle elencate, ma con leggi costituzionali. Inoltre se lo stato non può disciplinare in dettaglio tali materie e deve anzi adeguare le sue leggi alla competenza legislativa regionale, può sempre porre con leggi ordinarie principî generali a guida e limite dell'attività legislativa regionale (v. decentramento, in questa App.). Ulteriori limitazioni sono costituite dall'interesse nazionale e da quello delle altre regioni, che la legge regionale non può ledere, ed altre ancora, più specifiche, son poste dall'art. 120 per cui non può la regione ostacolare la libera circolazione tra regioni delle persone e delle cose, magari con dazî, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare la professione in qualunque parte del territorio nazionale. La regione può legiferare anche su altre materie, potendo le leggi dello stato demandarle l'emanazione di norme per la loro attuazione; la delegazione può anche limitarsi ad alcune regioni ed è sempre revocabile. La legge regionale è approvata dal consiglio e, dopo aver superato il controllo statale, è promulgata entro 10 giorni ed entra in vigore non prima di 15 giorni dalla pubblicazione; i termini possono essere ridotti (art. 127, 1° capov.). Per il potere legislativo della regione e sopra tutto per l'intrinseca natura giuridica delle leggi regionali. v. legge, in questa seconda App., II, p. 179.
Potestà amministrativa. - Si esercita istituzionalmente nelle stesse materie di cui all'art. 117, salvo che l'interesse esclusivamente locale di alcune di esse non induca lo stato ad attribuirle alle provincie, ai comuni, ad altri enti locali; per delega dello stato conferita con legge e revocabile, la regione esercita anche altre funzioni amministrative. Tutte le funzioni amministrative la regione svolge delegandone l'esercizio alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici; ma mentre le prime sono esercitate senza alcuna interferenza del potere centrale, le altre sono svolte sotto la direzione del presidente della giunta in conformità alle istruzioni del governo centrale. Un commissario del governo coordina le funzioni amministrative svolte dallo stato nella regione con quelle regionali. La regione esercita anche un controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali, controllo che è normalmente di legittimità (art. 125); nulla vieta allo stato, prima di emanare provvedimenti, di chiederle pareri.
Le forme e limiti dell'autonomia finanziaria sono stabiliti da leggi statali che la coordinano con la finanza dello stato, delle provincie e dei comuni. Possono imporre i tributi che sono loro attribuiti dallo stato; possono ottenere, secondo i bisogni, quote di tributi erariali per le normali funzioni, e contributi speciali per scopi determinati, in particolare per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Dispongono infine di un proprio demanio e d'un patrimonio secondo modalità fissate con legge statale.
Controllo statale. - Le limitazioni all'autonomia regionale rimarrebbero una dichiarazione astratta della costituzione se lo stato non potesse farle valere, onde la necessità di un controllo che non menomi tuttavia l'autonomia. Il controllo investe o i singoli atti o la condotta complessiva dei maggiori organi, ma è sempre circondato di garanzie per la regione. a) Controllo sugli organi. La costituzione prevede la possibilità di scioglimento del consiglio regionale, ma in casi tassativi (art. 126); inoltre con lo stesso provvedimento di scioglimento (adottato con decreto motivato del presidente della repubblica col parere di una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali) deve nominarsi una commissione di 3 cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice entro 3 mesi le elezioni e provvede intanto all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio. Contro il decreto di scioglimento la regione può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto d'attribuzione. b) Controllo sugli atti. Le leggi, dopo l'approvazione, devono essere sottoposte al visto del commissario del governo da concedersi entro 30 giorni dalla comunicazione; se il governo centrale ritiene una legge illegittima o contraria agl'interessi nazionali o di altre regioni, la rinvia, sempre entro 30 giorni, per il riesame al consiglio regionale, e, ove questo l'approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei membri, può promuovere, nei 15 giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o di merito davanti al Parlamento (nel dubbio decide sulla competenza la Corte costituzionale). Anche gli atti amministrativi sono sottoposti a controllo che è di legittimità ed eccezionalmente (al solo fine di promuovere con richiesta motivata il riesame del provvedimento dal consiglio) anche di merito, ed è esercitato in modo decentrato. Pur contro i provvedimenti degli organi di controllo la regione può ricorrere alla Corte costituzionale ove ritenga che sia stata violata la sua sfera di attribuzioni.
Bibl.: Oltre le opere cit. in decentramento, bibl., v.: G. B. Rizzo, La regione, Roma 1947; O. Ranelletti, istituz. di dir. pubblico, Milano 1948; R. Monaco e G. Cansacchi,La Nuova Costituzione italiana, Torino 1948.