REGISTRO
. Il registro (regestum chartarum) fu, nel primo periodo dell'arte della stampa, la tavola indicatrice dei quaderni formanti il libro mediante la registrazione delle prime parole della rispettiva prima pagina. Più tardi, introdottosi l'uso di numerare le pagine e di apporre la segnatura (v.) a pie' della prima pagina di ogni quaderno, il registro si limitò a segnare le lettere (maiuscole o minuscole, in numero da 1 a 3) adoperate come segnature, aggiungendo eventualmente anche il numero di fogli e foglietti di cui si componevano i singoli quaderni.
Lo stesso vocabolo indica genericamente un volume nel quale si annotino nomi di persone, elenchi di fatti, ecc., in un determinato ordine, in modo da potere, in qualsiasi momento, ritrovare facilmente l'indicazione cercata.
Così, per registro s'intende il libro dove sono ordinatamente scritti e raccolti, gli atti pubblici, e anche i nomi, i fatti e ogni altra cosa di cui si vuol serbare memoria, ai fini dell'organizzazione amministrativa o giudiziaria o commerciale. La parola deriva il suo significato dal termine latino regerere, che indicava appunto, in senso traslato, riportare, registrare, scrivere. Nel registro si riportano principalmente indicazioni di spese e in genere di operazioni finanziarie; in senso ancora più lato, le annotazioni di qualunque genere, delle quali sia necessario conservare traccia precisa.
Il registro per sua natura è destinato a servire come prova in caso di controversie giudiziarie o di altro genere, per atti diversi e separati. Tali atti possono essere l'uno successivo all'altro, oppure simultanei nel tempo; possono essere relativi all'esercizio di speciali funzioni e diritti, o concernere la tutela d'interessi pubblici o privati.
Specialmente nelle aziende che svolgono la loro attività sulla base di poche operazioni tipiche, che possono essere rappresentate con un numero limitato di elementi, i registri molto spesso sono sostituiti da schedarî, più maneggevoli, dove la ricerca dei dati che interessano si rende più spedita. L'uso dei registri si va limitando anche per i libri quali il giornale e il mastro, sostituiti da fogli mobili che riportano scritture riprodotte a macchina. Esso invece continua tuttora nelle aziende dove occorrono scritture particolareggiate.
Il registro è storicamente legato all'organizzazione moderna dello stato. Durante l'alto Medioevo, quasi non esistevano registri, e anche la vita e la morte, che segnano l'inizio e il termine della vita giuridica della persona fisica, si provavano con qualsiasi mezzo, più spesso con le testimonianze o con la pubblica fama. Soprattutto motivi finanziarî spinsero gli stati a disciplinare questa materia, con la creazione, di regolari registri. Ma le accresciute funzioni dello stato e lo smisurato aumento degli affari e dei commerci, l'assai maggiore complicazione della vita sociale moderna in confronto di quella dei secoli scorsi hanno fatto sentire imperiosa la necessità di creare numerosi tipi di registro, quasi per raggiungere con lo scritto tutte le forme e gli aspetti della vita. Ed è solo lo stato che, mediante gli organi della pubblica amministrazione o mediante organi di enti parastatali, può apprestare tali registri, imprimendo loro, se del caso, pubblica fede.
La sempre maggiore specializzazione di registri, cui oggi assistiamo in tutti gli stati, corrisponde alla ognora crescente vitalità degli organismi amministrativi moderni in genere, e costituisce la miglior prova della loro utilità pratica. Un ordinamento perfetto della proprietà fondiaria deve presentare, nei libri fondiarî, esattamente rispecchiate tutte le vicende giuridiche di un fondo. Per una più efficace protezione della buona fede dei terzi, cui particolarmente è diretto il sistema della pubblicità dei registri, sarebbe assai opportuno estendere il contenuto di un particolare tipo di registro, qual'è quello dello stato civile, sino a raccogliere e a dar prova di tutte indistintamente le vicende attinenti alla condizione giuridica della persona nel luogo della sua nascita (cfr. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 5ª ed., Parigi 1934, I, p. 402).
Registri domestici. - S'intendono le scritture in qualunque forma riunite a fascicoli, quaderni, libri, nelle quali un privato annota, per suo ricordo, le operazioni della sua vita familiare: introiti, spese, pagamenti, ecc.
Si distinguono tre casi: 1. se la scrittura è in favore del proprietario di questi registri (se cioè questi scripsit pro se), essa non fa fede a favore del suo autore: non può, cioè, valere neppure come principio di prova; 2. se la scrittura è contro chi l'ha scritta (l'autore scripsit contra se), essa fa prova quando enuncia formalmente la ricevuta di un pagamento o quando contiene un'espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza del titolo a favore del creditore (art. 1330 cod. civ.); 3. se la scrittura riguarda i terzi (l'autore di essa scripsit indifferenter), a costoro non può giovare né nuocere.
Registro di commercio. - Sorto nella legislazione statutaria italiana, il registro di commercio costituisce lo strumento per una completa pubblicità legale in materia commerciale. Gli effetti dell'iscrizione nel registro di commercio sono diversi nelle varie legislazioni. In linea generale, essi sono dichiarativi: l'iscrizione nel registro di commercio costituisce, cioè, una forma di pubblicità legale, sì che nessuno può allegare la propria ignoranza di quanto risulta dal registro di commercio e si presume eventualmente che i terzi ignorino quanto non risulta nel registro; in qualche ipotesi è stata sancita l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro di commercio, sì che determinati atti producono i loro effetti solamente con l'iscrizione nel registro e dal momento nel quale questa ha avuto luogo.
Per quanto già disciplinato nelle legislazioni germaniche del secolo XIX, il legislatore italiano del 1882 non ha accolto l'istituto del registro di commercio, limitandosi a disciplinare una pubblicità legale solo per alcuni istituti (articoli 9, 12, 369 cod. comm.) e poi in linea generale per le società commerciali, sancendo in quest'ultimo caso un particolare sistema di sanzioni per la mancata osservanza della prescritta pubblicità (società irregolari), che non coincidono con i principî generali che disciplinano la mancata osservanza di forme di pubblicità in genere. Nel disciplinare le camere di commercio e i consigli provinciali dell'economia corporativa che le hanno sostituite (legge 8 maggio 1924, n. 750), il legislatore italiano ha bensì istituito un registro delle ditte individuali e sociali, ma questo registro ha scopi prevalentemente amministrativi e fiscali. L'iscrizione e la non iscrizione nel registro può costituire una presunzione di fatto circa la conoscenza o ignoranza da parte dei terzi degli atti registrati, ma non dà luogo agli effetti di diritto privato proprî di una pubblicità legale.
Bibl.: Relazioni della commissione ministeriale (Milano 1922) e reale (Roma 1925) sul progetto di codice di commercio; L. Mossa, Registro di commercio, in Studi sassaresi, 1924; Ehrenberg, Handelsregister, in Ehrenberg's Handbuch des gesamten handelsrecht, I, Lipsia 1913, p. 253.
Registro nautico. - In esso sono indicati i dati caratteristici più importanti delle navi (v. classificazione, X, p. 541; lloyd's).
L'armatore che desidera far registrare la propria nave ne fa domanda e la società o l'ente investito di tale funzione, nel rilasciargli, dopo esame particolareggiato delle qualità del naviglio, un attestato che riporta le conclusioni dell'esame stesso, iscrive la nave nel registro nautico indicandone l'anno di costruzione, il tonnellaggio lordo e netto, la capacità in metri cubi, la portata in tonnellate, il pescaggio, le dimensioni. Oltre a tali dati relativi alla costruzione del naviglio, il registro riporta, per i piroscafi da passeggeri, tutti i dati inerenti alle sistemazioni alberghiere, agl'impianti esistenti costruiti per la sicurezza della navigazione, e alle caratteristiche delle singole classi nei riguardi della loro ubicazione e composizione. Il registro considera infine i servizî marittimi esercitati dal piroscafo. Sigle speciali poste accanto al nome del naviglio e variabili da ente a ente editore del registro nautico, classificano il piroscafo nelle diverse categorie.
Registro automobilistico: v. automobile.
Registro aereonautico: v. aeronautica.