REGISTRO
(XXVIII, p. 1001; App. I, p. 965; II, II, p. 681; IV, III, p. 197)
Pubblico registro cinematografico. - Il Pubblico registro cinematografico fu istituito con il R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1061, convertito con l. 18 gennaio 1939 n. 458. Scopo principale del r., la cui tenuta fu affidata alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), era l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle provvidenze statali in favore della cinematografia e ai proventi derivanti dai film iscritti al r. (l. 2 ottobre 1949 n. 1491). La legge sul diritto di autore del 22 aprile 1941 n. 633, all'art. 103, nel confermare l'affidamento alla SIAE della tenuta del r., ha specificato gli effetti delle relative registrazioni e annotazioni. Gli autori e i produttori indicati nel r. sono reputati, fino a prova contraria, autori e produttori delle opere registrate a essi attribuite. Uguale presunzione si applica in favore dei soggetti che dal r. risultino cessionari di diritti sul film. Il r. era ed è rimasto essenzialmente inserito nel più generale quadro della disciplina legislativa per lo sviluppo del credito cinematografico e dei contributi e premi in favore dei produttori e degli autori dell'opera cinematografica (l. 4 novembre 1965 n. 1213, recante provvedimenti a favore della cinematografia). La l. 1° marzo 1994 n. 153, su interventi a favore del cinema, reca modificazioni al r., estendendo la possibilità d'iscrizione, oltre che alle opere filmiche prodotte in Italia, a quelle importate e destinate alla programmazione in sala. L'iscrizione e la trascrizione degli atti sono obbligatorie per l'opponibilità ai terzi. Un r. internazionale per la registrazione delle opere audiovisive è stato costituito con un Trattato internazionale adottato a Ginevra il 18 aprile 1989 presso l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'Italia non vi ha ancora aderito.