REGISTRO (XXVIII, p. 1001)
Il registro delle imprese. - È previsto dal codice civile italiano 1942 ai fini di un sistema completo ed organico di pubblicità commerciale. Sono obbligati ad iscrivervisi: a) tutti gl'imprenditori individuali che esercitano un'attività considerata dalla legge (art. 2195) commerciale, ad eccezione di quelli chiamati piccoli imprenditori, perché esercitano la loro attività prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari (art. 2083); b) le società che assumono una delle forme prescritte per le società commerciali (anche se non sono tali); c) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201).
Il registro delle imprese sarà tenuto da un ufficio sottoposto alla vigilanza di un giudice, contro le cui decisioni vi sarà ricorso al tribunale. Gl'imprenditori individuali dovranno iscrivere nel registro entro 30 giorni dall'inizio della loro attività, il nome, la ditta, l'oggetto e le sedi (principali e secondarie) dell'impresa e i nomi degl'institori e procuratori ed ogni successiva modifica di tali dati, depositando la propria firma e quella dei loro rappresentanti; gl'incapaci e loro legali rappresentanti dovranno iscrivere i relativi atti autorizzativi all'esercizio del commercio le società dovranno depositare entro lo stesso termine gli atti costitutivi e loro modifiche, i nomi e le firme degli amministratori e liquidatori. L'omissione di una iscrizione obbligatoria potrà dar luogo all'iscrizione d'ufficio e al pagamento di un'ammenda. Il registro delle imprese sarà pubblico; chiunque potrà prenderne visione e chiederne estratti. L'effetto previsto della pubblicazione di un fatto nel registro è la presunzione assoluta della sua conoscenza da parte di tutti; l'effetto della mancata pubblicazione di un fatto soggetto ad iscrizione è la presunzione della sua ignoranza da parte dei terzi: se non si prova che lo conoscevano (art. 2193).
Il registro delle imprese non è stato ancora istituito e provvisoriamente si applicano ancora le disposizioni del codice di commercio sulla pubblicità commerciale.
Bibl.: M. Ghidini, Il registro delle imprese, Milano 1943; G. Ferri, Imprese soggette a registrazione, in Commentario al cod. civ. di Scialoia e Branca.