REGNO
. S'intende per regno lo stato retto a forma monarchica (es., regno d'Italia), composto del territorio e dei cittadini metropolitani, non del territorio e cittadini che, pur sottoposti alla sovranità dello stato, non sono parte integrante del territorio dello stato o non sono cittadini optimo iure: colonie, cioè, o altro luogo soggetto alla sovranità dello stato. È, questa, l'accezione che alla parola "regno" è data nel diritto italiano; essa risulta, fra l'altro, dalle diverse leggi di annessione con cui si costituì l'unità italiana: le provincie annesse furono dichiarate parte integrante del regno d'Italia, mentre gli acquisti coloniali furono dichiarati: "sotto la sovranità piena e intera del regno d'Italia" e ancora, ad es., dall'art. 4 del codice penale per cui territorio dello stato è, agli effetti della legge penale, il territorio del regno, quello delle colonie, ecc.
La parola regno ha perciò assunto un significato tecnico, con cui si designa la madre-patria, e vale come qualificazione dello stato in ordine alla forma di governo assunto (v. monarchia). L'esatta delimitazione del concetto di regno ha importanza per fissare l'ambito di validità delle leggi, in quanto vige nell'ordinamento italiano (r. decr. legge 20 luglio 1934, n. 1326, e art. 50 r. decr. legge 3 dicembre 1934, n. 2012) il principio che le leggi dello stato, che non siano espressamente riferite ai territorî sottoposti alla sovranità italiana, non sono ivi applicabili senza un esplicito atto che ve le estenda, o senza una dichiarazione di volontà del legislatore. Fanno tuttavia eccezione a questa regola le norme di ordine generale che determinano la struttura costituzionale dello stato, ne disciplinano le funzioni, e regolano la competenza degli organi costituzionali.
Il regno d'Italia, che assunse questa denominazione con la legge 17 marzo 1861, n. 4671, venne formato per l'ingrandimento del regno di Sardegna, mediante annessioni delle diverse provincie italiane in cui la regione italiana era divisa. Non sembra esatta la tesi per cui, invece che di incorporazione nello stato sardo, si sarebbe trattato di una fusione, da cui sarebbe sorto uno stato nuovo, il regno d'Italia. Anzitutto non vi fu distinzione fra le annessioni di stati e di singole provincie, per le quali non si potrebbe parlare di fusione; inoltre, se di fusione si dovesse parlare, non di una si tratterebbe, ma di più: quante, cioè, si formarono e si estesero per le successive annessioni. Inoltre vige nel regno d'Italia lo statuto albertino; l'enumerazione dei re non è variata; le legislature si contano dalla prima sarda, permasero le leggi costituzionali, ecc. Né ha valore l'argomento che si vuol dedurre dagli avvenuti plebisciti, perché essi non furono condizione per l'annessione, in linea di fatto già avvenuta, e solo in qualche caso, come per le provincie venete, ebbero valore di condizione risolutiva.
Il termine "regno" si contrappone al termine "repubblica" (v.). Dev'essere ricordato il caso speciale dell'Ungheria, che con la legge 47 del 6 novembre 1921, riconoscendo la decadenza dei diritti sovrani della casa di Asburgo fissati dalla prammatica sanzione del 1723, stabilì che si sarebbe mantenuta la forma originaria di regno, pur rimandando a epoca ulteriore la designazione del re. Tranne questa eccezione, il regno è retto da un capo, cui è riconosciuta la dignità regia. Se il regno s'individua mediante la regione geografica in cui lo stato è compreso (e così si dice: regno d'Italia), non sempre s'identifica con locuzione analoga il re. Sotto l'impulso delle dottrine rivoluzionarie e democratiche, per dimostrare anche nella formula la cessazione della patrimonialità monarchica, con decreto dell'assemblea legislativa del 5 ottobre 1791 il re di Francia assunse il titolo di re dei Francesi. Così, anche Napoleone col senatoconsulto del 28 floreale anno XII (18 maggio 1804) s'intitolò imperatore dei Francesi. Nella restaurazione del 1814 Luigi XVIII riassunse il titolo di re di Francia; ma Luigi Filippo con la costituzione del 1830, per segnare la nuova tendenza politica, riassunse il titolo di re dei Francesi. Anche nel Belgio il re ha la qualifica di re dei Belgi. In Italia la legge 17 marzo 1861, n. 4671, conferì al suo re il titolo di re d'Italia per indicare con tal formula l'unità territoriale dello stato e l'aspirazione raggiunta dell'unificazione della patria.