relazioni diplomatiche
Espressione che indica il modo di essere che, in base a un accordo tra due Stati, assumono i rapporti tra di essi per il fatto che uno Stato (inviante o accreditante) istituisce nel territorio dell’altro (ricevente o accreditatario) un organo (rappresentanza o missione diplomatica) preposto in modo normale e permanente allo svolgimento dei rapporti stessi. Sono quindi una, e oggi la più diffusa e importante, delle modalità di svolgimento delle relazioni internazionali tra gli Stati (➔ ). Di regola, ma non necessariamente, l’istituzione dell’organo delle r.d. è reciproca, nel senso che ciascuno dei due Stati accredita presso l’altro il proprio agente. In linea eccezionale l’organo stesso può essere costituito da un agente che risiede nel territorio di un terzo Stato, presso il quale è contemporaneamente accreditato. Nello svolgimento delle r.d., gli Stati agiscono come soggetti di diritto internazionale. L’esistenza di regolari r.d. presuppone quindi e conferma: la personalità di diritto internazionale dell’uno e dell’altro Stato; il reciproco riconoscimento; la reciproca indipendenza; la titolarità in entrambi del diritto di legazione attiva e passiva; l’esistenza di relazioni pacifiche tra i due Stati. Le r.d. possono avere per contenuto tutte le forme che i rapporti tra i due Stati sono suscettibili di assumere (politica, economica, militare, culturale ecc.). La disciplina consuetudinaria della materia è stata codificata con la Convenzione di Vienna del 18 apr. 1961 sulle r. diplomatiche.