REQUISIZIONE
. La requisizione è un atto amministrativo, mercé il quale la pubblica amministrazione coattivamente si procura cose o servizî. Generalmente si parla di requisizione in rapporto all'attività statale riguardante l'approvvigionamento delle forze armate specialmente in tempo di guerra. Ma l'istituto, pur avendo avuto le sue origini e il suo sviluppo in relazione all'attività bellica, tuttavia, specialmente nei tempi più moderni, si riconnette a qualsiasi attività della pubblica amministrazione, e il progressivo ordinamento di esso s'impernia su due principî fondamentali destinati a contemperare l'interesse pubblico con l'interesse del privato, che deve cedere di fronte all'atto d'impero che si concreta nella requisizione. Tali principi si possono riassumere nella condizione che la requisizione si debba effettuare solo quando con le ordinarie contrattazioni non si possa opportunamente e tempestivamente provvedere ai bisogni dell'amministrazione, e nell'obbligo della pubblica amministrazione di compensare il privato delle diminuzioni del patrimonio che gli vengono imposte. In sostanza, la regolamentazione dell'istituto della requisizione corrisponde a quella dell'espropriazione per pubblica utilità, e normalmente i due istituti si distinguono per l'oggetto su cui cadono, avendo la requisizione per oggetto cose mobili o servizî, e l'espropriazione cose immobili. Ma bisogna aggiungere che la requisizione può avere per oggetto anche immobili, quando si limita all'uso degli stessi, e l'espropriazione può avere per oggetto cose mobili, quando sono accessorie d'immobili, nonché i diritti di autore e i materiali da costruzione (articoli 16, 64, 71 legge 12 settembre 1892).
È notevole che, mentre per l'espropriazione per pubblica utilità vi è una legge organica che regola la materia, salvo ordinamenti particolari per alcuni casi, per la requisizione non vi è una legge organica, ma esistono leggi particolari. Le più importanti di esse sono le seguenti: r. decreto 6 luglio 1922, n. 1315, sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli; legge 8 giugno 1925, n. 969, sull'organizzazione della nazione per la guerra; per le requisizioni in tempo di guerra: r. decr. 31 gennaio 1926, n. 452, testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il r. esercito e per la r. marina. Per modifiche v. legge 12 gennaio 1928, n. 93; r. decr. 8 ottobre 1928, n. 3240. Per il regolamento v. r. decr. 11 dicembre 1927, n. 2598 modificato dal r. decr. 21 marzo 1929, n. 680.
Bibl.: Enciclopedia giuridica italiana, XIV, parte 2ª, Milano 1906, p. 48; Digesto italiano, XX, parte 1ª, Torino 1911-15, p. 1241; F. Leonetti, Requisizioni militari e somministrazioni dei comuni alle truppe, Roma 1916; F. D'Alessio, Istituzioni di diritto amministrativo it., II, Torino 1934, p. 118.