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RESCISSIONE

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1936)
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RESCISSIONE

Emilio Albertario

. L'azione di rescissione ha per presupposto una lesione (v.), cioè una sproporzione grave tra la prestazione promessa o data e la controprestazione promessa o ricevuta nei contratti commutativi, e prescinde da un difetto o da un vizio del consenso o da un'incapacità della persona: la rescindibilità del negozio giuridico è, pertanto, concetto diverso dalla nullità e annullabilità del negozio stesso. Non è ammessa nel sistema del diritto italiano un'azione di rescissione in generale, perché non è accolto un concetto generale di lesione. L'azione di rescissione ha durata varia: quella della compravendita immobiliare dura due anni dal giorno del contratto (art. 1531 cod. civ.): conseguentemente ha la stessa durata nella permuta, quando questa, per la prevalenza dei rifacimenti in denaro, si debba assimilare a una vendita (art. 1554 cod. civ.): l'azione di rescissione della divisione dura invece cinque anni come le azioni di annullamento; essi decorrono dal giorno dell'avvenuta divisione (art. 1300 cod. civ.).

Bibl.: R. de Ruggiero, Ist. di dir. civ., 7ª ed., Messina 1934, III, pp. 298-99; L. Coviello, Ancora sulla resciss. per lesione e la vendita parziale del fondo, in Foro ital., I (1929), p. 54; G. Segrè, Interesse e azione in tema di resciss. per lesione enorme, in Temi emil., 1930, p. 295 segg.; F. Santoro Passarelli, Sul termine dell'azione di rescissione di vendita, in Foro ital., I (1931), p. 663 segg.

Vedi anche
compravéndita compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La compravendita è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ...
Altri risultati per RESCISSIONE
  • Rescissione
    Enciclopedia on line
    In diritto civile, azione diretta a togliere efficacia a un negozio con effetto retroattivo a causa di una sproporzione esistente fra le contrapposte prestazioni o a causa dell’iniquità delle condizioni delle obbligazioni assunte da una parte. Il codice civile prevede un’azione generale di rescissione ...
Vocabolario
rescissióne
rescissione rescissióne s. f. [dal lat. tardo rescissio -onis, der. di rescindĕre «rescindere»]. – Nel linguaggio giur., r. di un negozio giuridico (r. di un contratto, di un’obbligazione, di una divisione ereditaria), azione diretta a...
rescindibilità
rescindibilita rescindibilità s. f. [der. di rescindibile]. – Il fatto di essere rescindibile, come condizione di un negozio giuridico soggetto ad azione di rescissione.
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