residenza fiscale
Luogo dove un contribuente è tenuto ad assolvere all’obbligazione tributaria.
Ai fini fiscali il concetto di r. f. assume una valenza diversa in ragione della natura giuridica del contribuente. Le persone fisiche si considerano residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o, in alternativa, se hanno in Italia la residenza o il domicilio fiscale (art. 2 TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi ). Le persone giuridiche si reputano residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, vi abbiano svolto l’oggetto principale dell’attività, ovvero vi abbiano stabilito la sede legale o amministrativa (art. 73 TUIR).
L’importanza dei criteri normativi utilizzati per determinare la r. f. deriva dalla duplice necessità di evitare forme di doppia imposizione e di limitare le condotte fiscali opportunistiche. Con riguardo al primo aspetto, si può osservare come, per prevenire le ipotesi di doppia imposizione, gli Stati pongano in essere accordi idonei a determinare ex ante la sovranità fiscale e, nelle ipotesi più controverse, a ripartire il gettito. Con riferimento al secondo argomento, si possono evidenziare maggiori criticità, data la presenza dei cosiddetti paradisi fiscali (➔ paradiso fiscale), per es. il Lussemburgo o le Isole Cayman. Le soluzioni elaborate al riguardo prevedono presunzioni di r. f. quando questa sia trasferita in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.