RESTITUTIO IN INTEGRUM
. Nella sua tipica applicazione, la in integrum restitutio era nel diritto romano un provvedimento del magistrato col quale si metteva nel nulla un effetto giuridico verificatosi a danno di una persona, reintegrando lo stato di diritto anteriore al suo verificarsi. Era un rimedio straordinario, che mirava a eliminare, in casi singoli, in considerazione di particolari ragioni, un'iniquità dell'applicazione rigorosa dei principî del diritto. Essa derivava dall'ampio potere discrezionale inerente all'imperium del magistrato romano, in particolare del pretore e del preside della provincia.
Se anche può dirsi inesatta l'affermazione che essa sia un rimedio d'origine pretoria, in quanto non è stato dimostrato che sia stato il pretore a introdurla, e non è attribuzione esclusiva del pretore, è pur certo che nel campo della giurisdizione pretoria assume un proprio particolare rilievo. Si discute se il suo apparire sia anteriore o posteriore alla legge Ebuzia.
In origine veniva emanata caso per caso, in quanto ragioni di equità la consigliassero; in volger di tempo andarono delineandosi i casi tipici, per i quali fu prevista nell'editto; e così nell'editto pretorio è proposta una serie di in integrum restitutiones; ma anche in questi casi veniva concessa in seguito a un provvedimento del pretore.
Questo extraordinarium auxilium forniva un rimedio per il caso che non esistessero già altri mezzi giuridici per ovviare all'iniquità; ma questo requisito non fu in tutto mantenuto, poiché la in integrum restituito fu in alcuni casi conservata anche là dove soccorrevano altri mezzi, p. es., azioni o eccezioni. Parrebbe almeno doversi argomentare in questi casi un'anteriorità della in integrum restitutio, ma ciò è contestato.
Il provvedimento normalmente veniva preso causa cognita, e cioè in base a una valutazione delle circostanze di fatto e di diritto; si ritiene però da taluno che il magistrato potesse rimettere a un giudice la valutazione del fondamento della restitutio.
Emanato il provvedimento, diversi erano, a seconda delle diverse ipotesi, i mezzi con i quali si reintegrava lo stato di diritto anteriore all'effetto rescisso. Poteva essere un'azione fittizia, in cui si fingeva che non si fosse verificato un determinato fatto, p. es. l'usucapione o la litis contestatio, e il giudizio si diceva rescissorio, perché si dava rescissa usucapione, litis contestatione, ecc. Poteva essere una denegatio actionis o un'exceptio.
È discusso se e in quali casi il provvedimento, con cui era concessa la in integrum restitutio, assumesse la forma del decreto; se e fino a che punto invece, qualora essa fosse presupposto di altri provvedimenti del magistrato, la sua concessione fosse implicita nel provvedimento che ne conseguiva: p. es., nella concessione dell'azione fittizia, o dell'exceptio; o nella denegatio; in integrum restituere indicherebbe soprattutto il fine a cui il rimedio era rivolto, e che si sarebbe raggiunto attraverso i diversi mezzi.
Paolo (Dig., L,1, ad municip., 26,1), negando la in integrum restitutio ai magistrati municipali, parla di ea quae magis imperii sunt quam iurisdictionis; è stato recentemente messo in rilievo come da questo punto di vista si potrebbe scorgere un'evoluzione. In origine questo fondamento della in integrum restitutio sull'imperium sarebbe stato più emergente ed esclusivo; il parallelo con la in integrum restitutio in materia criminale, con quelle operate dal popolo e dal senato, il particolare risalto che si dà al fondamento della in integrum restitutio di diritto privato sull'aequitas praetoria, mostrerebbero il carattere eminentemente discrezionale dell'istituto. Durante l'epoca classica, la in integrum restitutio avrebbe subito uno sviluppo, che l'avrebbe trasformata in un vero e proprio processo. Avendo riguardo ai caratteri che presenta nel periodo più avanzato, rileviamo come si trovi ripetutamente affermato che la concessione esige la presenza della parte contro la quale la si chiede; si dichiari che la si può concedere una sola volta, a meno che si esibiscano nuove difese; si parli di iudicare, di una lis in integrum restitutionis. E in proposito avviene una progressiva determinazione e delimitazione.
Fissatesi determinate cause di in integrum restitutio, esse vennero proposte nell'editto, nella parte preliminare, relativa all'introduzione del processo, in quanto si estrinsecavano nella restituzione o nella denegatio di un'azione. E si elaborarono in proposito regole costanti, così che ottenere la in integrum restitutio nei casi determinati appariva un diritto.
La in integrum restitutio veniva concessa: per minor aetas, ai minori di venticinque anni contro gli atti da cui fosse loro derivata una lesione (regolata sulla base della valutazione del magistrato: uti quaeque res erit animadvertam); per absentia (contemplata in una clausola, abbastanza antica, dell'editto, sotto la rubrica, ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur, in cui sono specificati diversi casi di assenza: metus causa, sine dolo malo rei publicae causa, in vinculis servitute hostiumque potestate esse; diversi effetti contro cui avveniva la restitutio: usucapione da parte di un terzo, perdita di servitù per non usus, perdita di azioni per essere decorso il termine; si conclude con una clausola generale: item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur, che permette di considerare altri impedimenti, secondo la valutazione del magistrato); per capitis deminutio minima (la dottrina dominante ammette che questa, a differenza delle altre, fosse accordata senza causae cognitio); per errore (non in virtù di una clausola generale dell'editto, ma di clausole particolari relative a singoli casi di errore); per metus e per dolo (casi in cui è discusso il rapporto storico fra la in integrum restitutio e gli altri mezzi giuridici che soccorrevano); per alienatio iudicii mutandi causa facta (per cui è discusso il rapporto fra la in integrum restitutio e l'actio in factum, che soccorre in questo caso); per atti in frode dei creditori.
Di in integrum restitutio o restitutio si parla anche in materia criminale; il condannato restitutus viene reintegrato nei precedenti diritti; anche contro condanne pronunziate nel processo comiziale o nelle quaestiones perpetuae poteva aversi restitutio mediante una legge comiziale; verso la fine della repubblica sono frequenti restituzioni in massa, a fine politico. Nel periodo imperiale la restitutio può essere concessa dal senato o dal principe.
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