Abstract
Da diversi anni, in campo economico, si sente parlare di reti di imprese, di più riprese anche in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone: si pensi al franchising ma ancora prima alla subfornitura, ai gruppi di società (le holding), ai consorzi, alle associazioni temporanee di imprese ed ai contratti collegati. Nel 2009 il legislatore emana la prima legge sul contratto di rete, successivamente più volte modificata dal nostro legislatore, fino a renderlo un istituto di soft law, con una struttura leggera e facilmente adattabile alle concrete esigenze, a cui gli imprenditori possano affidarsi per competere, collaborando insieme per la ricerca e l'innovatività, nel mercato globale.
1. Premessa: le reti di imprese nella nostra realtà giuridico-economica
Nella nostra realtà economica, caratterizzata dalla crisi e dalla immobilità dei mercati, sono comparse delle nuove strutture, entrate nel sistema prima di ottenere un riconoscimento ed una veste giuridica: si tratta di un istituto nato inizialmente come meramente strumentale all’erogazione di finanziamenti inserendosi in una legislazione prima premiale e poi dell’emergenza e della crisi, che poi ha trovato una sempre maggiore autonomia nel nostro ordinamento.
Se guardiamo all’attuale panorama economico, esistono le reti intese nel senso più ampio del termine, e che comprendono al loro interno anche le reti giuridiche generali inquadrabili attraverso gli strumenti del diritto civile e commerciale per via interpretativa. Ed esistono «le reti per la competitività e lo sviluppo» di cui alla recente normativa 2009-2012: il contratto di rete che, potremmo dire, è una species del genus reti.
Quest’ultima categoria costituisce, appunto, una sola porzione espressamente normata - che però non va ad eliminare quella che abbiamo definito generale del fenomeno reti che, naturalmente, oltre ad essere innanzitutto categoria economica, è anche nelle sue diverse forme giuridiche, collegabile ad altri diversi istituti: al franchising, ai contratti collegati, ai subcontratti, ai consorzi, alle associazioni temporanee di imprese (ATI), ai gruppi di società, con un percorso che potremmo definire, secondo la recente definizione in uso oggi di soft law, ovverosia di diritto elastico.
Come si avrà modo di vedere nel corso di questo lavoro, la tesi che la rete sia contratto transtipico e cioè che non individui un nuovo tipo, è suffragata, ancor più che delle leggi statali, dalle prime normative regionali (si pensi a quella dell’Emilia Romagna che ha avuto il primato in Italia), che distingue rete economica e rete giuridica esemplificando e classificando fra quelle economiche, delle reti che in realtà sono giuridiche (consorzi, ATI) nel senso che assumono vesti giuridiche diverse e varie spaziando volta a volta negli istituti già esistenti a disposizione nell’ordinamento.
In questo senso, si può forse parlare di transtipico, nel senso che i principi si spargono in varie direzioni.
In realtà c’è una di queste reti che ha assunto impropriamente il nome di contratto di rete quasi ad excludendum omnes alias, definendo come indispensabili ai fini premiali alcune caratteristiche minimali, essenziali (patrimonio, organo, forma etc). Ma a ben considerare non del tutto esaustiva perché espressamente si dice che in assenza di patrimonio si può ben sopravvivere con la veste di rete ma senza i contributi premiali e la soggettività giuridica: ed in ciò probabilmente resta corretto continuare a parlare di transtipo come di contratto misto.
Dunque c’è un nuovo settore con la qualificazione della competitività e dello sviluppo che trasforma la causa societaria da esercizio in comune dell’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi, in esercizio in comune di un’attività per la competitività e lo sviluppo. Forse anche con l’ingresso nella causa dello scopo dei soggetti. E questo nuovo settore, che si potrebbe definire «reti per la competitività e lo sviluppo», non cancella le altre reti collegabili, come diciamo con i metodi del civilista, e le nuove forme di creazioni del diritto nate dalla globalizzazione, dall’intersecazione dei sistemi nel commercio. Qui, invece, ci troviamo davanti a forme particolari di reti disciplinate con il metodo classico di civil law con una predominanza delle forme anche pubbliche tipiche del nostro ordinamento.
Ed è, perciò, corretto parlare di reti di imprese al plurale, a significare che quest’ultima categoria delle reti formali non assorbe che in piccola parte (almeno per ora) il fenomeno più generale economico ma anche giuridico delle reti chiamate a seconda delle loro connotazioni strutturali e temporali o consorzi, o ATI, o gruppi di società, o franchising; così è diventata tipica la rete premiale che costituisce, come si è detto, un unico settore del più ampio genus reti.
Allo stato del sistema italiano ed europeo, le reti costituiscono nei fatti una sorta di preliminare di società od anche più semplicemente un preliminare di fusione di società, in cui gli imprenditori mantengono la loro individualità ma iniziano a conoscersi: se si troveranno dei maggiori punti di convergenza si potrà fare un ulteriore passo in avanti insieme (costituendosi in una nuova società o fondendosi insieme, c.d. NewCo). Oppure si potrà interrompere la collaborazione senza dover spezzare vincoli troppo serrati fra loro, come sono i vincoli di reti, che sembrano più nutrirsi del modello consortile o della nuova disciplina dei gruppi, che non di quello societario.
2. Il contratto di rete
Ad oggi, il tessuto normativo fondamentale si compone della prima l. 9.4.2009, n. 33, immediatamente modificata ed integrata dalla l. 23.7.2009, n. 99, e della successiva l. 30.7.2010, n. 122, a sua volta di parziale modifica del primo testo normativo, ed infine dalle l. 7.8.2012, n. 134 e 17.12.2012, n. 221. Ma accenni al contratto di rete si possono rinvenire anche nello Statuto delle Imprese (l. 11.11.2011, n. 180), che seppur normativa di principi e non dispositiva, ci fornisce una importante definizione di rete quale «aggregazione funzionale di imprese».
Inizialmente, il legislatore ha voluto creare una struttura leggera, che non ha personalità giuridica né soggettività giuridica. Successivamente, come si dirà, sotto la pressione delle organizzazioni di categoria particolarmente legate all'istituto della rete, ha previsto la sola soggettività giuridica. Il contratto obbliga tutti gli aderenti a collaborare fra loro, con lo scopo di migliorare la loro competitività (individualmente o collettivamente) sul mercato. Il comma 4-ter dell'art. 3, l. n. 33/2009 (così come in vigore fino al 2010) disciplina il nuovo contratto di rete. Le caratteristiche fondamentali del contratto di rete sono le seguenti:
a) alla rete possono partecipare solo imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Il numero può variare da due a infinito: la legge non stabilisce un limite massimo. Il contratto deve, poi, essere annotato in tutte le iscrizioni al Registro delle Imprese degli imprenditori aderenti; b) la forma prevista è l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Il notaio effettua un controllo di legalità sul contratto, ma non è un controllo omologatorio come quello svolto per le società; c) il contratto di rete deve indicare con precisione le imprese aderenti, nonché deve indicare gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; d) il contratto di rete deve indicare, inoltre, uno specifico programma in cui deve essere descritto: l'eventuale fondo patrimoniale comune, indivisibile per la durata del contratto, non aggredibile dai creditori particolari, e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti e degli eventuali contributi futuri; l'eventuale soggetto che ha la funzione di organo comune, con rappresentanza secondo le regole del mandato; i diritti e gli obblighi degli aderenti, le modalità per assumere le decisioni comuni, e le modalità di adesione, di recesso e di eventuale esclusione; infine, la durata del contratto; e) la caratteristica principale è, però, la sua causa: il contratto di rete può essere utilizzato solo «allo scopo di accrescere, collettivamente e individualmente, la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato» delle imprese aderenti.
Si tratta di reti di scopo. Causa del contratto è il collaborare, il condividere risorse ed informazioni, l'esercitare in comune un'attività economica organizzata, ma tale causa deve essere orientata, non direttamente alla produzione ed allo scambio di beni e di servizi, ma ad uno scopo ben preciso ed ulteriore rispetto alla mera produzione ordinaria. La finalità ultima è accrescere la capacità innovativa attraverso la ricerca e lo sviluppo e la competitività delle imprese in termini di maggiore efficienza e specializzazione tecnologica. Il legislatore ha disegnato una struttura leggera e libera, sempre più in un'ottica contrattualistica e sempre meno in un'ottica istituzionalistica/societaria.
Ma il contratto di rete, così strutturato, mostra molti punti critici. Come tutte le nuove leggi, infatti, anche quella sul contratto di rete, nella sua prima stesura, presentava dei limiti, delle imperfezioni, delle lacune, dei problemi di raccordi con il resto dell’ordinamento. Secondo la prima dottrina sul tema, tale normativa presentava qualche lacuna, quale ad esempio: l’assenza di una chiara imputabilità delle obbligazioni della rete; la mancanza di una disciplina dell’abuso di dipendenza economica; la mancanza di una disciplina dello scioglimento; la mancanza di norme forti sul recesso, lasciato integralmente alla autonomia decisionale delle parti; la mancanza di ogni qualsivoglia riferimento alle reti transnazionali. Prima di tutto, la legge italiana non prevede personalità giuridica per la rete. Questa scelta nasceva dall'esigenza di conformarsi a quanto previsto dalla Commissione Europea nella decisione C(2010)8939 del 26.1.2011 in tema di aggregazioni di imprese, antitrust e finanziamenti a pioggia alle imprese. Inoltre, la previsione di un organo comune solo eventuale, di un patrimonio comune anch'esso solo eventuale, già ricordati, sono tutti elementi che rendono difficile l'accesso al credito della rete. E ciò perché non si ha un soggetto o un patrimonio ben definito a cui poter imputare gli eventuali debiti della rete. Infine, la concentrazione di imprese potrebbe falsare gli equilibri del mercato in termini di concorrenza. Tuttavia, la rete per ricerca, sviluppo e competitività si pone fra quegli accordi che l'art. 81, par. 1, TFUE non vieta. In tal senso si è espressa anche l'Autorità antitrust italiana, che comunque si riserva di verificare caso per caso l'impatto di ogni nuova singola rete sul mercato.
3. Le ultime novità normative
Recenti le ultime correzioni apportate dal nostro Legislatore al contratto di rete: la l. n. 134/2012, che ha convertito con sostanziali modificazioni il d.l. 22.6.2012, n. 83, e la l. n. 221/2012, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179.
La legge n. 134/2012 ha dato alcune risposte attese dagli operatori sin dalla prima versione del contratto di rete.
In primis, si è effettuata una distinzione interna fra contratti di rete per così dire minimali e contratti di rete più strutturati, e da questa distinzione discende una diversa disciplina di non poco conto delle reti. Fondo patrimoniale e organo comune sono gli elementi distintivi e necessari perché si abbia un salto di qualità nella struttura del contratto.
Il co. 1 della l. conv. n. 134/2012 distingue letteralmente il contratto che «prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi», da situazioni che evidentemente ne sono prive. L'utilizzo della congiuntiva e, in luogo di una disgiuntiva o, sembra non lasciare dubbi sul fatto che sia il fondo patrimoniale sia l'organo comune debbano essere previsti dal contratto affinché lo stesso sia soggetto alla più pregnante disciplina dettata dalla legge qui in commento.
Se ne dovrebbe dedurre che, qualora nel contratto manchi la previsione di anche uno solo dei suddetti elementi (fondo patrimoniale ma non organo comune o, viceversa, organo comune ma non anche fondo patrimoniale), esso non sarà soggetto alla nuova disciplina, ma varranno per il medesimo le vecchie regole.
Queste, in estrema sintesi, le novità introdotte per i contratti di rete più strutturati. In primo luogo si prevede, in via meramente facoltativa, anche una iscrizione autonoma della Rete al Registro delle Imprese (nella sezione ordinaria) in cui la rete stessa avrà la propria sede. Restano invariate le altre forme di pubblicità previste quali annotazioni presso le singole iscrizioni di ciascun imprenditore. E questa iscrizione sarà sufficiente per ritenere adempiute le prescrizioni di cui al successivo co. 4-quater dell'art. 3 della l. n. 33/2009, e quindi perché la rete sia pienamente efficace.
In secondo luogo, e qui forse la principale novità, si prevede che solo in presenza di entrambi gli elementi, organo comune e fondo patrimoniale, per tutte le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, e cioè nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentante della rete, i terzi potranno rivalersi solo ed esclusivamente sul fondo comune. Finalmente il legislatore dà una risposta ai dubbi degli interpreti sull'imputazione dei debiti e sulla responsabilità patrimoniale degli aderenti. Il limite della responsabilità patrimoniale al fondo, tuttavia, viene riservata solo alle reti strutturate e non anche per quelle che prevedano un fondo ma non anche l'organo comune. Una limitazione che potrà generare ulteriore confusione in punto di responsabilità ed imputazione dei debiti della rete.
Tuttavia, la l. n. 221/2012 specifica ulteriormente che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte», nel quale si prevede che «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica».
Inoltre, si prevede che solamente per le reti strutturate saranno applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 c.c. al fondo comune. Creando anche in questo caso una disparità poco comprensibile con i contratti di rete che prevedano solo il fondo e non l'organo comune.
Infine, il legislatore crea un nuovo parallelismo fra reti e consorzi con attività esterna, imponendo all'organo comune l'obbligo di presentare per l'iscrizione al Registro delle Imprese una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, richiamando espressamente l'art. 2615 bis c.c.
L'art. 45, così come modificato dalla l. n. 134/2012, proseguiva prevedendo che il contratto di rete possa essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto digitale ai sensi degli artt. 24 o 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). In questo caso il legislatore usava la disgiuntiva ovvero, creando una alternativa formale.
La successiva l. n. 221/2012 chiarisce che per il contratto di rete più strutturato e che voglia acquistare la soggettività giuridica occorrerà sempre la forma notarile, infatti «il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»: l'art. 25 del CAD espressamente richiamato, disciplina la forma digitale degli atti notarili. E ciò perché solo in capo al notaio vige l'obbligo di tenere a raccolta gli atti soggetti a pubblicità e la possibilità di accedere alla sezione ordinaria del registro delle imprese: una certezza per le parti, per i terzi creditori e per l'ordinamento in generale.
Proseguendo l'analisi del nuovo testo normativo, in sede di conversione del d.l. n. 83/2012 si sono riportati exspressis verbis tutti gli elementi che devono essere indicati nel contratto di rete. Si segnalano solo alcune differenze marginali rispetto al precedente testo del comma 4-ter della l. n. 33/2009 come modificato nel corso degli ultimi anni.
Intanto, alla lettera a) si prevede come obbligatoria l'indicazione della denominazione e della sede della rete, ma solo nel caso in cui nel contratto si opti anche per l'istituzione di un fondo comune, con la conseguenza che si viene a creare un nuovo livello intermedio fra reti minimali e reti strutturate: le reti dotate di fondo comune, per le quali si richiede un obbligo in più rispetto alle minimali, ma alle quali non è applicabile la nuova normativa di cui si è detto sopra attributiva della soggettività giuridica.
Al successivo punto e) si è precisato che l'organo comune, ove previsto, agisce in rappresentanza della rete e, salvo che il contratto disponga diversamente, anche degli imprenditori individuali o societari partecipanti. L'organo comune potrà agire non solo in nome e per conto degli aderenti alla rete, ma anche in nome e per conto della rete stessa che diventa quindi un'entità sempre più concreta.
Da ultimo, la l. n. 221/2012 ha previsto in modo specifico che «l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso». La procura all'organo comune è quindi sottesa alla previsione stessa, non necessitando una previsione ad hoc: la previsione specifica sarà necessaria solo per escludere la rappresentanza dell'organo comune.
Sia la l. n. 134/2012, che la successiva le. n. 221/2012, affrontano il tema delle modifiche del contratto di rete e della loro iscrizione al Registro delle Imprese. Il nuovo testo normativo prevede che nel caso in cui venga istituito un fondo comune «la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede». Ancora una volta compare il livello intermedio di rete, quello con solo il fondo patrimoniale comune.
Se ci troviamo davanti ad una rete strutturata (con fondo e organo comuni) o ci troviamo davanti ad una rete intermedia (con solo fondo) l'iscrizione della rete al Registro delle Imprese sarà solo facoltativa.
Ma qui la principale novità introdotta dalla l. n. 134/2012: con l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese la rete acquista soggettività giuridica. Un problema, quello della soggettività/personalità giuridica che si era dato ormai per superato ma che è tornato ora alla ribalta. Ed in particolare tale previsione si potrà forse ripercuotere sulle agevolazioni fiscali concesse dal nostro legislatore nelle precedenti normative.
Inoltre, la legge non lo dice chiaramente, ma il tema della introdotta soggettività si riverbererà certamente a livello europeo.
Fonti normative
Art. 3, l. 9.4.2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario); art. 1, l. 23.7.2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); art. 42, d.l. 31.5.2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in l. 30.7.2010, n. 122; art. 3, d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in l. 12.7.2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia); l. 11.11.2011, n. 180 (Statuto delle imprese); art. 45, d.l. 22.6.2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, in l. 7.8.2012, n. 134; art. 36, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l. 17.12.2012 n. 221.
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