retroversione degli utili
retroversióne degli ùtili locuz. sost. f. – Espressione (anche, reversione degli utili) che indica un nuovo strumento rimediale previsto dall’art. 125 del Codice della proprietà industriale (legge 10 febb. 2005, n. 30). In base alle regole generali in tema di responsabilità per fatto illecito, l’autore della condotta contra legem è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del pregiudizio patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) concretamente subìto dalla vittima. Tale principio, tuttavia, non tiene in alcun conto il cosiddetto arricchimento da fatto illecito, vale a dire il vantaggio economico conseguito dall’autore della violazione dell’altrui diritto; vantaggio che, talvolta, può essere di considerevole entità e superare di gran lunga la misura del risarcimento dovuto nei confronti del danneggiato. Ne discende che, comparando l’entità del vantaggio conseguibile con il costo del risarcimento, la condotta illecita potrebbe risultare economicamente conveniente (illecito efficiente). Si è, pertanto, avvertita l’esigenza (in particolar modo in relazione alla violazione di privative industriali) di innovare il tradizionale sistema delle tutele, introducendo un nuovo strumento che, accanto alla logica puramente compensativa, perseguisse anche una funzione afflittivo-sanzionatoria e, soprattutto, di deterrenza. Così, accogliendo il principio in forza del quale a nessuno dovrebbe esser consentito di poter trarre profitto da una condotta illecita e assumendo a modello l’istituto di common law del disgorgement, il legislatore italiano del 2005 ha stabilito, tra l’altro, che in caso di violazione di privative industriali «il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento» (art. 125, 3° comma, del Codice della proprietà industriale).