riarmo
Concessione fatta da uno Stato o da un gruppo di Stati vincitori allo Stato vinto di possedere forze armate terrestri, marittime e aeree nonostante il divieto o le limitazioni stabilite dai trattati di pace, oppure lo stesso fatto posto in atto unilateralmente dallo Stato vinto senza la concessione dei vincitori. Sia dopo la Prima guerra mondiale, con i trattati del 1919-20, sia dopo la Seconda, con i trattati del 1947, le potenze vincitrici imposero alle potenze vinte clausole militari che le obbligavano a osservare limitazioni nel tonnellaggio e nel tipo delle navi da guerra e in fatto di aeromobili, alla smilitarizzazione di territori, basi e coste, a tenere una cifra massima stabilita di effettivi militari, a non tenere armamento pesante. Negli anni successivi queste clausole militari, o per iniziativa unilaterale (della Germania dopo la Prima guerra mondiale) o per accordi sopravvenuti (dell’Italia e, in seguito, anche della Germania e del Giappone, dopo la Seconda guerra mondiale), sono state annullate completamente o in parte.