Abstract
Viene esaminata la struttura del delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., con particolare riferimento ai rapporti col singolo delitto-presupposto, al significato delle diverse condotte punibili, alla individuazione dell’oggetto materiale, al tempo e luogo di consumazione, alle forme di manifestazione del reato e ai rapporti con altre fattispecie.
Sebbene la ricettazione sia collocata tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (Libro II, Titolo XIII, Capo II) la ratio dell’incriminazione è ben più complessa, trattandosi non soltanto di evitare il pericolo di un consolidamento o di un aggravamento del danno patrimoniale generalmente subito dalla vittima del delitto-presupposto, ma anche di impedire ulteriori incrementi patrimoniali da parte di altri soggetti, diversi dagli autori del reato, non ostacolare l’attività giudiziaria nell’accertamento e nella punizione dei colpevoli e prevenire la commissione dei di reati (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2009, 240 s.; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2008, 236 s.; Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2008, 453; Pecorella, C., Ricettazione (Diritto penale), in Nss.D.I., XV, Torino, 1968, 930). In particolare, se è vero che il reato assume natura (eventualmente) plurioffensiva e che il singolo delitto-presupposto potrebbe anche non essere contro il patrimonio (Cass. pen., sez. II, 19.2.2008, n. 11727, in Cass. pen., 2009, 1552; Carmona, A., I reati contro il patrimonio, in Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di A. Fiorella, Torino, 2012, 163; Zanchetti, M., Ricettazione, in Dig. pen., XIX, Torino, 1997, 174 ss.), è altrettanto vero che la descrizione dell’oggetto materiale (denaro o cose) e il fine di profitto dell’agente dimostrano la tendenziale priorità degli interessi patrimoniali su ogni altro profilo di tutela (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, III, Milano, 2003, 478 s.).
La ricettazione presuppone che sia stato preventivamente commesso un qualsiasi delitto, tentato o consumato, doloso o colposo, purché realmente avvenuto e non simulato o putativo, dal quale provengano il denaro o le cose che ne costituiscono l’oggetto materiale, ancorché il suo autore risulti non imputabile o non punibile (in virtù, ad esempio, di immunità o dei rapporti familiari di cui all’art. 649 c.p.) ovvero manchi una condizione di punibilità o di procedibilità o sia intervenuta una causa di estinzione ai sensi dell’art. 170 c.p. (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 242 s.; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 482 s.; Pecorella, C., Ricettazione (Diritto penale), cit., 939 ss.; Sammarco, G., Ricettazione, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, 4 ss.; Sola, L., Ricettazione e reato presupposto, in Dir. pen. e proc., 1995, 989 ss.). La ricettazione è invece esclusa in presenza di cause oggettive (scriminanti) o soggettive (errore sul fatto) di esclusione del delitto-presupposto oppure ove questo venga abolito per effetto di un intervento normativo o ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 243; contra, quanto alle ipotesi di errore e di uno stato di necessità, Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 483) o, ancora, non sia previsto come tale dalla legge italiana o essa non risulti ad esso applicabile in quanto commesso all’estero, indipendentemente dall’intervento della querela, istanza o richiesta di cui agli articoli 8-10 c.p. e dal requisito della doppia incriminazione (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 483; Pecorella, C., Ricettazione (Diritto penale), cit., 938; Zanchetti, M., Ricettazione, cit., 187 ss.). In giurisprudenza si ritiene comunemente che per iniziare il procedimento per ricettazione non occorra sia intervenuto un accertamento giudiziale del delitto-presupposto mediante sentenza irrevocabile (Cass. pen., 23.1.1997, in Giust. pen., 1997, II, 575; Cass. pen., 16.10.1968, in Riv. pen., 1979, 445), anche se una condanna per il reato de quo non potrebbe pronunziarsi ove non sia stata accertata, quantomeno in via incidentale, sia pur mediante prove logiche, (Cass. pen., sez. II, 15.1.2009, n. 10101) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto-presupposto medesimo (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 455). Come si evince dalla clausola di sussidiarietà dell’art. 648 c.p., in negativo la ricettazione si configura, invece, ogniqualvolta il soggetto non abbia concorso, in qualsiasi forma, alla realizzazione del delitto-presupposto mediante un’attività, precedente o contestuale alla consumazione di quest’ultimo, che consista nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui proposito criminoso oppure nell’agevolazione materiale o anche nell’accordo preventivo ad acquistare, ricevere od occultare le cose da esso provenienti; altrimenti costituendo la sua condotta un post factum non punibile in quanto prosecuzione o completamento del medesimo delitto-presupposto (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 243 s.; Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 456; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 479 s.; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 241 s.). A fortiori, non può rispondere di ricettazione l’autore del delitto-presupposto, al pari del soggetto passivo salvo, in quest’ultimo caso, che si tratti di persona diversa da quella contro la quale è rivolta l’offesa patrimoniale propria della ricettazione (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 481).
Secondo lo schema della «norma a più fattispecie» la condotta di ricettazione consiste, alternativamente, nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ovvero nell’intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare. In un’accezione ampia, l’acquisto indica il conseguimento del possesso o di un qualsiasi diritto sulla cosa in virtù di un fatto giuridico idoneo a produrre tale effetto (compravendita, permuta, donazione, accettazione di eredità, ecc.), indipendentemente dalla consegna o, comunque, dalla esecuzione del contratto (Cass. pen., sez. II, 15.4.2009, n. 17821, in Guida al dir., 2009, 22, 82); in via residuale, la ricezione consiste nell’apprensione materiale della cosa e nel conseguimento di una detenzione, anche solo temporanea (Longobardo, C., Ricettazione, in I reati contro il patrimonio, a cura di S. Fiore, Torino, 2010, 798 ss.); l’occultamento, invece, è il nascondimento, sia pur temporaneo, della cosa prima, o comunque a prescindere, dal suo acquisto o dalla sua ricezione; l’intromissione comprende, infine, qualsiasi attività di mediazione idonea a mettere in contatto l’autore del delitto-presupposto ed un terzo, anche in buona fede, affinché questo acquisti, riceva od occulti la cosa (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 457 s.; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 238 s.; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 244; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 485 s.). Ad eccezione dell’occultamento, si tratta quindi di condotte bilaterali che presuppongono il consenso del possessore della cosa e rispetto alle quali può escludersi il rilievo di mere omissioni (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 486). L’oggetto materiale della condotta è costituito da denaro o cose provenienti da delitto, con esclusione delle «utilità» (prestazioni professionali, sessuali, etc.) che compaiono invece nell’art. 644 c.p. (Magri, P., Usura, ricettazione, appropriazione indebita, riciclaggio, in Marinucci, G.-Dolcini, E, a cura di, Trattato di diritto penale, I delitti contro il patrimonio mediante frode, t. II, Padova, 2007, 952); a differenza delle fattispecie di furto o di appropriazione indebita, non avendone il legislatore specificato la natura, le cose possono essere immobili o mobili, rientrando in queste ultime, ai sensi di quanto disposto dall’art. 624 cpv. c.p., anche le energie aventi valore economico (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 245; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 487) o gli oggetti con marchi contraffatti (Cass. pen., sez. II, 18.11.2008, n. 45374, in Riv. dir. ind., 2009, 4-5, II, 461; Cass. pen., sez. II, 13.5.2008). Secondo una nozione ampia diffusa in giurisprudenza, il concetto di «provenienza» comprende tutto ciò che è collegato al reato come, ad esempio, quanto utilizzato per commetterlo: in tal modo, tuttavia, si rischia di applicare la disposizione in via analogica, in violazione del principio di tassatività della fattispecie, riducendo il nesso di derivazione a quello di mera attinenza (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 240; Reinotti, P.V., Ricettazione e riciclaggio, in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, 916). Peraltro, che tale nesso debba essere diretto ed immediato, indicando un concetto ancora più ristretto di quello di prodotto, profitto o prezzo del reato cui fanno riferimento, ad esempio, gli articoli 61 n. 2 o 379 c.p. (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 487), si evince non solo dalla descrizione dell’oggetto materiale (denaro o cose), ma anche dal fatto che il carattere delittuoso della cosa non rileva più ove la medesima subentri nel possesso un terzo in buona fede (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 457) o che, comunque, in tali casi non sussiste più alcuna ragione per applicare l’art. 648 c.p. per mancanza del pericolo di dispersione ed accresciuta difficoltà di recupero della cosa (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 246).
Per la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, oltre alla volontà di acquistare, ricevere occultare ovvero di intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare il denaro o le cose, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa, occorre che il soggetto agisca al fine di procurare a sé o ad altri (salvo l’autore del delitto-presupposto e colui che abbia diritto di recuperare la cosa) (Cass. pen., sez. VI, 4.11.2009, n. 45644) un profitto ingiusto, anche di natura non patrimoniale (Cass. pen., sez. II, 25.11.2010, n. 44378): tale finalità serve anche a distinguere la ricettazione da altre fattispecie in cui si agisca per conseguire un profitto «giusto» (esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, eventualmente, estorsione) (Cass. pen., sez. VI, 4.11.2009, n. 45645, in Guida al dir., 2010, 8, 90) o per assicurare ad altri l’impunità (favoreggiamento personale) ovvero il conseguimento del prodotto, profitto o prezzo del reato (favoreggiamento reale) (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 458 s.; Carmona, A., I reati contro il patrimonio, cit., 165; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 244 s.; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 247 s.; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 492 s.). Quanto al momento conoscitivo, se il dolo va escluso in tutti i casi di errore sul fatto ai sensi dell’art. 47 c.p., si ritiene che basti anche solo una conoscenza generica in ordine alla provenienza della cosa, non inclusiva della qualificazione e dei singoli elementi costitutivi del delitto-presupposto (Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 244; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 246; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 491; in giurisprudenza Cass. pen., sez. II, 20.3.2009, n. 24825; Cass. pen., sez. IV, 12.12.2006, n. 4170, in Cass. pen., 2008, 208; Cass. pen., sez. II, 7.4.2004, n. 18034, ivi, 2005, 864). Nondimeno la prova del dolo non può esaurirsi nella mancata giustificazione del possesso della cosa né essere automaticamente desunta dalla natura, varietà o particolarità della merce, come si afferma in giurisprudenza (Cass. pen., sez. II, 27.10.2010, n. 41423; Cass. pen., sez. II, 7.1.2010, n. 13606, in Guida al dir., 2010, 22, 85; Cass. pen., sez. II, 22.10.2009, n. 42424, ibidem, 1, 73; Cass. pen., sez. II, 13.10.2009, n. 44038, ivi, 2009, 50, 77; Reinotti, P.V., Ricettazione e riciclaggio, in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, cit., 918). Analogamente deve escludersi ogni rilevanza al cd. dolus superveniens proprio di colui che, dopo aver acquistato, ricevuto o occultato la cosa ovvero essersi intromesso in buona fede, ne apprenda la provenienza delittuosa, potendo semmai configurarsi in tali casi la contravvenzione di cui all’art. 709 c.p. (Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 492).
Sulla configurabilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale era sorto un contrasto tra due orientamenti giurisprudenziali: l’uno volto ad applicare il delitto ove anche vi fosse il mero sospetto, in termini di «rappresentazione della possibilità» o di «accettazione del rischio» da parte dell’agente, circa la provenienza delittuosa della cosa (cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. II, 22.11.2007, n. 42526, in Cass. pen., 2008, 4678; Cass. pen., sez. II, 15.1.2001, in Studium iuris, 2001, 1086); l’altro teso ad includervi solo le situazioni di piena consapevolezza riconducendo ogni ipotesi di soggettiva incertezza nella contravvenzione di incauto acquisto (Cass. pen., sez. IV, 12.12.2006, n. 410, in CED Cass., n. 235897; Cass. pen., sez. II, 7.4.2004, n. 18034, ivi, n. 228797; Cass. pen., sez. II, 16.11.1999, n. 1463, ivi, n. 215392). Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 26.11.2009, n. 12433, in Cass. pen., 2010, 2555 ss., con nota di M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo e in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 300 ss., con nota di G. De Muro, Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione) stabilendo che, seppure il dolo eventuale è di per sé compatibile con la ricettazione, deve escludersi che il semplice sospetto della provenienza illecita della cosa sia sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del delitto, dovendosi a tal fine accertare che, ove anche l’agente ne fosse stato certo, avrebbe agito egualmente (cd. formula di Frank): ciò che verosimilmente presuppone la prova di «una situazione fattuale di significato inequivoco» da cui possa dedursi che chiunque, al posto dell’agente, si sarebbe reso conto, nelle medesime circostanze, della provenienza delittuosa della cosa. Si tratta di una pronuncia di enorme rilievo sistematico in quanto, oltre a potersi estendere alle fattispecie contigue di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p., nel segnare il confine tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto (v. § 7.2) esprime il principio in base al quale il dubbio sul presupposto della condotta non significa automaticamente dolo (eventuale), ma è pienamente compatibile con un atteggiamento strutturalmente colposo (Donini, M., Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo, cit., 2566). Senza considerare che, sia pur con i suoi evidenti limiti probatori, l’applicazione della formula di Frank rappresenta un tentativo di riempire di contenuto volontaristico il criterio dell’«accettazione del rischio», in modo da evitare scivolamenti verso forme di imputazione meramente oggettiva (De Muro, G., Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, cit., 317 ss.).
Il reato ha natura istantanea e si consuma nel luogo e nel momento in cui viene posta in essere la condotta, indipendentemente dal conseguimento del profitto (Cass. pen., sez. II, 6.10.2010, n. 38329; Cass. pen., sez. II, 8.4.2008, n. 19644; Cass. pen., sez. II, 17.5.2007, n. 23395, in Guida al dir., 2007, 31, 67) ed è senz’altro configurabile il tentativo (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 458; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 245; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 248; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 495 s.). Il reato resta unico anche laddove siano poste in essere contestualmente diverse condotte ovvero il fatto abbia ad oggetto più cose provenienti dal medesimo delitto o da più delitti o, ancora, nelle ipotesi della «ricettazione a catena» nelle quali la cosa è ceduta ad un nuovo acquirente e la prima ricettazione costituisce essa stessa delitto-presupposto (contra Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 461; Acquaroli, R., Reati contro la persona e contro il patrimonio, in Viganò, F.-Piergallini, C., a cura di, Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo-C.E. Paliero, Torino, 2011, 790).
Il capoverso dell’art. 648 c.p. prevede l’applicazione di una circostanza attenuante speciale di carattere indipendente (Cass. pen., sez. II, 10.1.2013, n. 4032; Cass. pen., sez. II, 16.4.2010, n. 18676; Cass. pen., sez. II, 1.10.2008, n. 38803) ogniqualvolta, sulla base non solo del valore economico della cosa ma di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 c.p., il fatto risulti di «particolare tenuità» (Cass. pen., sez. VI, 2.2.2011, n. 7554; Cass. pen., sez. II, 9.7.2010, n. 28689; Cass. pen., sez. I, 7.7.2010, n. 33510; nonché già Cass. pen., S.U., 12.7.2007, n. 35535, in Cass. pen., 2008, 484 ss., con nota di F.M. Ferrari, L’attenuante del danno di speciale tenuità al confine tra esigenze di tutela del bene giuridico e conseguenze civili dei reati contro il patrimonio). Si tratta di una circostanza compatibile con le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. (Cass. pen., sez. II, 5.3.2004, n. 12926, in Dir. ind., 2005, 165; Cass. pen., sez. II, 5.3.2004, n. 18892, in Cass. pen., 2005, 3849), ma prevalente rispetto a quella dell’art. 62, n. 4, c.p. (contra Cass. pen., sez. II, 16.10.2007, n. 43046, in Cass. pen., 2009, 205; Cass. pen., sez. IV, 13.4.2007, n. 24868, in Guida al dir., 2007, 38, 96), il cui danno, peraltro, non dovrebbe rapportarsi a quello subito dalla persona offesa del delitto-presupposto, ma a quello ulteriore derivante dall’autonoma figura di ricettazione (Pecorella, C., Ricettazione (Diritto penale), cit., 945).
Sui rapporti tra ricettazione e favoreggiamento (personale o reale), estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni si rinvia a quanto rilevato a proposito del dolo specifico di fattispecie (§ 4) con l’unica avvertenza che, ove concorrano le diverse finalità, dovrà applicarsi soltanto l’art. 648 c.p. in virtù della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 379 c.p. Speciale rispetto alla fattispecie de qua, tanto per il soggetto attivo quanto per l’oggetto materiale, è invece la ricettazione militare prevista all’art. 237 c.p.m.p. (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 249). Quanto ai rapporti tra ricettazione e riciclaggio (Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 256 ss.) la giurisprudenza esclude la configurabilità del concorso formale, in virtù del principio dell’assorbimento (Trib. Milano, 3.5.2011, in www.penalecontemporaneo.it; Cass. pen., sez. II, 19.2.2009, n. 19907), specificandosi che costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui il quale non si limiti ad intromettersi come mediatore tra acquirente e venditore, ma intervenga materialmente nel trasferimento del bene, contribuendo ad ostacolarne la possibilità di identificazione (Cass. pen., sez. II, 16.4.2010, n. 18607, in Cass. pen., 2011, 590). Analogamente si è esclusa la configurabilità del concorso formale tra ricettazione e falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), in quanto il soggetto attivo della prima verrebbe a coincidere con l’autore del delitto presupposto (Cass. pen., sez. II, 27.12.2007, n. 1146, in Cass. pen., 2008, 3274). Viene invece ammesso il concorso della ricettazione con i reati di commercio abusivo di prodotti audiovisivi ex art. 171 ter, l. 22.4.1961, n. 633 (Cass. pen., S.U., 20.12.2005, n. 47164, in Cass. pen., 2006, 861; contra Cass. pen., sez. III, 23.9.2004, n. 42203, in Riv. pen., 2005, 553; Longobardo, C., Ricettazione, cit., 815 ss.); commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. (Cass. pen., sez. II, 26.3.2012, n. 28067, in Diritto & Giustizia, 16.7.2012; Cass. pen., sez. II, 7.5.2009, n. 36470, in Guida al dir., 2009, 48, 80; Cass. pen., sez. II, 4.3.2008, n. 12452, in Riv. dir. ind., 2008, 6, II, 569; Svariati, E., Le Sezioni Unite si pronunciano sulla configurabilità del concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti industriali recanti marchi o segni contraffatti, in Cass. pen., 2001, 3023 ss.); commercio di sostanze dopanti ex art. 9 l. 14.12.2000, n. 376 (Cass. pen., sez. II, 11.3.2010, n. 12744, in Rass. dir. farm., 2010, 753); illecita acquisizione di carte di credito o di pagamento ex art. 12 d.l. 3.5.1991, n. 143 conv. con l. 5.7.1991, n. 197 (Cass. pen., sez. II, 13.1.2010, n. 2465, in Riv. pen., 2010, 255; contra, in dottrina, Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 249; Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 497 ss.; De Amicis, R., Contrasti giurisprudenziali in tema di «ricettazione di carte di credito», in Cass. pen., 2000, 2414 ss.) salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi della ricezione di eurocheques, nella quale deve unicamente applicarsi l’art. 648 c.p., trattandosi di titolo di credito non assimilabile agli ordini di pagamento (Cass. pen., sez. II, 13.1.2009, n. 8332) (Carrelli Palombi, R., La ricettazione, Padova, 2004, 90 ss.).
Come anticipato (§ 4 ss.) – oltre al fatto che, ai fini dell’art. 712 c.p., la cosa può provenire da qualsiasi «reato» – il criterio distintivo tra ricettazione e incauto acquisto viene individuato nell’elemento psicologico, sussistendo il delitto ogniqualvolta l’agente versi in dolo eventuale per aver risolto il quesito circa la legittima provenienza della res nel senso della indifferenza o dell’accettazione del rischio, mentre la contravvenzione si applica nei confronti di chi abbia agito con mera negligenza, non ponendosi affatto il predetto quesito (Cass. pen., sez. I, 17.6.2010, n. 27548; Cass. pen., sez. II, 20.3.2009, n. 24825, in Dir. e giust., 2009, 70; Cass. pen., sez. II, 28.11.2008, n. 48051, in Guida al dir., 2009, 7, 76; Cass. pen., sez. II, 22.1.2008, n. 5996, ibidem, 11, 85; in dottrina v., in tal senso, Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 458 s. e 475 s.; Mantovani, F., Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, cit., 247 e 249). Dal punto di vista oggettivo la contravvenzione postula, infatti, una situazione tale da ingenerare, secondo l’id quod plerumque accidit, il sospetto di un’illecita provenienza della cosa in chiunque faccia uso della normale prudenza tenuto conto della qualità della merce, del prezzo domandato o pattuito e della condizione di chi offre (Antolisei, F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 473 ss.). In particolare, sulla base di quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 26.11.2009, n. 12433, cit.), la differenza strutturale tra i due reati consiste nel fatto che, mentre nella contravvenzione il soggetto viola un dovere di accertamento circa la legittima provenienza della cosa in presenza di motivi di sospetto (così anche Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimonio, cit., 246), il delitto richiede un elemento psicologico che esprima una scelta consapevole tra l’agire e il non agire (così, in dottrina, già Pagliaro, A., Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 490 s.): in altri termini, mentre la contravvenzione integra una fattispecie strutturalmente colposa, come tale inidonea ad attrarre nella propria sfera applicativa le ipotesi in cui l’agente versi in dolo (sia pur eventuale), per rispondere di ricettazione occorre dar prova di un elemento volitivo ulteriore e distinto rispetto a quello rappresentativo del dubbio o del mero sospetto.
Il delitto di ricettazione è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 «se il fatto è di particolare tenuità» (art. 648 cpv., c.p.). Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica e si procede d’ufficio. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) ed è consentita l’applicazione del fermo di indiziato di delitto nel caso di cui al primo comma dell’art. 384 c.p.p., nonché di misure cautelari personali coercitive (art. 280 ss. c.p.p.) e interdittive (art. 287 ss. c.p.p.). Nei casi di condanna o patteggiamento si applica la confisca ex art.12 sexies, d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. con l. 7.8.1992, n. 356. Infine, la ricettazione costituisce uno dei reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ex art. 25 octies d.lgs. n. 231/2001.
Art. 648 c.p.
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