ricevuta
Dichiarazione, scritta e firmata, rilasciata da chi riceve qualcosa a qualsiasi titolo (prestito, versamento, restituzione e in genere pagamento di una somma, consegna o deposito di oggetti ecc.), alla persona che gliel’ha data.
Documento attestante l’avvenuto pagamento di una prestazione o di una merce da parte del cliente. Introdotta nel 1979, oggetto di successive modifiche, la r. fiscale deve essere rilasciata per prestazioni rese sia in locali aperti al pubblico sia in forma ambulante o di posteggio, ovvero nell’abitazione dei clienti. La r., datata, numerata e indicante il nominativo e l’ubicazione dell’emittente, deve essere emessa in duplice esemplare, uno da consegnare al cliente, utilizzando stampati conformi al modello ministeriale. Essa deve inoltre indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione e l’ammontare del corrispettivo dovuto comprensivo dell’IVA.
Documento probatorio di un credito, con indicazione della data del pagamento, che permette al creditore di ottenere il pagamento dello stesso; viene consegnata dal creditore alla banca affinché questa provveda alla riscossione e poi la trasmetta, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale invia un avviso di pagamento al debitore. Una volta che la banca avrà incassato l’importo della RIBA, questo, dedotti gli averi e le spese, verrà messo a disposizione del cliente-creditore tramite accredito in conto corrente. Nel caso in cui il debitore, alla scadenza, non esegua il pagamento, la banca comunicherà al proprio cliente il mancato incasso (modalità di accredito ‘al dopo incasso’).
Nella maggior parte dei casi la banca rende immediatamente disponibile al proprio cliente (previa concessione di un ‘castelletto’, cioè di un affidamento bancario e fino a tale limite) il valore nominale della r., anticipando quindi il credito che la stessa rappresenta (cosiddetto anticipo salvo buon fine o RIBA salvo buon fine). In caso di r. insoluta, la banca del creditore dovrà rivalersi nei confronti del proprio cliente (e non del debitore) poiché la RIBA non rappresenta un titolo di credito e come tale non può dar luogo alla cessione del diritto sottostante. Nel caso di anticipazione salvo buon fine, il cliente corrisponderà alla banca anche gli interessi e gli oneri per l’anticipazione concessa