riciclaggio
Complesso delle operazioni tendenti a ‘ripulire’ il cosiddetto denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza illecita. L’art. 648 bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 1032 a 15.493 euro chiunque «fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Scopo della norma è quello di impedire che i rilevanti profitti conseguiti dalle organizzazioni criminali attraverso le attività delittuose (sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, usura) siano reinvestiti in attività apparentemente lecite.
La condotta tipica del delitto è descritta secondo due differenti modalità: ‘sostituzione’ o ‘trasferimento’ e ‘altre operazioni’ per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività finalizzate alla ‘ripulitura’ del prodotto criminoso, quali, per es., il cambio di denaro contante con altre banconote, il versamento presso banche e il loro successivo ritiro. La modalità del trasferimento, invece, riguarda quelle condotte che determinano lo spostamento dei valori di provenienza illecita attraverso l’utilizzo di strumenti negoziali. Per quanto concerne le altre operazioni, infine, si tratta di una ‘condotta di chiusura’ volta a punire le forme di r. non riconducibili alla sostituzione e al trasferimento (si pensi, per es., alla manomissione del numero di telaio di un’autovettura rubata).