RICUSAZIONE e ASTENSIONE
. Le parti hanno facoltà di ricusare il giudice, il Pubblico Ministero concludente, i periti e gli arbitri, se costoro siano nei rapporti indicati dall'art. 116 cod. proc. civ. o con l'oggetto della causa (interesse diretto o di prevenzione), o con le parti (parentela e affinità, predisposizione favorevole o contraria a una parte).
Le stesse persone, che possono essere ricusate, hanno il dovere di astenersi, se siano a conoscenza di un motivo di ricusazione che le riguardi; i giudici e i funzionarî del Pubblico Ministero possono essere autorizzati ad astenersi per altre ragioni di convenienza. La ricusazione non esperita in termini, o la mancata astensione, non inficiano di nullità gli atti ai quali hanno partecipato le persone, che potevano essere ricusate o dovevano astenersi; la constatata esistenza di motivi di ricusazione o l'avvenuta astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. Per il procedimento di ricusazione, v. gli articoli 121-130 e 254-258 cod. proc. civ.