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RICUSAZIONE e ASTENSIONE

di Virgilio Andrioli - Enciclopedia Italiana (1936)
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RICUSAZIONE e ASTENSIONE

Virgilio Andrioli

. Le parti hanno facoltà di ricusare il giudice, il Pubblico Ministero concludente, i periti e gli arbitri, se costoro siano nei rapporti indicati dall'art. 116 cod. proc. civ. o con l'oggetto della causa (interesse diretto o di prevenzione), o con le parti (parentela e affinità, predisposizione favorevole o contraria a una parte).

Le stesse persone, che possono essere ricusate, hanno il dovere di astenersi, se siano a conoscenza di un motivo di ricusazione che le riguardi; i giudici e i funzionarî del Pubblico Ministero possono essere autorizzati ad astenersi per altre ragioni di convenienza. La ricusazione non esperita in termini, o la mancata astensione, non inficiano di nullità gli atti ai quali hanno partecipato le persone, che potevano essere ricusate o dovevano astenersi; la constatata esistenza di motivi di ricusazione o l'avvenuta astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. Per il procedimento di ricusazione, v. gli articoli 121-130 e 254-258 cod. proc. civ.

Vocabolario
ricuṡazióne
ricusazione ricuṡazióne (letter. recuṡazióne) s. f. [dal lat. recusatio -onis, der. di recusare «ricusare»]. – Ricusa. È ant. o raro, tranne che nell’uso giur., sia come sinon. di rifiuto nel sign. che questo termine ha in diritto amministrativo,...
astensióne
astensione astensióne s. f. [dal lat. tardo abstentio -onis (der. di abstinere «astenersi»), attrav. il fr. abstention]. – 1. L’astenersi da qualche cosa (come atto singolo, o per un certo tempo, o come abitudine): a. dal vino, dai farinacei,...
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