Riforma della filiazione. Decreti attuativi
La riforma della disciplina della filiazione ha prodotto l’unificazione dello stato di figlio, per cui gli effetti del rapporto di filiazione sono sostanzialmente gli stessi sia se il figlio nasce fuori dal matrimonio, sia se nasce nel matrimonio. Restano invece diverse le modalità di costituzione dello stato di figlio nel matrimonio e fuori dal matrimonio e, conseguentemente, le azioni di stato. Alla luce di tali principi, vengono esaminate le modifiche introdotte dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154, attuativo della legge delega 10.12.2012, n. 219, illustrando sinteticamente i profili problematici.
L’approvazione del d.lgs. 28.12.2013, n. 154, ha concluso la stagione della riforma della disciplina della filiazione, dando attuazione alla legge delega 10.12.2012, n. 2191. La riforma ha trovato fondamento – per quanto risulta dalla Relazione illustrativa al progetto di schema del decreto legislativo – nell’esigenza di rispettare i dettami della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prescrive il divieto di discriminazione basato sulla nascita: per cui si è ritenuto necessario eliminare le diseguaglianze, considerate ingiustificate, tra la condizione di colui che nasce all’interno di una famiglia fondata sul matrimonio e la condizione di colui che nasce da genitori non coniugati tra loro.
La riforma è stata caratterizzata da un approccio prudente, sia nel metodo, che nel merito, favorito forse dal clima politico delle larghe intese. In questo contesto, un’importanza particolare, rilevante soprattutto per la sua funzione educativa e simbolica, è stata data alla modifica dei termini lessicali in uso al fine di renderli coerenti con i principi costituzionali: per cui è stato dismesso l’uso dell’aggettivo “legittimo” in riferimento alla posizione dei figli, che poteva ancora evocare per contrapposizione l’illegittimità della filiazione naturale, preferendo piuttosto introdurre nella disciplina della legislazione ordinaria il riferimento al linguaggio costituzionale di “filiazione nel matrimonio” e “filiazione fuori dal matrimonio”; nello stesso spirito, è stato adeguato al significato corrente della discIplina costituzionale del rapporto tra genitori e figli la denominazione dell’istituto, abbandonando quella di “potestà”, evocativa di un rapporto di subordinazione del figlio nei confronti dei genitori, e accogliendo quella di “responsabilità”, che suggerisce la funzione servente del ruolo genitoriale rispetto all’interesse dei figli.
Nonostante le numerose modifiche introdotte dalla l. n. 219/2012, soprattutto in materia di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, e, in base alla delega, dal d.lgs. n. 154/2013, è rimasto immutato, nella sua concezione originaria, l’impianto sistematico della disciplina sulla costituzione del rapporto filiale e sulle azioni di stato.
Le modifiche, ancorché rilevanti, non hanno scalfito la differenza, nella modalità di costituzione dello stato di figlio, tra chi è nato da genitori coniugati tra loro e chi è nato al di fuori del matrimonio: nel primo caso, la costituzione è automatica nei confronti di entrambi i genitori; nel secondo caso, lo status si costituisce soltanto nei confronti del genitore che abbia provveduto al riconoscimento o contro il quale sia stata dichiarata la sussistenza della paternità o della maternità.
Conformemente alla distinzione dei modi di costituzione della filiazione, restano diversamente regolate, a seconda se il figlio sia nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio, anche le azioni di stato: in relazione alle quali il decreto delegato, non limitandosi a recepire le indicazioni derivanti dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, introduce modifiche non di dettaglio, tendenti ad una armonizzazione delle discipline alla stregua di principi comuni. Non si è andato però al di là dell’armonizzazione e non si è perciò proceduto ad una effettiva unificazione delle azioni di stato, le cui discipline sono rimaste distinte: per cui non va data rilevanza alla modifica della denominazione dell’azione di reclamo dello stato di filiazione, la quale resta limitata alla costituzione del rapporto di filiazione nel matrimonio, senza invadere il campo della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, a sua volta finalizzata alla costituzione del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio. Allo stesso modo, l’azione di contestazione della filiazione e l’azione di disconoscimento della paternità rimangono circoscritte alla rimozione dello stato di figlio costituito automaticamente nel matrimonio; mentre il medesimo status, se acquisito fuori dal matrimonio, può essere messo in discussione con l’impugnazione del riconoscimento.
2.1 Gli effetti della filiazione
L’innovazione più importante della legge delega è stata il riconoscimento della rilevanza giuridica dei rapporti tra il figlio nato fuori dal matrimonio e i parenti del genitore: rilevanza giuridica che non poteva essere riconosciuta nel sistema previgente a fronte delle chiare indicazioni emergenti dalle discipline sugli obblighi alimentari e soprattutto da quelle sui rapporti successori. In questa prospettiva, occorreva necessariamente una riforma legislativa per mutare l’interpretazione tradizionale della nozione di parentela, di cui all’art. 74 c.c., la quale risultava, proprio in virtù della disciplina alimentare e successoria, implicitamente riferita soltanto alla parentela legittima.
La legge delega è altresì intervenuta anche sul piano del contenuto del rapporto tra genitori e figli, prospettando l’esigenza, in sede di criteri per l’esercizio della delega, di pervenire alla «unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale»: esigenza che è stata intesa, dal legislatore delegato, in senso pervasivo, tale da far venire meno il concetto stesso di potestà dei genitori, sostituito con quello di responsabilità genitoriale, il quale ormai non può più essere considerato (in contrasto con le indicazioni del testo della delega) come un aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale.
Trattandosi di una riforma di un certo impegno, che tocca diversi aspetti, in questa sede ci si limita ad illustrare sinteticamente le novità più significative.
3.1 L’autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso
Tra i diversi profili oggetto di riforma, già in sede di legge delega, nella disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, quello che ha avuto il maggior impatto innovativo, cancellando una discriminazione secolare, e che è stato accompagnato da vivaci polemiche, squarciando il clima collaborativo che ha accompagnato la riforma, va individuato nell’estensione del diritto al riconoscimento del figlio incestuoso anche ai genitori in male fede.
Diritto al riconoscimento che è rimasto soggetto, a garanzia dell’interesse del figlio, alla previa autorizzazione giudiziaria, in relazione alla quale si pone il dubbio che riguardi non solo il riconoscimento che sia stato assentito dal minore di quattordici anni, ma anche il riconoscimento del figlio maggiorenne: tale interpretazione, reputata sicura sotto la vigenza della legge delega, dovrebbe essere tenuta ferma, stando alla relazione illustrativa, anche dopo la modifica introdotta dal decreto delegato. Secondo la relazione illustrativa, infatti, la modifica del decreto delegato è solo formale, volta a collocare la norma sulla competenza nella sede opportuna, e la disciplina resta ferma nel suo significato anteriore.
In questa prospettiva è stata avanzata l’idea (Lisella), che mi pare restituire coerenza al dato normativo, secondo la quale l’autorizzazione ex art. 251 c.c. avrebbe una duplice funzione: per un verso, l’accertamento dell’interesse del minore alla costituzione del rapporto filiale; per altro verso, una funzione di filtro, in quanto costituirebbe un presupposto per la stessa ricevibilità dell’atto di riconoscimento da parte del pubblico ufficiale (ovvero per la promozione dell’azione giudiziale di dichiarazione di genitorialità), in modo da evitare che la sussistenza del rapporto incestuoso, pur risultando inefficace in assenza del consenso del soggetto riconosciuto, possa risultare conoscibile ai terzi, in quanto registrato negli atti dello stato civile. Lettura condivisibile, soprattutto a tutela del maggiorenne incapace, pur essendo chiaro che neanche essa corrisponde pienamente al dato testuale, il quale deve essere superato, operando una distinzione tra l’estensione della regola dell’art. 251 c.c. e quella dell’art. 278 c.c., in modo da assicurarne la coerenza con il dictum della sentenza della Corte costituzionale del 10.2.2006, n. 50: per cui, mentre in caso di riconoscimento di un soggetto maggiorenne e capace l’autorizzazione sarebbe sem;pre necessaria, la stessa non occorrerebbe, o comun;que andrebbe concessa de plano, ogniqualvolta sia il maggiorenne capace a promuovere l’azione in giudizio per la dichiarazione di paternità o maternità.
3.2 Le azioni di stato nella filiazione matrimoniale
La riforma della filiazione ha consentito al legislatore di riorganizzare la disciplina delle azioni di stato, riscrivendo le regole dell’azione di disconoscimento della paternità alla luce della giurisprudenza costituzionale e riordinando gli enunciati normativi dell’azione di contestazione e di quella di reclamo.
Sulla scia dell’intervento della Corte costituzionale, il decreto delegato fa venir meno la stessa distinzione tra l’azione di disconoscimento della paternità volta a contestare la presunzione di concepimento, posta dall’art. 235 c.c., e l’azione di disconoscimento volta a contestare la paternità in caso di nascita nei primi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, posta dall’art. 233 c.c.: entrambe le disposizioni vengono abrogate e, coerentemente, viene modificata la regola di presunzione di paternità, posta dall’art. 231 c.c., riconoscendo che il marito è padre del figlio, non solo se è concepito, ma anche se è nato durante il matrimonio.
In questo quadro, il decreto delegato non si è limitato a riorganizzare il sistema delle decadenze dell’azione di disconoscimento, ma si è preoccupato di rafforzare e consolidare la posizione del figlio: disponendo, per un verso, l’imprescrittibilità dell’azione ove promossa dal figlio, consentendo solo a questi di ripristinare senza limiti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, il rapporto con il vero genitore (favor veritatis) e, per altro verso, precludendo, con l’aggiunta di un ulteriore termine di decadenza quinquennale dal momento della nascita, ai genitori legittimati di avvalersi indefinitamente dello spostamento del momento a partire dal quale far decorrere il termine breve di decadenza.
Meno felice è la disciplina delle azioni di re;clamo e di contestazione.
Il tentativo di ridefinizione dell’azione di reclamo è stato troppo cauto e si è persa un’occasione per esplicitare il coordinamento tra la disciplina del reclamo e la regola posta dall’art. 234 c.c. e, più in generale, per indicare entro quali termini sia ammessa nel nostro ordinamento, accanto all’azione di reclamo, in cui la legittimazione attiva spetta esclusivamente al figlio, un’azione con le medesime finalità esercitabile anche dai (rectius, da uno dei) genitori: il decreto delegato si è limitato ad introdurre una norma generale nella quale enumera – ma l’elenco non sembra tassativo – i casi che consentono ad un soggetto di agire per il reclamo dello status filiale, riprendendo in parte quelli già individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Va poi segnalato che è venuta meno l’uniformità della regola della legittimazione passiva che accomunava il giudizio per la dichiarazione di paternità o di maternità e l’azione di reclamo della legittimità, per cui in entrambi i casi, ove fosse venuto meno colui del quale si richiama la genitorialità, la legittimazione passiva sarebbe spettata agli eredi: con il decreto legislativo, infatti, la disciplina del reclamo è stata resa conforme, richiamando l’art. 247, co. 4, c.c., a quella del disconoscimento e della contestazione, indicando quali legittimati passivi, in caso di decesso del genitore, piuttosto che gli eredi, i discendenti o gli ascendenti e, in ultima istanza, il curatore speciale (art. 249, co. 3, c.c.), senza tenere conto che l’interesse da tutelare in via di principio, nel fissare la regola della trasmissione della legittimazione passiva – mentre nelle azioni di contestazione, è di ordine morale – nelle azioni di reclamo è prevalentemente di ordine materiale. Vero è che la disciplina adottata è più vantaggiosa per l’attore, in quanto riduce il rischio di inammissibilità della domanda: ma tale ordine di motivi, se prevalente, dovrebbe essere evocato, da un legislatore che abbia pretese sistematiche, per modificare anche la disciplina della dichiarazione di paternità o di maternità.
Decisamente inadeguata è anche la riforma dell’azione di contestazione dello stato di figlio, soprattutto per la formula infelice utilizzata nella disposizione di nuovo conio dell’art. 240, a norma del quale «Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 239» che si riferisce ai casi di reclamo: mentre è chiaro il riferimento all’azione di contestazione, speculare a quella di reclamo, della maternità per supposizione di parto o sostituzione di neonato, resta oscuro il riferimento alla fattispecie del secondo comma dell’art. 239 c.c., dove si richiama il caso in cui l’azione di reclamo è esercitata da chi è nato nel matrimonio ed è stato iscritto come figlio di ignoti. Ragioni di coerenza potrebbero indurre a ritenere che, al di là del dato testuale, il richiamo al secondo comma possa riferirsi all’azione di contestazione fondata sulla insussistenza del rapporto di coniugio tra i ge;nitori, dove si adduce la mancata celebrazione o la nullità (per incesto di genitori in mala fede) del matrimonio; mentre appare ancora più lontano dal dato testuale l’alternativa di ritenere che il richiamo si riferisca al caso in cui si sia costituito automaticamente il titolo di figlio, pur essendo la nascita avvenuta dopo trecento giorni l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi.
3.3 Le azioni di stato nella filiazione fuori dal matrimonio
La disciplina della dichiarazione giudiziale subisce svariati interventi di modifica, volti a colmare lacune senza sovvertire principi consolidati; di mag;giore incidenza, invece, è la riforma dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che si presenta problematica quantomeno sotto due differenti profili.
In primo luogo, come già rilevato, si delimita la regola dell’imprescrittibilità soltanto al diritto del figlio ad impugnare il riconoscimento, dovendo gli altri soggetti interessati agire entro un termine di decadenza di cinque anni dall’annotazione del riconoscimento. In questo contesto, va rilevata la posizione particolare in cui si trova l’autore del riconoscimento, il quale è sottoposto ad un più breve termine di decadenza di un anno, che decorre generalmente dal momento dell’annotazione del riconoscimento. Tuttavia, qualora l’autore del riconoscimento dimostri di avere ignorato la propria impotenza, il termine annuale di decadenza decorre dal successivo momento della scoperta, restando comunque fermo il termine di decadenza quinquennale. Al riguardo, va segnalato quel che potrebbe essere soltanto il frutto di un errore dei compilatori del decreto legislativo, i quali prescrivono, in relazione al termine annuale di decadenza, che «nello stesso termine, la madre, che abbia effettuato il riconoscimento, è ammessa a provare di avere ignorato l’impotenza del presunto padre».
In secondo luogo, si introduce una disposizione discutibile in materia di legittimazione passiva dell’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nella quale è previsto che «la morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse»: disposizione la quale, presupponendo . e conseguentemente confermando . che in questa fattispecie non opera una regola di trasmissione della legittimazione passiva, evita che il principio del litisconsorzio necessario possa essere inteso in senso ostativo all’azione in giudizio del terzo ogni qualvolta sia deceduto uno dei legittimati passivi.
3.4 Le prove della filiazione
Di particolare rilievo, almeno sul piano teorico, è l’estensione del requisito del possesso di stato quale prova legale, in mancanza dell’atto di nascita, anche della filiazione fuori dal matrimonio, che viene così parificata anche sotto tale profilo alla filiazione nel matrimonio. L’innovazione ha valore sistematico, in quanto consente di far valere, incidentalmente in giudizio, la condizione di figlio nato fuori dal matrimonio anche a chi non è in grado di dimostrare di essere stato riconosciuto o il cui rapporto di filiazione non è stato dichiarato giudizialmente: si tratta di una regola che si pone in contrasto con la tradizione, in quanto la dimostrazione del possesso di stato nella filiazione naturale era soltanto un requisito, prima della riforma del 1975, per accedere al giudizio per la dichiarazione di paternità o di maternità. La questione potrebbe assumere rilievo anche nella prassi se si tiene conto che la novella ha fatto venire meno, anche per la filiazione nel matrimonio, il requisito di più difficile dimostrazione, il nomen: per quanto non sia chiara la ragione per cui, in una società sempre più controllata e informatizzata, si sia reputato opportuno restituire vitalità, o comunque maggiore estensione, ad un istituto che appariva ormai desueto.
Ha una reale portata innovativa anche la disciplina delle prove nella nuova versione dell’art. 242 c.c., dove si prevede che la sussistenza del rapporto di filiazione, dentro o fuori il matrimonio, possa essere dimostrata con ogni mezzo: disposizione che, pur avendo adottato una formula generica, va riferita, coerentemente con la tradizionale distinzione tra prove legali e altre prove, agli strumenti probatori in sede di giudizio di stato. L’effetto più impor;tante, derivante dall’abrogazione del testo previgente – nonché dalla connessa abrogazione dell’art. 243 c.c. – sembra essere il venir meno dei limiti alla prova testimoniale della filiazione nel matrimonio, i quali avevano una specifica rilevanza in sede di azione di reclamo, essendo invece già libera la prova in caso di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità: per cui l’unificazione, in questo caso, è avvenuta in senso speculare a quanto indicato dalla legge delega.
3.5 L’unificazione dello status e la responsabilità genitoriale
Già il coordinato disposto degli art. 147 e 261 c.c. prevedeva la piena equiparazione dei diritti e dei doveri tra genitori e figli. Per cui l’introduzione della disposizione di nuovo conio dell’art. 315 bis c.c., la quale regola i diritti e i doveri dei figli senza distinguere tra quelli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, ha comportato soltanto un restyling formale, nell’ambito del quale è stato correttamente mantenuto l’art. 147 c.c., quale norma che disciplina gli obblighi reciproci dei coniugi. L’unificazione dello status, sul piano degli effetti, ha trovato piuttosto una specifica attuazione nella abrogazione della disciplina sul diritto di commutazione in materia successoria, che era stata, ancora di recente, salvata da una sentenza della Corte costituzionale e la cui eliminazione, invero, non era stata espressamente prevista dalla legge delega.
L’adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall’art. 315 bis c.c., nel rispetto – o, comunque, tenendo conto – delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l’oggetto principale della “responsabilità genitoriale”: per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità in quanto tale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente “economica”, sino a che il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza. In questo contesto è espressamente stabilito che talune componenti della responsabilità dei genitori cessino con il raggiungimento della maggiore età o con l’emancipazione: mentre sorge il dubbio se il potere di indirizzo, consiglio ed orientamento, che costituiva il nucleo centrale dell’esercizio della potestà dei genitori, sia anch’esso limitato alla minore età, secondo la regola tradizionalmente accolta, o abbia una durata indefinita rispondente alle capacità e alle esigenze del figlio.
Il decreto delegato interviene altresì con una re;gola di equiparazione tra filiazione nel matrimonio e fuori dal matrimonio, abrogativa dell’art. 317 bis c.c., per cui l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i poteri annessi, è attribuito a entrambi i genitori che abbiano riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, essendo divenuta irrilevante la loro convivenza. Ne deriva che, anche nella filiazione fuori dal matrimonio, ogni decisione deve essere presa di comune accordo tra i genitori che abbiano riconosciuto il figlio, stabilendo in primo luogo la residenza abituale del minore. Solo qualora vi sia conflitto tra i genitori, che abbiano interrotto la convivenza o che non siano mai stati conviventi, sulle modalità con il quale il figlio deve mantenere i rapporti con ciascuno di essi – non, quindi, su singole questioni di particolare importanza (cfr. art. 316, co. 2, c.c.) – si può ricorrere alla disciplina, comune anche alla fattispecie della crisi del rapporto coniugale, degli articoli 337 bis ss. c.c., che consente al giudice di determinare le regole dell’affidamento condiviso o, in casi eccezionali, di disporre l’affidamento esclusivo, limitando conseguentemente – con altra regola considerata di portata innovativa – l’esercizio della responsabilità genitoriale per chi non è affidatario.
Pur sempre in attuazione del principio di non discriminazione, stavolta per diversità di genere, è stata infine abrogata la norma che attribuiva al padre il potere di adottare provvedimenti indifferibili e urgenti nel caso di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, rinviando al comune consenso.
3.6 I rapporti con gli ascendenti
Appaiono quantomeno oscure le ragioni per cui, già in sede di legge delega, si sia introdotto un diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minori, prevedendo altresì, nel decreto delegato, che l’ascendente, al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto, possa ricorrere al tribunale dei minori affinché siano adottati, con le procedure dell’art. 336,co.2, c.c., «i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore». Poiché è specificamente previsto che la valutazione del giudice debba tenere conto solo dell’interesse del minore, non si comprende perché il diritto dovrebbe essere fatto valere solo dagli ascendenti e non da tutti i parenti con i quali il minore ha un interesse qualificato a mantenere i rapporti e, a fortiori, neanche per quale motivo si ponga l’accento sulla qualificazione della posizione degli ascendenti in termini di diritto, quando la situazione giuridica riconosciuta è testualmente considerata non espressiva dell’interesse dei loro titolari. Non sembra, peraltro, che la novella consenta agli ascendenti di intervenire nel giudizio di affidamento dei figli: essa introduce piuttosto una specifica procedura da attivare qualora la condotta di ciascuno dei genitori ostacoli la costituzione o il mantenimento del rapporto con gli ascendenti. Ma tale procedura non sembra che sia diversa, nel presupposto (pregiudizio dell’interesse del figlio) e nel provvedimento oggetto di istanza, da quella alla quale sarebbe legittimato a ricorrere qualsiasi parente, pur sempre a tutela dell’interesse del figlio al mantenimento del rapporto parentale, secondo la disciplina dell’art. 333 c.c.
La scelta del legislatore delegato di attribuire l’azione alla competenza del tribunale dei minori, giustificata con l’inquadramento della nuova tutela nell’ambito dei giudizi concernenti l’esercizio della potestà, segnala, rispetto agli obiettivi della legge delega, un tardivo ripensamento, sollecitato forse dal timore di una interferenza degli ascendenti nei giudizi di separazione e di divorzio: ma la regola processuale pone dubbi di conformità con le prescrizioni della legge delega, alla luce dei quali è stato già sol;lecitato il giudizio della Corte costituzionale.
3.7 Parentela naturale e regime successorio
La costituzione del rapporto parentale anche per la filiazione fuori dal matrimonio ha sviluppato la sua piena incidenza in materia successoria e alimentare, dove l’intervento del decreto delegato è stato minimale dal punto di vista formale, in quanto la soluzione desiderata, della piena equiparazione della parentela naturale a quella legittima, è derivata direttamente dalla estensione del concetto di parentela ex art. 74 c.c. oltre la famiglia legittima: per cui gli unici interventi del decreto legislativo sono stati rivolti all’eliminazione del riferimento alla legitti;mità degli ascendenti nella successione necessaria (artt. 536, 538, 544 c.c.), nella successione legittima (art. 565 c.c.), nonché di ogni riferimento alla condizione, legittima o naturale, degli ascendenti in materia alimentare.
L’intervento più rilevante del decreto legislativo ha riguardato piuttosto la disciplina transitoria dell’estensione dei diritti successori ai parenti naturali (art. 104, d.lgs. n. 154/2013): in forza della normativa delegata, infatti, tali diritti possono essere fatti valere anche in relazione alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge delega, ogni qualvolta, a quella data, non siano già consolidati gli effetti del giudicato; si prevede inoltre che il termine di prescrizione per fare valere siffatti diritti successori inizi a decorrere a partire dall’entrata in vigore della stessa legge delega.
3.8 Il figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia coniugale
Va infine segnalato che l’unificazione dello status soffre una deroga importante – oltre quella riguardante l’acquisizione del cognome, solo in parte giustificata dalla stretta connessione con le regole di acquisizione dello status derivante dalla permanenza della regola dell’art. 252 c.c., applicabile soltanto alla filiazione fuori dal matrimonio. Mentre non sussiste alcun limite per i genitori del figlio che sia nato nell’ambito di un precedente rapporto matrimoniale, di stabilire (concordemente) che questi sia accolto nella nuova famiglia dell’uno o dell’altro genitore legittimo (cfr. art. 316, co. 1, c.c.), è stata mantenuta una disciplina articolata, coerente con la pregressa pluralità degli stati filiali, che subordina l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di colui che lo ha generato, non solo al consenso dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento (secondo la regola generale dell’esercizio della potestà genitoriale), ma anche a quello del coniuge convivente, nonché, entro certi limiti, dei figli ultrasedicenni conviventi.
La disposizione pone dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al rispetto del principio posto dalla legge delega nell’art. 2, co. 1, lett. e), n. 1, della l. n. 219/2012, che demandava «esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all’art. 30, terzo comma, della Costituzione», in quanto l’art. 252,co. 5, c.c. prevede che la decisione sia demandata al giudice soltanto nel «caso di disaccordo tra i genitori ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi»: il disposto non sancisce che il giudice possa superare il dissenso del coniuge convivente. L’apparente discrasia tra la legge delega e il decreto delegato non sembra tuttavia il frutto di una dimenticanza o di un refuso, in quanto pare piuttosto corrispondere ad una scelta consapevole che trae origine dall’adesione all’interpretazione, già prevalente prima della riforma, della disposizione che regola l’inserimento del figlio nel caso di riconoscimento effettuato prima del matrimonio: anche se l’attuazione della legge delega sarebbe stata ugualmente possibile sottoponendo ad autorizzazione giudiziale anche l’inserimento del minore riconosciuto prima della celebrazione del matrimonio.
L’esigenza di interpretare in modo costituzionalmente conforme il nuovo testo dell’art. 252 c.c. dovrebbe sollecitare, invece, a considerare una mera modifica stilistica l’abrogazione del riferimento alla legittimità dei figli, ai quali è riconosciuta la titolarità del diritto di esprimere il consenso all’inserimento del minore nella famiglia legittima, respingendo, per la mancanza di copertura costituzionale e per la sua evidente incongruità, la tesi che in tal modo si sia subordinato l’inserimento del figlio naturale, oltre che al consenso dei componenti della famiglia legittima (tra i quali anche i figli in caso di adozione le;gittimante), anche al consenso di eventuali figli naturali già inseriti nella famiglia legittima.
1 Questo scritto riprende in parte, e rivede alla luce dei numerosi interventi dottrinali e delle prime pronunzie giurisprudenziali, un primo commento, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della legge delega, in Corr. giur., 2014, 540 ss. e 675 ss., al quale si rinvia anche per ulteriori citazioni bibliografiche. Si vedano per contributi che tengono conto del decreto legislativo n. 154/2013, il numero monografico di Famiglia e diritto, n. 5/2014; quelli raccolti, sotto il titolo Lo status di figlio, in Giur. it., 2014, 1261 ss., e in Bianca, M., a cura di, Filiazione: commento al decreto attuativo, Milano, 2014; nonché Clarizia, O., Innovazioni e problemi aperti all’indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione, in Riv. dir. civ., 2014, 597 ss.: Ferrando, G., La filiazione dopo la riforma, in Bioetica, 2013, 563 ss.; Del Giudice, A., La filiazione prima e dopo la riforma, in Dir. fam., 2014, 337 ss.; Iadecola, A.M., Il principio di unificazione dello status di figlio, ivi, 364 ss.; Casaburi, G., Il completamento della riforma della filiazione (d.leg. 28 dicembre 2013 n. 154), in Foro it., 2014, V, 3 ss. Per sintesi aggiornate sulla disciplina della filiazione dopo la riforma si rinvia a Auletta, T., Diritto di famiglia, Torino, 2014, 325 ss.; Amadio, G.;Macario, F., Diritto civile. Norme, questioni, concetti, vol. II, Bologna, 2014, 557 ss.