riforma istituzionale
rifórma istituzionale locuz. sost. f. – Intervento del legislatore con cui si muta l’assetto organizzativo dell'ordinamento italiano attribuendo nuove funzioni a Comuni, Province, Regioni o Stato ovvero contenendo le figure soggettive operanti nel sistema e si conferiscono poteri e funzioni che prima non erano considerati; ovvero si incida anche sulla conformazione dei tre poteri dello Stato. Ogni riforma istituzionale deve avere il supporto di una legge, ma occorre comunque una legge anche per distribuire le funzioni che comportino l’esercizio di poteri amministrativi, negando così che la Costituzione sia immediatamente applicativa e abbia direttamente operato conferimenti di queste funzioni esprimendo l’art. 118 Cost. al più, un indirizzo per il legislatore. L’art. 118 Cost. afferma che la distribuzione delle funzioni tra gli enti territoriali deve avvenire sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Costituzione non contiene indicazioni chiare circa la fonte competente a operare questa distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali. In particolare, si è discusso a lungo se, con riferimento alle materie in ordine alle quali sussiste la competenza legislativa regionale (residuale o concorrente), vi fossero spazi per un intervento del legislatore statale, il quale presumibilmente disporrebbe l’attrazione di alcune funzioni a livello appunto statale. La risposta positiva è stata fornita della sent. n. 303/2003 della Corte cost. la quale, occupandosi della disciplina che, per la realizzazione delle grandi opere, attribuisce importanti poteri al Governo, ha ammesso che la legge statale possa conferire funzioni amministrative allo Stato (ancorché relative a materie che rientrano nella potestà legislativa regionale; con riferimento alle materie di potestà regionale residuale si veda la sent. n. 6/2004 Corte cost.). È opportuno osservare che, in tal modo, la Corte ha individuato un ulteriore ambito di potestà legislativa statale, non contemplato dall’art. 117 Cost.: si tratta della disciplina delle funzioni amministrative affidate allo Stato. Secondo la Corte, infatti, la possibilità di allocare (cioè attrarre verso lo Stato) la funzione, giustifica la sussistenza della potestà legislativa statale di regolarne l’esercizio. Lo spostamento della funzione, però, è subordinato al rispetto del metodo dell’intesa con la Regione. La legge (che conferisce funzioni e, contestualmente, ne disciplina l’esercizio), infatti, deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. In altri termini, il conferimento è possibile a condizione che un’intesa sia stata raggiuta o tentata, ovvero venga prevista dalla legge in ordine al momento di esercizio del potere amministrativo e, cioè, nel corso del procedimento amministrativo che viene seguito per esercitare la funzione conferita.