rimborso
L’azione di rimborsare, il fatto di venire rimborsati di quanto si è speso e la somma stessa rimborsata.
Pagamento a varie scadenze o in unica soluzione secondo le previsioni contrattuali, della rata o delle rate di ammortamento (➔) di titoli del debito pubblico (➔) o di obbligazioni private (➔ obbligazione). Sovente il contratto prevede rate periodiche per il pagamento dei soli interessi (cedole) e alla scadenza il r. integrale del debito. In altri casi non vi sono cedole di interessi (buoni senza cedola o zero coupon bond; ➔ CTZ) e vi è un unico r. alla scadenza, comprensivo del capitale prestato e degli interessi. Con riferimento a quel che accade alla scadenza si distinguono il r. alla pari, sotto la pari e sopra la pari, a seconda che l’emittente si obblighi a rimborsare in tale data una somma rispettivamente uguale, inferiore o superiore al valore nominale del titolo.
Forma d’intervento bancario autorizzata dal compratore nelle operazioni di pagamento per fornitura di beni o servizi. Essa consegue all’emissione, da parte del venditore, di una o più tratte a carico di una banca per l’importo corrispondente al valore della fornitura.
Procedura con la quale un soggetto che ha dovuto effettuare pagamenti conseguenti al risarcimento di un danno esercita il suo diritto di rivalsa nei confronti del responsabile. Tipicamente esercitata dallo Stato, o da altri enti pubblici territoriali, verso i loro dipendenti che hanno causato un danno per il quale sia stato disposto il risarcimento a carico dell’ente pubblico, o da imprese di assicurazione private o enti pubblici assicurativi (per es., l’INAIL).
Motivazione analoga si ha in materia cambiaria con l’azione di regresso. Suo presupposto è che uno dei soggetti che hanno ricevuto per girata una cambiale girandola a loro volta, sia stato chiamato dal suo giratario (o comunque da un giratario successivo) a pagare il debito a causa dell’inadempimento del debitore principale. Con l’azione di regresso si chiede a uno dei precedenti obbligati (il debitore principale o un girante precedente) il r. della somma pagata e delle eventuali spese.
Componente addizionale della rimunerazione che spetta, secondo pattuizione contrattuale, a un lavoratore dipendente o autonomo, per risarcirlo, dietro presentazione della documentazione (cosiddetto r. a piè di lista, eventualmente entro tetti prestabiliti) o forfettariamente, delle spese sostenute per effettuare la propria prestazione lavorativa.