rinegoziazione
rinegoziazióne s. f. – Nel linguaggio comune, l’azione di negoziare nuovamente e di aprire nuove trattative; inoltre, gravitando intorno al valore iterativo del prefisso ri-, indica anche duplicazione o ripetizione di un’attività già svolta, il compiersi di un’azione analoga a quella espressa dal verbo semplice. Adoperato in diverso modo nel linguaggio politico, nelle relazioni internazionali (r. di un governo di coalizione, di un trattato internazionale) e in ambito sindacale (nel senso di fare oggetto di un nuovo negoziato), il termine r. è diventato – sin dagli anni Novanta del secolo scorso – di largo impiego nel diritto contrattuale, dove si distingue per il valore reversivo del prefisso ri-, esprimendo l’idea di un movimento all’indietro e di ritorno a fase anteriore, che non implica necessariamente ripetizione di un’attività già svolta. Così, nella r. di un contratto, le parti tornano sul loro accordo – che possono aver concluso anche in assenza di trattative – con il proposito di modificarne, in diversa forma, alcuni elementi. In questo significato la r. presuppone non un precedente contrattare, bensì un contrarre. Emerge il contrasto tra un elemento dinamico, dato dall’azione – mutevole e creativa – dell’aprire nuove trattative e un accaduto storico, l’accordo contrattuale, ormai definito e vincolante tra le parti. Tale contrasto è implicito nel significato che la r. assume nella pratica degli affari: dove a provocare le nuove trattative in corso di esecuzione del contratto sono in genere le mutate condizioni economiche di un rapporto protratto nel tempo. Impiegato sul piano economico per indicare bisogni e tecniche volti a conseguire un risultato migliorativo, il vocabolo è oggi saldamente presente nella letteratura giuridica e nel lessico legislativo (per es., in materia di mutui di varia tipologia e di contratti di locazione) dove la r. – di per sé fenomeno in potenza dall’esito indistinto – è spesso richiamata insieme all’evento, conseguito o da conseguire, della modificazione del rapporto alla quale tende l’azione del rinegoziare e, in genere, al fenomeno della . Il problema giuridico della r. si è diffuso tra gli operatori del mercato italiano e internazionale per quei contratti protratti in diversa forma nel tempo, quando la loro esecuzione sia compromessa da un evento perturbatore che, estraneo alla volontà dei contraenti, altera in maniera significativa l’equilibrio economico delle prestazioni (si pensi agli effetti sui contratti di durata della crisi petrolifera mediorientale degli anni Settanta del 20° sec. o alle ricadute sul piano economico e giuridico derivanti da conflitti bellici o, in genere, alle oscillazioni di valore delle prestazioni contrattuali provocate da avvenimenti straordinari e imprevedibili). Si distingue tra due ipotesi: a) che i contraenti abbiano previsto nel contratto l’obbligo di rinegoziare in ragione dell’accadere di determinati fatti (introducendo nell’accordo apposita clausola di r.); b) che, in assenza di una clausola di questo tenore, si possa configurare, per il caso di eventi sopravvenuti, un obbligo legale di rinegoziare le condizioni economiche di rapporti contrattuali protratti nel tempo, in specie in quei rapporti funzionali alla pianificazione dell’attività d'impresa e all’organizzazione del mercato, che esigono una tutela rispondente alle esigenze di stabilità, nel tempo, delle relazioni economiche. Nel primo caso, in cui le parti provvedono a 'gestire' la sopravvenienza in via convenzionale, la clausola di r. può contemplare, nell’ipotesi di esito negativo della trattativa, l’intervento di un terzo (la cui attività viene ricondotta talora all’arbitraggio talora all’arbitrato irrituale) ovvero indicare i criteri di determinazione dell’accordo modificativo. Nel caso sub b), l’obbligo di rinegoziare discenderebbe dalla legge (in particolare, dai principi di buona fede e di equità), sicché le parti e il giudice, con riferimento a contratti protratti in diverso modo nel tempo, insidiati e gravati da eventi perturbatori, sarebbero chiamati a garantire, con la revisione, la conservazione del vincolo contrattuale. Questa soluzione, accolta in diverso modo dai progetti di unificazione legislativa a livello europeo, non sembra tuttavia praticabile nell’ordinamento giuridico italiano; in cui la materia delle sopravvenienze è dominata, sul piano legislativo, dal rimedio dello scioglimento del vincolo contrattuale (art. 1467 cod. civ.) e dove la r. viene a configurarsi come una forma di libero esercizio dell’autonomia privata.