Rinuncia all'impugnazione
In materia di rinuncia all’impugnazione, è emerso un contrasto tra un indirizzo maggioritario, secondo cui il difensore dell’indagato o imputato non munito di procura speciale non può validamente rinunciare all’impugnazione da lui autonomamente proposta, ed un orientamento minoritario che, al contrario, si è mostrato favorevole a riconoscere il potere di rinuncia al difensore che, anche se non munito di procura speciale, abbia presentato autonomamente impugnazione. Investite della questione, le Sezioni Unite hanno stabilito che il difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, non munito di procura speciale, non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.
Sul tema delle condizioni legittimanti la rinuncia all’impugnazione la giurisprudenza, già sotto il vigore del codice del 1913, sembrava piuttosto consolidata nell’affermare che il difensore privo di procura speciale non potesse rinunciare all’impugnazione, neppure se da lui proposta. Solo in tempi recenti la Corte di cassazione si è mossa lungo il solco tracciato dall’indirizzo minoritario, e ponendosi in contrasto con l’orientamento dominante, ha riconosciuto al difensore un autonomo potere di rinuncia, svincolandolo dalla necessità della procura speciale.
La prospettiva dominante1 – temperata esclusivamente nell’ipotesi in cui la rinuncia fatta in udienza dal difensore fosse stata accettata o quantomeno non opposta dall’interessato presente – si è inizialmente confrontata con un isolato precedente difforme2.
In quest’ultimo contesto, facendo leva sulle difficoltà di assegnare al silenzio un valore legale tipico rispetto ad una attività di carattere strettamente tecnico e sull’esistenza di precedenti decisioni in cui era stato ammesso il potere del difensore di rinunciare solo ad uno o più motivi di impugnazione pur in assenza del contributo volitivo dell’interessato, si affermò il potere del difensore di rinunciare autonomamente all’impugnazione da lui proposta, senza necessità di procura speciale; da un lato, infatti, sarebbe stato contraddittorio correlare il predetto potere autonomo solo alla rinuncia parziale e non anche a quella totale; dall’altro, si escludeva che fosse decisiva la circostanza che nell’art. 589, co. 2, c.p.p. il legislatore avesse impiegato l’espressione «parti private», ben potendosi ritenere riferibile tanto all’interessato quanto al suo difensore. Piuttosto, assumeva rilievo l’estensione delle facoltà e dei diritti che la legge riconosce all’imputato (art. 99, co. 1, c.p.p.) perché in essa si riteneva testimoniata la volontà di assegnare al difensore un ruolo di partecipazione, e non di mera assistenza tecnica, e dunque, la titolarità di un potere di rinuncia all’impugnazione consequenziale al potere di proporre autonoma impugnazione.
È da quest’ultimo punto che si sviluppa il percorso ermeneutico tracciato nella sentenza che, in tempi più recenti, riconosce al difensore un potere autonomo di rinuncia all’impugnazione3. In quest’ottica, l’orientamento dominante sottovaluta le implicazioni derivanti dal riconoscimento della titolarità del diritto autonomo di impugnazione perché questo implica il riconoscimento di un potere dispositivo sulle sorti del processo. Né in senso contrario depone la previsione di cui all’art. 589, co. 2, c.p.p., potendosi essa ragionevolmente leggere, nell’ambito del sistema delineato dall’art. 571 c.p.p., come riferita all’iniziativa personale dell’imputato di rinunciare all’impugnazione da lui stesso proposta ovvero, in forza del disposto dell’art. 571, co. 4, c.p.p., a quella proposta dal difensore, senza che con ciò si sia inteso inibire a quest’ultimo la rinuncia all’impugnazione da lui autonomamente proposta.
L’orientamento prevalente, tuttavia, è granitico4; da un lato, fa leva sulla lettera dell’art. 589, co. 2, c.p.p. e sul riferimento testuale alle «parti private» che vale ad escludere il difensore dal novero dei titolari del potere di rinuncia all’impugnazione5. Dall’altro, si basa sulla natura dispositiva dell’atto di rinuncia che è insuscettibile, come tale, di costituire espressione dell’esercizio del diritto di difesa rientrante nei poteri di rappresentanza spettanti al difensore, e che pertanto può essere ricondotta unicamente alla volontà dell’interessato, manifestata personalmente o per il tramite di un procuratore speciale6.
Intervenute per risolvere il contrasto, le Sezioni Unite7 si pongono lungo il solco tracciato da quest’ultimo indirizzo, confermando che l’attribuzione al difensore di un potere autonomo di impugnazione non implica il conseguente riconoscimento di un potere di successiva rinuncia.
Principalmente di tre ordini risultano le considerazioni prospettate dal Supremo Collegio per avvalorare la soluzione prescelta. La prima si fonda sulla essenza della rinuncia; questa estingue l’efficacia dell’atto di impugnazione e per questo implica una legittimazione attuale a disporre del diritto, la quale non può che appartenere al titolare del diritto stesso; essa, in altri termini, rappresenta l’atto abdicativo di un diritto di cui unico titolare – anche nel caso di impugnazione proposta dal difensore – è l’interessato (imputato, indagato o altra parte privata). Da qui discende, dunque, l’inclusione della rinuncia all’impugnazione nell’ambito degli atti riservati personalmente all’imputato (art. 99, co. 1, seconda pt., c.p.p.), in un’ottica che si pone del tutto in linea con principi generali espressi in altre occasioni dalle Sezioni Unite8.
La conclusione è avvalorata anche dall’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che vengono in rilievo in tema di rinuncia all’impugnazione. Innanzitutto, riaffermando gli approdi prospettati sul punto dall’orientamento maggioritario, risulta valorizzata la lettera dell’art. 589, co. 2, c.p.p. ed un non secondario elemento esegetico in forza del quale escludere dalla titolarità del potere di rinuncia il difensore, in quanto non compreso nell’area dei soggetti qualificabili come «parti private». Sebbene la parola «parte» sia impiegata in taluni casi con riferimento anche al difensore (art. 182, co. 2, c.p.p.), una espressa distinzione soggettiva è, invece, postulata proprio in materia di impugnazioni, ad esempio in tema di «presentazione dell’impugnazione» (art. 582, co. 2, c.p.p.) o di «spedizione dell’atto di impugnazione» (art. 583, co. 3, c.p.p.).
Anche a prescindere dal dato testuale, è la ratio sottesa agli artt. 589, co. 2 e 571, co. 4, c.p.p. che induce ad escludere la possibilità di affermare la sussistenza di un autonomo potere di rinuncia all’impugnazione da parte del difensore. Queste disposizioni, essendo preordinate a ricondurre all’imputato la scelta se avvalersi o meno degli effetti dell’impugnazione formulata per suo conto dal difensore, testimoniano la volontà di assegnare solo all’interessato il potere di disporre del rapporto processuale; a conferma della prospettiva depone proprio la norma che attribuisce al difensore un potere autonomo di impugnazione perché, quando il legislatore ha inteso derogare al principio generale per cui solo la parte personalmente può compiere un atto dispositivo del predetto rapporto, ha provveduto con una disposizione espressa (art. 571, co. 3, c.p.p.).
Note
1 Sul punto, per tutte v. Cass. pen., S.U., 31.5.1991, n. 6, in CED rv. n. 188163, Catalano.
2 Cass. pen., sez. VI, 8.6.1992, n. 2115, in CED rv. n. 192850, Di Vito.
3 Cass. pen., sez. I, 18.6.2014, n. 48289, in CED rv. n. 261151, Tiberia.
4 Tra le molte, Cass. pen., sez. III, 16.4.2015, n. 33032, Chessa, inedita; Cass. pen., sez. II, 5.12.2014, n. 5378, in CED rv. n. 262276, Preiti.
5 Cfr., Cass. pen., sez. I, 27.1.2012, n. 7764, in CED rv. 252080, Santonastaso.
6 Cass. pen., sez. I, 23.5.2013, n. 29202, in CED rv. n. 256792, Maida.
7 Cass. pen., S.U., 25.3.2016, n. 12603, in CED rv. n. 266244, Celso.
8 Cfr., Cass. pen., S.U., 5.10.1994, n. 18, in CED rv. n. 199805, Battaggia, in cui si è affermato «che la rappresentanza del difensore non può estendersi all’esercizio di poteri processuali dispositivi, i quali propriamente non costituiscano esplicazione di tutela difensiva e come tali possano ricondursi solo alla volontà dell’imputato, richiedendo perciò una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale»; tra questi atti le Sezioni Unite hanno annoverato proprio la rinuncia all’impugnazione ex art. 589, co. 2, c.p.p. Nello stesso senso, più di recente, Cass. pen., S.U., 29.10.2009, n. 47923, in CED rv. n. 244819, D’Agostino.