RINUNZIA (XXIX, p. 375)
Il codice civile del 1942 prevede forme particolari di rinunzia, come la derelizione del diritto di proprietà prevista dagli art. 1236 e segg., il ripudio dell'eredità contemplato negli articoli 478 e 521. La rinunzia può avere per oggetto diritti che ancora non siano entrati nel patrimonio del rinunziante, ma di cui sia certa l'esistenza, fatta eccezione per quei diritti futuri, la cui preventiva rinunzia è vietata dalla legge, come nel caso di eredità non ancora aperta (art. 458 cod. civ.). La volontà di rinunziare a un diritto può manifestarsi espressamente e anche tacitamente purché i fatti da cui possa desumersi la tacita rinunzia siano inequivoci e concludenti. La rinunzia può estendersi anche oltre i limiti di uno specifico diritto ed avere effetto abdicativo generale, purché si possa precisarne l'oggetto.