RINVIO
. Diritto internazionale. - Il problema del "rinvio" in diritto internazionale privato viene formulato nei seguenti termini: allorquando le norme di diritto internazionale privato di una data legislazione dichiarano competente a regolare un dato rapporto una legislazione straniera, si deve ritenere che esse rinviano al diritto straniero nella sua totalità, ovvero solo alle norme sostanziali straniere con esclusione quindi delle norme formali di diritto internazionale privato della legislazione richiamata? Se le norme di diritto internazionale privato delle due legislazioni (la lex fori e la legge richiamata) coincidono, la risposta nell'uno o nell'altro senso, che si dà al quesito sopra indicato, non implica divergenza nei risultati pratici; questa invece ha luogo nel caso in cui le norme di diritto internazionale privato dei due ordinamenti sono differenti. La lex fori dichiara, p. es., competente a regolare un dato rapporto la legge nazionale di una persona: se nell'ordinamento nazionale di questa persona esiste, invece, una norma di diritto internazionale privato che dichiara competente a regolare lo stesso rapporto la legge di domicilio o di situazione dei beni - e dato che nella specie il domicilio o i beni si trovino fuori del territorio nazionale della persona il giudice deve applicare la legge sostanziale nazionale (della persona), ovvero deve applicare la legge sostanziale cui rinvia la legge nazionale anzidetta? Coloro che pensano che si debba tener conto solo delle disposizioni sostanziali della prima legge dichiarata competente dalla lex fori sono designati come contrarî al rinvio; favorevoli sono invece detti gli altri che ammettono che si debba tenere conto delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento straniero designato dalla lex fori. Questo rinvio poi può essere fatto dalla legge richiamata alla legge richiamante: alla lex.fori (rinvio indietro, Rückverweisung) ovvero anche a una terza legge (rinvio in avanti, Weiterverweisung); né ci si arresta necessariamente a questo primo rinvio, ché si ammette anche la possibilità che la seconda legge rinvii a una terza, e così di seguito per successivi rinvii.
Diversi sono gli argomenti addotti pro e contro la dottrina del rinvio. Contro di essa si fa valere che, se il giudice tiene conto delle norme di rinvio della legislazione straniera, finisce per violare le proprie norme di diritto internazionale privato che siano divergenti da quelle straniere. Dall'altra parte si ribatte che, applicando le norme di richiamo del diritto straniero, si vengono ad applicare integralmente le norme proprie di diritto internazionale privato, perché è solo sulla base di queste ultime che viene applicato il diritto formale spaziale straniero. Si è osservato ancora dagli oppositori della dottrina del rinvio che questa conduce a un circulus inextricabilis. Infatti - si dice - se si accoglie il rinvio che la legge straniera richiamata dalla lex fori fa, p. es., alla lex fori, non vi sarebbe alcuna ragione di non tener conto in questo secondo momento dello stesso rinvio che fa la lex fori alla stessa legge straniera e così si sarebbe rimandati continuamente da una legge a un'altra senza possibilità di soluzione. Invece a favore del rinvio si è aggiunto che, quando la legge del giudice rinvia a una legislazione straniera, e questa si disinteressa di regolare con le proprie norme sostanziali quel rapporto rinviando alla prima legge, non si vede perché il legislatore fori debba essere più rigoroso nell'attribuire e nel tutelare una competenza a favore del legislatore straniero, una volta che quello stesso se ne spoglia. E altri argomenti si invocano a favore del rinvio quando questo viene fatto alla legge del giudice: maggiore conoscenza del giudice del proprio diritto sostanziale, presunzione che questo sia migliore del diritto straniero, maggiore sicurezza che la sentenza - in sede di delibazione - venga riconosciuta nello stato straniero le cui norme di diritto internazionale privato siano state osservate. Si è però obiettato a questo ultimo punto che questo vantaggio può venire meno quando a sua volta nello stato, ove la sentenza va in esecuzione, vige il principio del rinvio; comunque, restano gli altri argomenti a favore del rinvio alla legge del giudice. Ché invero sembra che solo limitatamente al rinvio indietro, la teoria del rinvio abbia qualche buon appoggio. Alcuni progetti legislativi hanno contenuto entro questi limiti il rinvio; sotto questo aspetto, de iure condendo, si può approvare la disposizione dell'art. 19 del progetto delle disposizioni preliminari del cod. civ. ital. Alcune legislazioni straniere hanno esplicitamente sancito il principio del rinvio, e la giurisprudenza di vari stati si è pronunciata in modo favorevole. L'Institut de droit international, già contrario al rinvio, si è di recente accostato a esso.
Per quanto si riferisce al diritto italiano vigente, la giurisprudenza è in generale contraria al rinvio; però non mancano sentenze in senso favorevole. La dottrina è stata finora, in massima parte, avversa al rinvio; recentemente, peraltro, vi è stato qualche autorevole consenso. Il problema del rinvio è senza dubbio delicato; ma sembra che la soluzione si possa prospettare tenendo conto delle singole situazioni in relazione anche al contenuto delle norme sostanziali richiamate. In linea di principio, il legislatore italiano, quando richiama un diritto straniero, si riferisce alle sue norme sostanziali; però, come vi sono casi, in cui il legislatore vieta l'applicazione del diritto straniero - dichiarato competente - perché in contrasto col proprio ordine pubblico, qualunque siano i criterî di competenza della legislazione straniera, vi sono altri casi in cui il legislatore - una volta che quello straniero rinvia alla legislazione italiana - ritiene conveniente approfittare di questo rinvio, dato appunto il contenuto delle norme sostanziali straniere, che altrimenti si sarebbe dovuto applicare. Questo secondo caso denota, sì, un contrasto meno grave del precedente, in quanto che l'applicazione del diritto nazionale è subordinata non al solo elemento del contenuto della norma sostanziale straniera, ma anche alla circostanza che il legislatore straniero ammetta l'applicazione del suddetto diritto nazionale; però è innegabile che il verificarsi di una tale situazione debba essere tenuto in attenta considerazione.
Bibl.: Tutti i manuali di diritto internazionale privato hanno un capitolo dedicato al rinvio. Tra le monografie ricordiamo: J. E. Labbé, in Journal de droit international privé, 1885; E. Catellani, Del conflitto fra norme di diritto internaz. privato, Venezia 1897; G. C. Buzzati, Il rinvio nel diritto internazionale privato, Milano 1898; D. Anzilotti, in Studî critici di diritto internazionale privato, Rocca S. Casciano 1898 (v. però ora Corso di diritto internaizonale privato, Roma 1925); G. Diena, Sui limiti all'applicabilità del diritto straniero, in Studi senesi, 1898; J. P. Bate, Notes on the doctrine of the renvoi in private international Law, Londra 1904; A. Lainé, La théorie du renvoi en droit international privé, in Revue de droit international privé, 1906; P. Klein, Die Rück und Weitervweisung im internationalen Privatrecht, in Archiv f. bürg. Recht, 1906; E. Potu, La question du renvoi en droit international privé, Parigi 1913; E. G. Lorenzen, The renvoi doctrine in the conflict of Laws, in Yale Law Journal, 1918; H. Lewald, La théorie du renvoi, in Recueil des Cours de l'Académie de La Haye, 1929; P. Fedozzi, in Riv. di dir. internaz. priv., 1931.
Diritto processuale. - È l'ordinanza mediante la quale il conciliatore, il pretore, il presidente del collegio, differisce la trattazione della causa ad altra udienza. Mentre il primo rinvio può essere accordato su istanza di una sola delle parti, per i successivi differimenti, che non possono superare, senza giusti motivi, il numero di cinque, si richiede l'accordo delle parti o dei loro procuratori. Come può il presidente disporre rinvii per esigenze d'uffficio, così la parte acquista il diritto di far discutere la causa all'udienza stabilita, se abbia provveduto in termini al deposito dei documenti (legge 31 marzo 1901, n. 107, art. 5 e 6; r. decr. 31 agosto 1901, n. 413, art. 27).
Giudizio di rinvio.
È quella fase del giudizio di secondo grado, che segue alla cassazione della sentenza del giudice d'appello. Si apre con la sentenza della corte di cassazione, che indica il giudice, dinanzi al quale deve essere riproposta la causa, e stabilisce anche i limiti entro i quali può svolgersi la controversia; infatti, mentre da un lato non possono, per il divieto generale contenuto nell'art. 490 cod. proc. civ.; proporsi domande che non erano state sollevate in primo grado e riprodotte in appello, non può il giudice di rinvio riesaminare quei capi della sentenza, contro i quali non sia stato proposto o, se proposto, sia stato rigettato ricorso per cassazione (art. 543 cod. proc. civ.). Ma, poiché la pronuncia della cassazione pone nel nulla la sola sentenza del giudice di appello e gli atti ad essa posteriori (art. 543 cod. proc. civ.), rimangono invece acquisiti al processo gli atti compiuti dalle parti, restano in vigore le preclusioni e non si riaprono i termini scaduti nella precedente fase. Autorità competente è un giudice diverso, ma di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata: il giudice di rinvio rimane competente a decidere non solo per la fase susseguente alla cassazione della prima sentenza d'appello ma anche per i successivi appelli proposti contro le sentenze emanate nella stessa controversia.
Nel processo civile ordinario (art. 547), il giudice di rinvio ha la facoltà di ribellarsi alla decisione della sezione semplice della cassazione sul punto di diritto, ma se, in caso di ribellione, le sezioni unite abbiano cassato la sua sentenza per gli stessi motivi, che avevano causato l'annullamento della sentenza del primo giudice d'appello, deve il giudice, al quale è rinviata la causa, uniformarsi alla decisione delle sezioni unite sul punto di diritto. Mette conto di rilevare che nel codice di procedura penale e nelle più recenti leggi che disciplinano processi civili speciali, il giudice di rinvio, per evidenti ragioni di economia dei giudizî, deve uniformarsi alla decisione della sezione semplice sul punto di diritto.
Il giudizio di rinvio si chiude con sentenza; rinuncia agli atti e perenzione; quest'ultima, che dovrebbe decorrere dalla pubblicazione della sentenza della cassazione e non dalla citazione in rinvio (come invece ritiene la giurisprudenza), trae nel nulla l'intero processo, se la precedente sentenza del giudice d'appello sia stata cassata per violazione di legge, mentre lascia in piedi la sentenza di primo grado, se la precedente sentenza d'appello sia stata annullata per difetti d'attività.